Sentenza n. 7477/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Determinazione n. 686 del 15.7.2025, pubblicata in data 5.8.2025, del dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi dell’IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO -Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e Istituto Dermatologico San Gallicano, a mezzo della quale si procedeva all’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di Consulenza specialistica di supporto al sistema di qualità, nei confronti del RTI GRUPPO ECOSAFETY SRL – EXPRIT SRL, per il periodo di 36 mesi, per un importo complessivo di € 126.000,00, IVA esclusa, pari a € 153.720,00 IVA al 22% inclusa, come dettagliato nell’offerta allegata alla predetta deliberazione a farne parte integrante e sostanziale della stessa; di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente, ancorché non conosciuti dallo stesso, in particolare, ove opportuno, dei verbali di gara nn. 1 del 1.7.2025.e 2 del 9.7.2025, quest’ultimo contenente la proposta di aggiudicazione al Gruppo Ecosafety srl (con il punteggio di 98/100 e di attribuzione del punteggio di 96,55/100 alla odierna ricorrente), invece che di esclusione del medesimo; tutto, in relazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di consulenza specialistica di supporto al sistema di qualità per il periodo di 36 mesi - C.I.G. B6DE6E68BA. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Innogea s.r.l. il 3.11.2025: del contratto stipulato tra l’IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO - Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e Istituto Dermatologico San Gallicano ed il Gruppo Ecosafety S.r.l. - Exprit s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in data 17.10.2025, a mezzo del quale è stata affidata l’esecuzione della prestazione contrattuale ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023, all’esito della procedura esperita sulla piattaforma regionale S.TEL.LA., con lo strumento della R.d.O., per l’affidamento del servizio di Consulenza specialistica di supporto al sistema di qualità per il periodo di 36 mesi, a seguito della già impugnata Determinazione di aggiudicazione n. 685 del 15.7.2025; di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali ancorché non conosciuti dal ricorrente e, nello specifico: a. della Determinazione n° 686 del 15/07/2025 del 15.7.2025, pubblicata in data 15.7.2025, del dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi dell’IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO -Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e Istituto Dermatologico San Gallicano, a mezzo della quale si procedeva all’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di Consulenza specialistica di supporto al sistema di qualità, nei confronti del RTI Gruppo Ecosafety s.r.l., per il periodo di 36 mesi, per un importo complessivo di € 126.000,00, IVA esclusa, pari a € 153.720,00 IVA al 22% inclusa, come dettagliato nell’offerta allegata alla predetta deliberazione a farne parte integrante e sostanziale della stessa; b. di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente, ancorché non conosciuti dallo stesso, in particolare degli atti già impugnati con il ricorso principale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per il servizio di consulenza specialistica di supporto al sistema di qualità e, con motivi aggiunti, il contratto stipulato con il raggruppamento aggiudicatario
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già affidataria del servizio e classificatasi seconda con 96,55 punti, ha impugnato l’aggiudicazione al raggruppamento controinteressato, risultato primo con 98 punti. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 95, comma 1, lettera b), e 16 del d.lgs. 36/2023, sostenendo che l’offerta dell’aggiudicatario indicava due professionisti qualificati come auditor e valutatori per organismi di certificazione, tra cui l’organismo che certificava il sistema di qualità della stazione appaltante. Secondo la ricorrente, tale situazione avrebbe determinato un conflitto di interessi e una violazione dei requisiti di indipendenza previsti dalle norme ISO/IEC 17021-1, imponendo l’esclusione dell’offerta. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 15 del disciplinare, poiché la relazione tecnica dell’aggiudicatario superava di tre pagine il limite massimo di venti facciate. Con i motivi aggiunti ha chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato nelle more, per illegittimità derivata dall’aggiudicazione impugnata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti, condannando la ricorrente alle spese, liquidate in euro 3.000,00 ciascuna in favore della stazione appaltante e del raggruppamento controinteressato, oltre oneri di legge. Quanto al primo motivo, il Collegio ha ritenuto che il conflitto di interessi rilevante ai sensi degli artt. 95, comma 1, lettera b), e 16 del d.lgs. 36/2023 sia quello riferibile ai soggetti che intervengono nella procedura di aggiudicazione o nell’esecuzione con compiti funzionali riconducibili alla stazione appaltante e titolari di un interesse personale, finanziario o economico idoneo a minacciarne l’imparzialità. I professionisti indicati nell’offerta erano invece esperti messi a disposizione dall’operatore economico per la fase esecutiva e non personale della stazione appaltante. L’eventuale incompatibilità derivante dalle norme ISO/IEC 17021-1 avrebbe potuto incidere sul processo di certificazione e sui requisiti degli organismi di certificazione, ma non integrava una causa di esclusione prevista dal codice dei contratti. La tassatività delle cause di esclusione e il principio di massima partecipazione impediscono di estendere analogicamente l’art. 95, comma 1, lettera b). Anche il secondo motivo è stato respinto. Il disciplinare prescriveva il limite di venti facciate, ma non prevedeva espressamente l’esclusione per il suo superamento. La violazione di una prescrizione relativa alle modalità di confezionamento dell’offerta non comporta quindi l’esclusione in assenza di una comminatoria espressa o della previsione di un requisito minimo dell’offerta. Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato alcun concreto effetto distorsivo o migliorativo derivante dalle tre pagine eccedenti; due contenevano intestazione e indice e una una tabella riepilogativa. Il punteggio era assegnato secondo criteri e subcriteri predeterminati e la stessa ricorrente aveva ottenuto un punteggio tecnico superiore. Venendo meno l’illegittimità dell’aggiudicazione, sono stati respinti anche i motivi aggiunti relativi all’inefficacia del contratto.
