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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13823/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso da una società contribuente per ottenere l'esecuzione di una precedente decisione della commissione tributaria provinciale che aveva condannato l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario. Nel giudizio di rinvio, la corte tributaria regionale, preso atto dell'avvenuto pagamento da parte dell'agente della riscossione, aveva escluso la compensazione delle spese ma aveva liquidato solo le spese della fase di ottemperanza in euro 750,00, dichiarando la distrazione in favore del procuratore antistatario. La società ricorrente ha censurato la decisione per omessa pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio, nonché per violazione dei parametri legali di liquidazione dei compensi, essendo l'importo riconosciuto inferiore ai minimi tariffari e privo di adeguata motivazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha interpretato la sentenza impugnata nel senso che il giudice del rinvio aveva provveduto solo alla liquidazione delle spese della fase di ottemperanza, omettendo di statuire sulle spese del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio, come invece richiesto e come imposto dal precedente di cassazione. Ha inoltre rilevato che la liquidazione delle spese della fase di ottemperanza era stata effettuata al di sotto del minimo previsto dai parametri applicabili, senza specifica motivazione idonea a giustificare la riduzione. Per tali ragioni la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato come base per la regolazione delle spese nel processo tributario e per censurare l'omessa pronuncia sulle spese dei gradi di giudizio e la liquidazione inferiore ai parametri legali

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia sulle domande di liquidazione delle spese

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    indicato quale parametro del motivo relativo all'omessa pronuncia

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicato quale parametro del motivo relativo alla violazione dei parametri di liquidazione delle spese

  • art. 4 del decreto del Ministero della giustizia 5 aprile 2014, n. 55

    richiamato per affermare che la liquidazione non può scendere sotto i minimi previsti, salvo specifica motivazione nei casi consentiti

  • decreto del Ministero della giustizia 5 aprile 2014, n. 55, tabelle 1-2

    utilizzate come riferimento per determinare i minimi di compenso applicabili alla controversia

  • decreto n. 37 del 2018

    richiamato quale modifica del d.m. n. 55/2014

  • Cass. n. 15371 del 03/06/2021

    precedente che aveva cassato la decisione del giudice di merito per difetto di motivazione sulla compensazione delle spese

  • Cass. n. 8561 del 27/03/2023

    richiamata per affermare che la liquidazione della fase di trattazione/istruttoria è normalmente necessaria

  • Cass. n. 9815 del 13/04/2023

    richiamata per ribadire che il giudice non può liquidare le spese al di sotto del valore minimo

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il giudice del rinvio deve pronunciarsi espressamente su tutte le domande di liquidazione delle spese che gli siano devolute o che risultino dal dictum rescindente; la mancata statuizione integra omessa pronuncia.
  • La liquidazione dei compensi professionali non può essere effettuata al di sotto dei minimi previsti dai parametri applicabili, salvo che la riduzione sia sorretta da una motivazione specifica e non meramente generica.
  • La generica invocazione dell'equità non è sufficiente a giustificare una liquidazione inferiore ai minimi tariffari.
  • Quando il giudice di rinvio si limita a disciplinare una sola fase del procedimento, senza estendere la statuizione alle ulteriori fasi devolute, la sentenza è viziata per omessa pronuncia e va cassata con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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