Sentenza del 08/11/2017 n. 4503 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Contraddittorio endoprocedimentale - Previsioni normative - Necessità in tema di transfer pricing.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto comunicare l’avvio del procedimento e consentire al contribuente di partecipare prima dell’emanazione dell’atto. La partecipazione era particolarmente necessaria per la quantificazione dell’EBITDA Margin nelle operazioni di transfer pricing, poiché il calcolo si fonda sulla scelta e sulla valutazione di dati, voci contabili e imprese comparabili, elementi influenzati dalle politiche gestionali dell’impresa e suscettibili di chiarimenti da parte del contribuente.
La decisione
La sentenza afferma che il contraddittorio endoprocedimentale costituisce un elemento essenziale del procedimento tributario. La sua omissione comporta la nullità dell’atto conclusivo, poiché incide sul diritto di difesa del contribuente e sul buon andamento dell’Amministrazione. In materia di transfer pricing, e in particolare nella determinazione dell’EBITDA Margin, il contraddittorio è ritenuto ancora più necessario per consentire al contribuente di spiegare la scelta, l’inerenza e l’esclusione delle diverse voci utilizzate nel calcolo. L’esito è quindi favorevole al ricorrente.
Norme richiamate
Articolo 7 della Legge n. 241/1990
Obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
La disposizione esprime il principio generale di partecipazione procedimentale. L’esclusione dei procedimenti tributari dalla disciplina generale della Legge n. 241/1990 non elimina il contraddittorio, ma rinvia alle norme speciali del procedimento tributario.
Legge n. 241/1990
La disciplina generale del procedimento amministrativo costituisce il riferimento sistematico per riconoscere il valore del contraddittorio endoprocedimentale, anche quando il procedimento tributario è regolato da norme speciali.
Statuto dei diritti del contribuente
Lo Statuto riproduce sostanzialmente le regole fondamentali della Legge n. 241/1990 in materia di partecipazione, trasparenza e garanzie del contribuente nel procedimento tributario.
Articolo 24 della Costituzione
Il contraddittorio tutela il diritto inviolabile di difesa del contribuente, consentendogli di fornire osservazioni e documentazione prima dell’adozione dell’atto impositivo.
Articolo 97 della Costituzione
La partecipazione procedimentale favorisce il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione, migliorando la qualità dell’accertamento.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione deve adottare un atto tributario fondato su valutazioni tecniche, comparazioni o scelte metodologiche, il contribuente deve essere normalmente posto in condizione di partecipare al procedimento, salvo specifiche deroghe normative.
- Nel transfer pricing, il contraddittorio è particolarmente rilevante perché la determinazione dei margini e la selezione delle imprese comparabili non sono operazioni puramente automatiche: il contribuente può fornire dati e spiegazioni idonei a modificare l’esito dell’accertamento.
- La mancata instaurazione del contraddittorio può determinare l’invalidità dell’atto finale quando la partecipazione era necessaria e non risulta adeguatamente garantita.
- Il contribuente che contesta l’atto dovrebbe indicare concretamente quali osservazioni, documenti o parametri avrebbe potuto produrre e in che modo tali elementi avrebbero potuto incidere sulla ricostruzione dell’Amministrazione.
- La garanzia partecipativa non è un adempimento meramente formale: deve consentire un confronto effettivo prima della conclusione del procedimento.
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