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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5526/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che ha rigettato l'istanza di riesame contro il decreto di sequestro probatorio di quattro telefoni cellulari rivenuti in suo possesso, ipotizzando il reato di concorso (art. 110 c.p.) con violazione della normativa sugli stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990). Il ricorrente deduce tre motivi: (1) nullità dell'udienza camerale per assenza nel fascicolo degli atti di indagine a sostegno del decreto (in particolare il verbale e la trascrizione della deposizione di Sabrina Guzzo) e chiede l'attivazione dei poteri istruttori; (2) carenza e irragionevolezza della motivazione in ordine all'adeguatezza, proporzione e perimetrazione temporale del sequestro probatorio, sostenendo l'onere di motivazione rafforzata per gli strumenti informatici in relazione a pertinenzialità e periodo temporale; (3) specifica doglianza riguardo a un iPhone 6 per il quale, al momento del provvedimento impugnato, non era stata effettuata la copia forense e permane interesse rispetto ai dati contenuti in quel dispositivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo è stato rilevato che il verbale della Guzzo e la trascrizione erano già negli atti e che la censura non era stata proposta davanti al Tribunale del riesame, così risultando inammissibile in sede di legittimità. Quanto ai restanti motivi, la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame adeguata e coerente: il pubblico ministero aveva indicato che il sequestro mirava a reperire documenti informatici pertinenti al traffico di stupefacenti rinvenuto nell'abitazione della Guzzo, con circoscrizione anche temporale; la misura non è stata considerata meramente esplorativa; le operazioni tecniche erano state eseguite e documentate per tre telefoni su quattro alla presenza del consulente della difesa, mentre il quarto dispositivo risultava intestato a terzi (Soumya Bousselham). La Corte ha dunque ritenuto rispettati i requisiti per il sequestro probatorio e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riconosciuto l'ipotesi di concorso di persone nella commissione del reato di detenzione di stupefacenti; utilizzato come riferimento per l'imputazione provvisoria nei confronti di Guzzo, D'Arma e Cossiga.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale sugli illeciti in materia di stupefacenti cui il sequestro e le indagini erano funzionalmente riferiti.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla composizione del Tribunale del riesame chiamato a decidere sull'istanza di riesame e all'ambito del giudizio.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma citata nel contesto delle censure di nullità e dei presupposti di regolare formazione del fascicolo e delle udienze camerali.

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai presupposti e ai limiti del sequestro probatorio.

  • art. 254-bis cod. proc. pen.

    Riferimento ai limiti e alle garanzie procedurali connesse all'acquisizione di dati informatici e alla custodia dei dispositivi.

  • art. 258 cod. proc. pen.

    Norma pertinente alle misure cautelari reali e al bilanciamento con i diritti fondamentali, richiamata nel ragionamento sul principio di proporzionalità.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità applicati alle misure cautelari reali e usati come criterio interpretativo per il sequestro probatorio di dispositivi informatici.

  • art. 360 cod. proc. pen.

    Citato nel testo in relazione ai verbali di accertamenti tecnici irripetibili; la motivazione del giudice ha posto che tali accertamenti erano documentati e svolti alla presenza del consulente della difesa.

Massime di principio

  • In cassazione non è ammissibile sollevare questioni che non siano state dedotte nel giudizio di merito (Tribunale del riesame); censure nuove sono in genere inammissibili.
  • Il sequestro probatorio di dispositivi informatici è consentito solo se il pubblico ministero nel decreto illustra le ragioni per un sequestro "esteso e onnicomprensivo" oppure specifica le informazioni oggetto di ricerca, indicando i criteri di selezione del materiale e la perimetrazione temporale dell'interesse investigativo.
  • L'acquisizione indiscriminata di massa di dati è illegittima se meramente esplorativa; è invece legittima se motivata dalla natura del reato, dalla condotta e dal ruolo dell'indagato e dalla difficoltà di individuare "ex ante" l'oggetto del sequestro.
  • La mancanza temporanea di una copia forense di un singolo dispositivo non invalida automaticamente il sequestro se risulta che le operazioni tecniche sono in corso o sono state eseguite per gli altri dispositivi e se il provvedimento è motivato in modo adeguato.
  • È necessario prevedere tempi ragionevoli per la selezione dei dati e la restituzione di quelli non pertinenti; l'estrazione della copia integrale giustifica la restituzione del dispositivo ma non il trattenimento indefinito di tutte le informazioni.

Testo integrale

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