Ordinanza n. 700/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento del provvedimento prot. n. 733 del 20.01.2026, con cui il Responsabile del procedimento ha rigettato l’istanza di accesso agli atti presentata dalla parte ricorrente in data 23.12.2025; > e per la conseguente declaratoria dell’obbligo del Comune di Maruggio di offrire alla parte ricorrente in visione e consentire la estrazione di copia integrale dei documenti richiesti con la suddetta istanza di accesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso agli atti relativi ai titoli edilizi, alle autorizzazioni, ai nulla osta e ai pareri paesaggistici riguardanti due strutture balneari limitrofe
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario richiedente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, comproprietario di un terreno prossimo a due strutture balneari, aveva presentato al Comune un’istanza per ottenere l’autorizzazione paesaggistica semplificata e il permesso di costruire per un piccolo impianto balneare in precario. L’istanza edilizia era stata rigettata per l’assenza dei procedimenti ambientali preventivi obbligatori e per l’incompatibilità dell’intervento con la disciplina paesaggistica e urbanistico-edilizia applicabile all’area. Al fine di verificare la legittimità dell’operato amministrativo e l’eventuale disparità di trattamento, il ricorrente aveva chiesto l’accesso ai documenti relativi alle autorizzazioni, ai nulla osta, ai pareri paesaggistici e ai titoli edilizi rilasciati per due strutture balneari individuate mediante denominazione, società titolari e particelle catastali. Il Comune aveva negato l’accesso ritenendo insussistente un interesse diretto, concreto e attuale, generica ed esplorativa l’istanza, finalizzata a un controllo generalizzato sull’Amministrazione e sull’attività di terzi, nonché prevalente la riservatezza commerciale, organizzativa e finanziaria delle società interessate. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 3, 22, 24 e 25 della legge n. 241/1990, violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità, difetto di istruttoria e motivazione ed eccesso di potere.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., annullato il diniego e ordinato al Comune di esibire, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, la documentazione indicata nell’istanza del 23 dicembre 2025, consentendo l’estrazione di copia. Il giudice ha chiarito che il giudizio sull’accesso è un giudizio sul rapporto, volto ad accertare la spettanza del diritto di accesso, e non soltanto la legittimità formale del diniego. Ha ritenuto adeguatamente motivata l’istanza, poiché collegata alla tutela della posizione giuridica del ricorrente e alla possibile deduzione di una disparità di trattamento. Il requisito dell’interesse diretto, concreto e attuale è stato ravvisato nella vicinitas: la particella del ricorrente, pur non confinante, era prossima a quella di una delle strutture interessate e soggetta alla medesima disciplina urbanistico-edilizia. L’interesse è stato considerato personale, concreto, attuale e serio, in quanto funzionale alla tutela dello ius aedificandi e alla predisposizione della difesa. Il rapporto di strumentalità non richiede che i documenti costituiscano prova diretta della lesione né consente all’Amministrazione o al giudice dell’accesso di valutare anticipatamente l’ammissibilità, rilevanza o fondatezza dell’eventuale giudizio da instaurare, salvo l’assoluta e manifesta estraneità dei documenti rispetto alle esigenze difensive o l’uso pretestuoso dell’accesso. L’istanza non è stata ritenuta generica, essendo sufficientemente individuati l’oggetto e lo scopo della richiesta, senza necessità di indicare gli estremi precisi degli atti. Non è stato ravvisato un controllo generalizzato, poiché la richiesta riguardava soltanto due opere specificamente individuate e prossime all’area del ricorrente. Infine, il TAR ha ritenuto prevalente l’accesso difensivo sulle eventuali esigenze di riservatezza, anche considerando la particolare trasparenza delle pratiche edilizie e la pubblicità dei titoli edilizi. Le spese della fase sono state compensate per la peculiarità e novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
accoglie la domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a.
Il giudizio in materia di accesso consente al giudice di accertare direttamente la spettanza del diritto e di ordinare all’Amministrazione l’esibizione dei documenti.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
interesse diretto, attuale e concreto, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata
L’accesso documentale richiede un interesse personale, concreto, attuale e giuridicamente tutelato; in materia edilizia tale requisito può essere integrato dalla vicinitas e dal collegamento con la tutela dello ius aedificandi.
art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990
I titoli edilizi, le autorizzazioni, i nulla osta e i pareri paesaggistici costituiscono documenti amministrativi ostensibili, in presenza degli ulteriori presupposti dell’accesso.
art. 24, comma 6, lett. d), l. 241/1990
la cui riservatezza commerciale, organizzativa e finanziaria è espressamente tutelata
La tutela della riservatezza commerciale di terzi non prevale automaticamente sull’accesso difensivo quando sussista un nesso di strumentalità con la cura o difesa di una posizione giuridica.
art. 25, comma 2, l. 241/1990
l’istanza di accesso ... è sufficientemente motivata
L’istanza deve consentire di comprendere i documenti richiesti e lo scopo della conoscenza, ma non deve necessariamente indicare gli estremi identificativi precisi degli atti.
art. 20, comma 6, d.P.R. 380/2001
prevede la pubblicazione all’albo pretorio dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire
La pubblicità dei titoli edilizi fonda un principio di particolare trasparenza delle relative pratiche e riduce la possibilità di opporre esigenze di riservatezza rispetto alla loro ostensione.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il diniego di accesso il giudice accerta direttamente la spettanza del diritto di accesso e, ove ne ricorrano i presupposti, può ordinare all’Amministrazione l’esibizione dei documenti, senza limitarsi a verificare i vizi formali del diniego.
- L’interesse diretto, concreto e attuale all’accesso in materia edilizia può essere riconosciuto sulla base della vicinitas, intesa come stabile collegamento spaziale con l’area interessata, anche quando il richiedente non sia proprietario confinante ma sia frontista, proprietario di area prossima o comunque titolare di un qualificato rapporto con la zona.
- L’accesso difensivo è legittimo quando i documenti richiesti siano astrattamente utili alla tutela giudiziale o stragiudiziale di una posizione giuridica; non è necessario che essi costituiscano prova diretta della lesione né che l’azione futura sia già stata proposta.
- Né l’Amministrazione né il giudice dell’accesso devono valutare anticipatamente l’ammissibilità, l’influenza o la decisività dei documenti nell’eventuale giudizio sottostante, salvo il caso di assoluta e manifesta mancanza di collegamento con le esigenze difensive o di accesso pretestuoso e temerario.
- Un’istanza di accesso non è generica quando individua con sufficiente precisione la tipologia e l’oggetto dei documenti, le opere o pratiche cui essi si riferiscono e lo scopo della richiesta; non è necessario indicare data e numero degli atti quando il richiedente intende proprio acquisirne conoscenza.
- L’accesso difensivo può prevalere sulle esigenze di riservatezza dei terzi; con riguardo alle pratiche edilizie, la pubblicità dei titoli e il principio di massima trasparenza impediscono di presumere automaticamente l’esistenza di dati riservati ostativi all’ostensione.
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