Norme richiamate
art. 108, comma 2, d.lgs. 36/2023
Individua il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo utilizzato per l’aggiudicazione della procedura.
art. 76 d.lgs. 36/2023
Costituisce la base normativa del contratto ponte affidato nelle more dell’aggiudicazione.
art. 95, comma 1, lettera b), d.lgs. 36/2023
Prevede l’esclusione per situazioni di conflitto di interessi non diversamente risolvibili, mediante rinvio alla disciplina dell’art. 16; la disposizione non può essere estesa a ipotesi diverse da quelle tipizzate.
art. 16 d.lgs. 36/2023
Riguarda i soggetti che intervengono nella procedura o nell’esecuzione con compiti funzionali riconducibili alla stazione appaltante e che versano in una situazione idonea a minacciarne l’imparzialità e l’indipendenza; prevede obblighi di comunicazione e astensione per il personale dell’amministrazione.
art. 10, comma 2, d.lgs. 36/2023
Esprime il principio di tassatività delle cause di esclusione e il favor partecipationis, impedendo l’esclusione per mere irregolarità formali non assistite da espressa comminatoria.
art. 15 del disciplinare di gara
L’operatore economico dovrà caricare a sistema nella busta “offerta tecnica” i documenti di seguito specificati, allegati in un unico file “.zip” a pena di inammissibilità dell’offerta. ... Relazione illustrativa, contenuta entro un massimo complessivo di 20 facciate A4.
Il limite dimensionale della relazione tecnica non è stato interpretato come prescritto a pena di esclusione, poiché la comminatoria riguardava la presentazione dei documenti e non il superamento del numero di facciate.
norme ISO/IEC 17021-1
Regolano i requisiti di indipendenza e imparzialità degli organismi di certificazione, ma la loro eventuale violazione non costituisce, nel caso esaminato, una causa di esclusione prevista dal codice dei contratti pubblici.
Massime di principio
- Ai fini dell’esclusione per conflitto di interessi ai sensi degli artt. 95, comma 1, lettera b), e 16 del d.lgs. 36/2023, deve sussistere una situazione riferibile a soggetti che intervengono nella procedura di aggiudicazione o nell’esecuzione con compiti funzionali riconducibili alla stazione appaltante e che abbiano un interesse personale, finanziario o economico idoneo a minacciarne l’imparzialità e l’indipendenza; non è sufficiente che l’offerta dell’operatore economico indichi professionisti potenzialmente incompatibili con regole tecniche riguardanti organismi di certificazione.
- La violazione di norme tecniche o di accreditamento relative all’indipendenza degli organismi di certificazione non determina automaticamente l’esclusione da una gara, se tale violazione non integra una causa di esclusione tipizzata dal codice dei contratti pubblici o dalla lex specialis.
- In applicazione della tassatività delle cause di esclusione e del favor partecipationis, il superamento del limite dimensionale previsto per la relazione tecnica non comporta l’esclusione quando la lex specialis non preveda espressamente tale conseguenza e il limite non costituisca un requisito minimo dell’offerta.
- Una irregolarità formale nella redazione dell’offerta tecnica può rilevare ai fini dell’esclusione solo se l’operatore che la deduce dimostra un concreto effetto distorsivo della competizione o un effettivo vantaggio valutativo per il concorrente; il mero superamento quantitativo delle pagine non è sufficiente.
- Quando il disciplinare stabilisce criteri e subcriteri predeterminati per l’attribuzione del punteggio e l’offerta resta comunque intelligibile, il superamento del limite di pagine non giustifica l’esclusione in assenza della prova che le pagine eccedenti abbiano inciso sul punteggio o alterato la par condicio.
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