Sentenza del 26/11/2021 n. 36768 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il notaio impugnava avvisi di liquidazione relativi alla trascrizione dell'accettazione tacita di eredità collegata a compravendite immobiliari, sostenendo che la trascrizione dovesse rientrare nel regime di cui al D.Lgs. n. 23/2011, art. 10, comma 3 (assorbimento delle imposte accessorie e imposte ipotecarie/catastali fisse a 50 Euro), perché la trascrizione sarebbe "atto conseguente" all'atto dispositivo traslativo. L'Agenzia sosteneva invece che l'accettazione tacita è fattispecie distinta e non rientra nel campo di applicazione dell'art. 10, comma 3, per cui la formalità va assoggettata alle imposte e tasse ordinarie (imposta ipotecaria misura piena elevata a 200 Euro, tassa ipotecaria 35 Euro, imposta di bollo circa 59 Euro).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della CTR Campania che aveva dato ragione al notaio e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso del contribuente. La Corte ha ritenuto che il regime di esenzione/assorbimento previsto dall'art. 10, comma 3 del D.Lgs. n. 23/2011 si applica soltanto alle formalità direttamente conseguenti ad atti specificamente indicati nei commi 1 e 2 (atti traslativi a titolo oneroso soggetti all'imposta di registro nelle misure previste dall'art. 1 della Tariffa) e non all'accettazione tacita di eredità, che può essere anche fatto concludente non riconducibile in via automatica al titolo traslativo. Ha quindi confermato l'applicazione delle imposte/tasse ordinarie per la trascrizione dell'accettazione tacita. Spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10
Il regime di esenzione/assorbimento si applica solo agli "atti assoggettati all'imposta" di cui ai commi 1 e 2 (trasferimenti immobiliari onerosi) e alle formalità 'direttamente conseguenti' a tali atti; non si estende all'accettazione tacita di eredità se questa non è un atto traslativo assimilabile a quelli elencati.
D.L. n. 104/2013, art. 26 (convertito)
Ha modificato il regime introducendo l'assoggettamento a imposta ipotecaria e catastale in misura fissa di 50 Euro per le formalità conseguenti agli atti assoggettati all'art. 10 e ha elevato taluni importi fissi dell'imposta, chiarendo il perimetro del regime sostitutivo rispetto alla tassazione ordinaria.
D.P.R. n. 131/1986 (Tariffa parte prima), art. 1
tariffa per atti traslativi immobiliari
Individua la categoria di atti traslativi a titolo oneroso rilevanti per l'applicazione delle aliquote d'imposta di registro che attivano il regime speciale di cui all'art. 10 D.Lgs. 23/2011.
D.Lgs. n. 347/1990
Disciplina l'imposta ipotecaria e catastale nella misura ordinaria e l'obbligo del notaio di curare le trascrizioni per gli atti da lui ricevuti/autenticati; la sentenza distingue tra obbligo formale del notaio e regime fiscale applicabile.
D.P.R. n. 642/1972 (Tariffa parte prima)
Norma che regola l'imposta di bollo sugli atti; secondo l'Agenzia l'accettazione tacita è soggetta all'imposta di bollo ordinaria quando non rientra nel regime di art. 10 D.Lgs. 23/2011.
Codice civile
art. 2648 c.c., artt. 475-476, 485, 2650, 2657, 2671
Art. 2648 regola la trascrizione dell'accettazione dell'eredità (comma 1 e 3) e la possibilità di richiedere trascrizione sulla base di atto che dimostri l'accettazione; altre norme delineano l'effetto retroattivo dell'accettazione e la disciplina della pubblicità immobiliare; la Corte ricorda che l'accettazione tacita non sempre costituisce 'titolo' autonomo ai fini della pubblicità e può non rientrare nel perimetro tributario dell'art. 10.
Cassazione giurisprudenza richiamata
es. Cass. n. 11638/2014, n. 11478/2021, S.U. n. 25021/2019
Giurisprudenza che delimita quando la denuncia di successione o altri comportamenti costituiscono accettazione tacita e come opera la retroattività degli atti di accettazione; utile per distinguere il profilo civile da quello tributario.
L. n. 52/1985, art. 29
Prevede obblighi di conformità catastale oggettiva e soggettiva a carico del notaio; la Corte sottolinea che eventuali violazioni influiscono su responsabilità civile/disciplina professionale e non direttamente sul profilo tributario dell'assoggettamento.
Massime di principio
- Il regime di esenzione/assorbimento fiscale previsto dall'art. 10, comma 3 del D.Lgs. n. 23/2011 opera esclusivamente con riferimento agli atti traslativi a titolo oneroso indicati nei commi 1 e 2 e alle formalità direttamente conseguenti a tali atti; non può essere esteso per interpretazione analogica.
- La trascrizione dell'accettazione tacita di eredità non costituisce automaticamente un 'atto traslativo' autonomo riconducibile al perimetro dell'art. 10: se l'accettazione si realizza per comportamenti concludenti o per fatti non riconducibili al contenuto economico dell'atto traslativo, la formalità può rimanere soggetta alla tassazione ordinaria.
- Perché una formalità relativa all'eredità goda del regime fisso/assorbente è necessario che essa sia 'direttamente conseguente' e funzionalmente connessa a un atto traslativo soggetto all'imposta di registro secondo l'art. 1 della Tariffa; la mera contemporaneità o collegamento logistico non è sufficiente.
- Il notaio ha l'obbligo di curare la trascrizione entro i termini per gli atti da lui ricevuti o autenticati, ma tale obbligo formale non determina automaticamente il regime fiscale applicabile alla singola formalità di pubblicità immobiliare.
- Le norme agevolative/esonerative in materia tributaria sono di stretta interpretazione: in casi dubbiosi prevale l'applicazione delle regole ordinarie di imposizione salvo chiara previsione normativa in senso favorevole.
- In pratica, quando si richiede la trascrizione dell'accettazione tacita valutare: (1) se la trascrizione si basa su un atto traslativo soggetto all'art. 10 D.Lgs. 23/2011; (2) se la formalità è contenuta in atto pubblico o scrittura autenticata o in sentenza; (3) in assenza di collegamento diretto al trasferimento soggetto all'art.10, attendersi applicazione delle imposte/tasse ordinarie.
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