Cassazione Civile, Ordinanza n. 10372/2025 del 19/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un dipendente con qualifica dirigenziale, di due sanzioni disciplinari irrogate dall’INPS: una sanzione pecuniaria di euro 300,00 e una sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un mese. Il Tribunale aveva annullato entrambe le sanzioni, ritenendo tardivo il procedimento relativo alla sanzione pecuniaria perché avviato oltre un anno dopo la prima notizia dell’illecito, e ritenendo illegittima la seconda sanzione perché fondata sulla recidiva tecnica, venuta meno a seguito dell’annullamento della prima sanzione. La Corte d’appello aveva confermato l’annullamento della sanzione pecuniaria e la conseguente illegittimità della sospensione, accogliendo inoltre l’appello incidentale del lavoratore sulle spese. In cassazione l’INPS ha proposto tre motivi: con i primi due ha denunciato violazione dell’art. 55-bis, comma 4, d.lgs. 165/2001 e del regolamento disciplinare interno, sostenendo che il termine per la contestazione doveva decorrere dalla segnalazione all’UPD del 12 aprile 2017 e che, essendo astrattamente applicabile una sanzione più grave di quella poi inflitta, doveva trovare applicazione la diversa disciplina interna invocata; con il terzo motivo ha contestato l’affermazione secondo cui la mancanza della recidiva avrebbe reso illegittima la sospensione, sostenendo che la sanzione poteva comunque essere applicata per la particolare gravità delle condotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva accertato in fatto, con motivazione congrua, che la notizia dell’infrazione era pervenuta all’UPD il 12 aprile 2017 e che i termini contrattuali non erano stati rispettati; la censura dell’INPS mirava in realtà a ottenere un riesame del materiale istruttorio, non consentito in sede di legittimità. Quanto alla doglianza sull’applicazione del regolamento disciplinare interno, la Corte l’ha dichiarata nuova, generica e priva di decisività, perché non risultava specificamente sviluppata nei gradi di merito né era stata riportata la concreta contestazione. Ha poi rigettato il terzo motivo, ritenendo non implausibile l’interpretazione del regolamento data dalla Corte d’appello: la clausola sulla sospensione si riferiva alla recidiva nel biennio delle mancanze tipizzate, anche quando sia già stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze si caratterizzino per particolare gravità; l’interpretazione alternativa proposta dall’INPS costituiva mera contrapposizione interpretativa, inammissibile in cassazione ove la motivazione del giudice di merito sia plausibile e coerente. L’INPS è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
richiamato dall’INPS per sostenere la tempestività della contestazione disciplinare; la Corte non ne accoglie la lettura perché considera decisivo l’accertamento di fatto della tardività compiuto dal giudice di merito
art. 3, comma 6, del regolamento di disciplina del personale INPS con qualifica di dirigente (Determinazione presidenziale n. 27 del 25.1.2011, integrata dalla Determinazione commissariale n. 11 del 13.11.2014)
invocato per sostenere l’applicazione di una disciplina diversa rispetto a quella ritenuta dalla Corte d’appello; la censura è dichiarata inammissibile perché nuova, generica e non decisiva
art. 4, comma 8, lett. a) del regolamento di disciplina del personale INPS con qualifica di dirigente (Determinazione presidenziale n. 27 del 25.1.2011, integrata dalla Determinazione commissariale n. 11 del 13.11.2014)
"La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni ad un massimo di sei mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nel biennio delle mancanze previste dai commi 4,5,6 e 7, quando sia stata già comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità; (…)"
la Corte d’appello, con motivazione ritenuta plausibile, ha interpretato la disposizione nel senso che la sospensione presuppone la recidiva nel biennio e che la clausola sulla particolare gravità resta riferita al medesimo periodo; la Cassazione ha ritenuto inammissibile la diversa lettura proposta dall’INPS
artt. 1362 e ss. c.c.
richiamati come canoni legali di interpretazione del regolamento disciplinare; la Corte ribadisce che la censura di violazione dei canoni interpretativi non può consistere nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa a quella del giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato quale parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere un nuovo esame del compendio istruttorio quando la censura, sotto veste di violazione di legge, mira in realtà a sovvertire un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito con motivazione congrua.
- La deduzione di violazione dei criteri di interpretazione contrattuale o regolamentare richiede non solo il richiamo delle norme asseritamente violate, ma anche la specifica indicazione del modo in cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo.
- Quando una clausola regolamentare è suscettibile di più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito tra esse non è censurabile in cassazione se la motivazione è logica e non implausibile.
- Se la sanzione disciplinare è costruita in relazione a una recidiva o ad altri presupposti tipizzati, la loro esistenza va verificata in concreto secondo la struttura della clausola applicata; la diversa lettura della disposizione, se non dimostrata come l’unica possibile, non consente la cassazione della decisione di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 19 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10335/2025 del 19/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 19 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10338/2025 del 19/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 19 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10340/2025 del 19/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 19 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10345/2025 del 19/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 19 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10346/2025 del 19/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 19 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10349/2025 del 19/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →