Sentenza n. 829/2026 - Salerno, Sezione 2
per l’annullamento e/o la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. 581/2025 del 27 marzo 2025, resa sul ricorso numero di registro generale 1912 del 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Salerno n. 581/2025, che aveva annullato il diniego comunale di permesso di costruire in sanatoria relativo ad abusi edilizi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)
Prevale il privato
La controversia
La proprietaria confinante ha proposto opposizione di terzo contro la sentenza resa nel giudizio promosso da due proprietari dell’immobile contro il diniego comunale di permesso di costruire in sanatoria. Ha dedotto di essere titolare di una posizione giuridica pregiudicata dalla sentenza e di avere la qualità di litisconsorte necessario pretermesso. In particolare, ha sostenuto che il ricorso originario non era stato ritualmente notificato ai controinteressati, poiché il tentativo di notifica era stato effettuato nei confronti degli originari proprietari dell’immobile confinante, già deceduti. Ha inoltre contestato nel merito gli effetti della sentenza opposta, rilevando che la verificazione aveva escluso incrementi volumetrici e modifiche significative sulla base dei titoli edilizi del 2015 e 2016, senza considerare le difformità già accertate con un’ordinanza di demolizione non impugnata. Ha infine dedotto che la sanatoria era stata richiesta senza il consenso dei proprietari confinanti. I controinteressati costituiti hanno eccepito il difetto di interesse e di legittimazione dell’opponente, sostenendo che l’intervento non avrebbe inciso sulle distanze e che ulteriori titoli edilizi non erano stati impugnati.
La decisione
Il TAR ha accolto l’opposizione di terzo limitatamente all’effetto rescindente, annullando la precedente sentenza n. 581/2025 perché pronunciata in assenza della corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati necessari. Ha ritenuto integrati i presupposti dell’opposizione ordinaria di terzo: mancata partecipazione al giudizio originario e pregiudizio derivante dalla sentenza a una posizione giuridica dell’opponente. Il Collegio ha qualificato la ricorrente come litisconsorte necessario pretermessa, rilevando che la notifica nei confronti dei controinteressati individuati nel giudizio originario non era andata a buon fine per il loro decesso. Ha tuttavia escluso l’inammissibilità dell’originario ricorso, poiché il tentativo di notifica si era comunque perfezionato per il ricorrente con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Il ricorso originario è stato quindi riunito al giudizio di opposizione. Non è stata dichiarata l’interruzione del giudizio per il decesso di una parte, essendosi costituito l’erede. Il TAR ha ordinato ai ricorrenti originari di integrare il contraddittorio nei confronti degli ulteriori soggetti non costituiti, assegnando trenta giorni per la notificazione e dieci giorni per il deposito della prova. La decisione sul merito del ricorso originario e sulle spese è stata riservata alla successiva udienza del 28 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 108, comma 1, c.p.a.
Un terzo può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi.
L’opposizione ordinaria di terzo è esperibile quando il terzo non abbia partecipato al giudizio e la sentenza pregiudichi una sua posizione giuridica; sono legittimati, tra gli altri, i controinteressati pretermessi.
art. 41 c.p.a.
La mancata notificazione del ricorso ai controinteressati necessari incide sulla regolare instaurazione del contraddittorio e giustifica l’opposizione di terzo del soggetto pretermesso.
art. 36, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base processuale della pronuncia non definitiva.
art. 1, comma 1, lett. aa), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195
Richiamato per la modifica dell’art. 108 c.p.a. e per l’attuale disciplina dell’opposizione ordinaria di terzo.
Massime di principio
- L’opposizione ordinaria di terzo prevista dall’art. 108 c.p.a. richiede congiuntamente che il terzo non abbia partecipato al giudizio concluso con la sentenza opposta e che tale sentenza pregiudichi una posizione giuridica di cui egli sia titolare.
- Il controinteressato necessario pretermesso è legittimato a proporre opposizione di terzo quando non abbia partecipato al processo non per scelta consapevole, ma per omessa o irregolare notificazione del ricorso, mancata integrazione del contraddittorio o non corretta individuazione dei soggetti da evocare in giudizio.
- Quando la sentenza amministrativa sia stata pronunciata senza la partecipazione di un litisconsorte necessario pretermesso, l’opposizione di terzo comporta l’annullamento della sentenza con effetto rescindente e la rinnovazione del giudizio nel rispetto del contraddittorio.
- La notificazione dell’atto processuale si perfeziona per il notificante con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario; pertanto, il tentativo di notifica non andato a buon fine per il decesso del destinatario non rende necessariamente inammissibile il ricorso originario, se la notificazione era stata tempestivamente avviata secondo le forme previste.
- In presenza di una parte deceduta nel giudizio amministrativo, non deve essere dichiarata l’interruzione quando nelle more si sia costituito l’erede, consentendo la prosecuzione del processo nei confronti del successore.
- L’accoglimento dell’opposizione di terzo per vizio del contraddittorio non esaurisce necessariamente la controversia sostanziale: il giudice può riunire il giudizio originario e ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori soggetti necessari, riservando la decisione sul merito.
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