Cassazione Civile, Ordinanza n. 23510/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda del condominio volta a ottenere la rimozione di una tenda installata a servizio di un bar, fissata al suolo su tre lati e ancorata alla facciata del fabbricato condominiale, ritenuta lesiva del decoro architettonico dell'edificio. Il tribunale ha accolto la domanda; la corte d'appello ha confermato la decisione. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: ha dedotto, anzitutto, motivazione apparente e adesione acritica alla sentenza di primo grado; ha lamentato la mancata valutazione dello stato complessivo dell'immobile e di eventuali pregresse compromissioni del decoro; ha sostenuto che la rampa/tettoia non fosse bene condominiale e che la tenda fosse collocata su proprietà esclusiva, in aderenza al fabbricato, con rispetto delle distanze legali; ha contestato l'assenza di prova di un concreto pregiudizio economico e la mancata considerazione della necessità di una consulenza tecnica d'ufficio. Il condominio ha resistito con controricorso eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per asserita violazione del canone di sinteticità.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di inammissibilità per difetto di sinteticità, ritenendo il ricorso comunque comprensibile e conforme ai requisiti dell'art. 366 c.p.c. Ha poi rigettato nel merito tutti i motivi, reputandoli infondati: la corte di merito si è attenuta ai principi sul decoro architettonico, ha compiuto un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, ha valorizzato il materiale fotografico senza necessità di CTU, ha ritenuto irrilevante sia l'eventuale degrado preesistente sia la circostanza che l'opera insistesse sulla proprietà esclusiva o rispettasse le distanze. La decisione di merito è stata quindi confermata, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione non è inammissibile per sola prolissità se contiene comunque svolgimento del processo e censure comprensibili.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione non è apparente quando consente di comprendere la ratio decidendi e il percorso argomentativo seguito dal giudice.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 6 CEDU
Richiamato in relazione al diritto a una decisione motivata.
art. 1120 c.c.
Invocato per contestare l'innovazione condominiale, ma ritenuto non violato dalla decisione di merito che ha qualificato l'opera come lesiva del decoro architettonico.
art. 1122 c.c.
Invocato per sostenere la legittimità dell'intervento su proprietà esclusiva, ma ritenuto recessivo rispetto al limite del decoro architettonico e al coinvolgimento della facciata comune.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto sufficiente il materiale fotografico esaminato dal giudice di merito.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Utilizzato per denunciare violazione di legge; la Corte ha escluso l'erroneità della sussunzione operata dal giudice di merito.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è scrutinabile nei limiti dedotti in presenza di doppia conforme.
art. 873 c.c.
Invocato per sostenere il rispetto delle distanze legali, ritenuto non decisivo ai fini della tutela del decoro architettonico.
art. 38 N.T.A. del Regolamento Urbanistico del Comune di Castelnuovo di Garfagnana
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità urbanistico-edilizia dell'opera, senza incidere sull'illiceità condominiale per lesione del decoro.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, è preclusa la deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi nei termini prospettati.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per il procedimento camerale di trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Disposto l'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La violazione del decoro architettonico condominiale può essere ravvisata anche quando l'opera non alteri radicalmente le linee dell'edificio, ma ne comprometta l'armonia complessiva o l'aspetto simmetrico e coordinato.
- Ai fini della tutela del decoro architettonico non è necessario che l'edificio abbia particolare pregio artistico, né che l'alterazione sia macroscopica; rileva la lesione dell'unità estetica del fabbricato.
- La preesistenza di precedenti alterazioni o di un certo degrado estetico non esclude, di per sé, che una nuova opera produca un'ulteriore attuale lesione del decoro; il giudizio va compiuto con valutazione complessiva e comparativa.
- Il pregiudizio economico non costituisce un autonomo elemento costitutivo della tutela del decoro architettonico, poiché il deprezzamento è normalmente conseguenza della sua menomazione.
- L'accertamento concreto della lesione del decoro architettonico è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente e logicamente coerente.
- L'utilizzazione di materiale fotografico può essere sufficiente a fondare l'accertamento di merito sull'impatto estetico dell'opera, senza necessità di consulenza tecnica d'ufficio, quando gli elementi acquisiti consentano una valutazione adeguata.
- In sede di legittimità, la denuncia di omesso esame di fatti decisivi è preclusa nei casi di doppia conforme nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
- La prolissità del ricorso per cassazione non comporta di per sé inammissibilità se l'atto consente comunque di individuare il fatto processuale e le censure rivolte alla sentenza impugnata.
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