Cassazione Civile, Ordinanza n. 36765/2022 del 15/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un cliente aveva agito contro una banca e un promotore finanziario chiedendo il risarcimento del danno asseritamente subito in relazione a investimenti in quote di fondi comuni lussemburghesi. In primo grado era stata riconosciuta una responsabilità solo parziale, limitata a un certo periodo, sia per le condotte del promotore sia per la mancata informazione della banca dopo che le perdite avevano superato una soglia rilevante. In appello, però, la domanda risarcitoria era stata rigettata: la Corte territoriale aveva ritenuto che l'intermediario avesse svolto soltanto un servizio di mera negoziazione e non un contratto di gestione patrimoniale, escludendo quindi gli obblighi di informazione successiva previsti dalla disciplina invocata; inoltre aveva giudicato non provata la sistematica disinformazione del promotore e aveva comunque attribuito rilievo alla negligenza del cliente nell'esaminare la documentazione bancaria che mostrava le perdite. Con il ricorso per cassazione il cliente ha dedotto: 1) violazione della disciplina Consob e delle regole sulle prove, sostenendo che la banca avesse svolto anche attività di consulenza e che dovesse informarlo dopo l'acquisto; 2) vizi motivazionali e violazione delle norme sulla CTU per il mancato recepimento delle risultanze peritali; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la pretesa documentazione informativa falsa fornita dal promotore; 4) violazione delle norme sulla valutazione della prova testimoniale, assumendo travisamento della deposizione di un teste; 5) violazione dell'art. 1227 c.c., sostenendo che il dolo del promotore escludesse il concorso di colpa del danneggiato e che mancassero i presupposti della colpa del creditore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondate le censure: quanto al primo motivo, ha confermato che l'obbligo di informazione successiva all'acquisto previsto dall'art. 28, comma 4, reg. Consob n. 11522/1998 riguarda la tipica gestione di portafoglio e non un mero servizio di negoziazione o custodia; quanto agli altri motivi, ha escluso che la Corte d'appello avesse motivato in modo apparente o avesse omesso l'esame di fatti decisivi, osservando che il ricorrente mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione. Sul quinto motivo ha rilevato, inoltre, che la doglianza era comunque priva di interesse perché la decisione di merito era sorretta da una ratio principale autonoma e sufficiente, consistente nella mancata prova della sistematica disinformazione del promotore. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese in favore di ciascun controricorrente.
Norme richiamate
art. 28, comma 4, Regolamento Consob n. 11522/1998
l'obbligo di informare il cliente sull'andamento dell'investimento dopo l'acquisto è circoscritto alla fattispecie tipica della gestione di portafoglio e non si estende al mero servizio di negoziazione o sottoscrizione di strumenti finanziari.
art. 116 c.p.c.
non consente di ottenere in cassazione una diversa valutazione delle prove o delle risultanze istruttorie.
art. 61 c.p.c.
la doglianza sul supplemento di CTU non può tradursi in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito.
art. 191 c.p.c.
il mancato accoglimento di ulteriori indagini peritali è insindacabile se sorretto da motivazione non apparente e non illogica.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
la motivazione è apparente solo se manca del tutto o è meramente assertiva; qui la Corte d'appello ha invece motivato in modo ampio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo è inammissibile quando mira a sollecitare una nuova ricostruzione del fatto o non indica specificamente il fatto decisivo omesso.
art. 2733 c.c.
richiamato in relazione all'interrogatorio formale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché tesa a rivalutare il materiale probatorio.
art. 1227 c.c.
la censura è stata dichiarata inammissibile perché la sentenza d'appello era sorretta anche da una ratio autonoma: mancata prova della disinformazione del promotore; in ogni caso il giudice di merito aveva valorizzato la negligenza del cliente nella lettura degli estratti conto.
Massime di principio
- L'obbligo dell'intermediario di fornire informazioni successive all'acquisto degli strumenti finanziari non sorge in ogni rapporto di investimento, ma solo quando ricorra la specifica fattispecie della gestione di portafoglio prevista dalla disciplina di settore; non può essere esteso in via analogica al mero servizio di negoziazione o esecuzione di ordini.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale è inammissibile quando, nella sostanza, mira a sostituire l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
- La motivazione del giudice di merito è censurabile solo se è mancante, apparente o intrinsecamente incomprensibile; se, invece, la decisione espone una valutazione argomentata delle prove, la Cassazione non può sostituire il proprio giudizio a quello del merito.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto era stato in realtà considerato dal giudice di merito oppure quando il ricorrente non si confronta con la specifica ratio decidendi impugnata.
- Se la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente a reggere il decisum, la censura che colpisce solo una di esse è inidonea a determinare la cassazione e può difettare di interesse.
- La valutazione del concorso colposo del danneggiato richiede comunque la prova della condotta illecita o colposa del preteso autore del danno; in mancanza di prova del fatto principale, la doglianza sul concorso di colpa resta priva di decisività.
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