Sentenza del 27/03/2019 n. 8538 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
N. S.p.A. aveva impugnato il diniego del rimborso dell'imposta regionale sulle concessioni statali, applicata per il periodo 9 novembre 2007-6 febbraio 2008 in relazione ai lavori di perforazione di un pozzo di sviluppo. Dopo il rigetto da parte della Commissione Provinciale e della Commissione Regionale, la società aveva proposto ricorso per Cassazione sostenendo l'erroneità della decisione sulla competenza territoriale dell'ente locale rispetto alla fascia di mare interessata. Nel corso del giudizio, tuttavia, la società ha depositato un atto di rinuncia al ricorso non notificato alla controparte e privo del visto o della sottoscrizione del difensore della resistente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La rinuncia non ha prodotto l'estinzione del giudizio perché non rispettava le formalità previste dall'art. 390 c.p.c.; tuttavia, essa ha dimostrato il venir meno dell'interesse della ricorrente alla decisione, determinando l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso. N. S.p.A. è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 400 euro per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per Cassazione deve rispettare specifiche formalità, tra cui la notificazione alle parti costituite oppure la comunicazione ai difensori con apposizione del visto. In assenza di tali formalità, la rinuncia non determina l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Una rinuncia al ricorso non formalizzata secondo le prescrizioni processuali non estingue automaticamente il giudizio.
- Anche quando la rinuncia è formalmente irregolare, essa può dimostrare il venir meno dell'interesse alla decisione e comportare l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
- La parte che determina la conclusione anomala del processo può essere condannata alle spese in applicazione del principio di causalità.
- Prima di depositare una rinuncia, è necessario verificare le formalità richieste dalla legge e assicurarsi che l'atto sia notificato o comunicato correttamente alle parti e ai loro difensori.
- La Corte può dichiarare inammissibile il ricorso senza esaminare nel merito le questioni controverse quando il ricorrente manifesta, anche irregolarmente, di non avere più interesse alla decisione.
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