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Sentenza

Sentenza del 04/12/2015 n. 24792 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, che aveva annullato un avviso di recupero relativo al credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, previsto dall'art. 8 della legge n. 388 del 2000. Il recupero era stato disposto perché il contribuente non aveva presentato nei termini la comunicazione richiesta mediante il modello CVS, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera a), della legge n. 289 del 2000.

La decisione

Nel corso del giudizio l'Agenzia delle Entrate ha depositato la comunicazione attestante la regolarità della definizione della lite e l'integrale pagamento delle somme dovute dal contribuente, ai sensi dell'art. 39, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Legge n. 388 del 2000, art. 8

    Prevede il credito d'imposta per gli investimenti effettuati nelle aree svantaggiate.

  • Legge n. 289 del 2000, art. 62, comma 1, lettera a)

    Richiede la presentazione della comunicazione tramite il modello CVS entro il termine previsto; la mancata presentazione aveva costituito il presupposto dell'avviso di recupero.

  • Decreto-legge n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito dalla legge n. 111 del 2011

    Consente la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, subordinatamente alla regolarità della procedura e all'integrale pagamento delle somme dovute.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 16, comma 8

    Prevede l'estinzione del giudizio quando la controversia è validamente definita mediante la procedura agevolata.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria viene definita mediante una procedura agevolata e il contribuente paga integralmente quanto dovuto, il giudizio può essere dichiarato estinto senza una decisione sul merito della pretesa fiscale.
  • L'estinzione per definizione agevolata non equivale necessariamente a una pronuncia di illegittimità dell'atto impositivo: la controversia si chiude per effetto della procedura di definizione, non perché il contribuente abbia ottenuto una vittoria sul merito.
  • La regolarità della definizione e l'integrale pagamento delle somme richieste sono condizioni essenziali per ottenere l'estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione per definizione agevolata, le spese processuali possono essere compensate tra le parti, con ciascuna parte che sostiene i propri costi.

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