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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01989/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da una candidata risultata idonea non vincitrice in un concorso pubblico bandito dall'università, che aveva chiesto il riconoscimento del diritto all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria e l'inquadramento nella categoria C, posizione economica C1. In primo grado la domanda era stata accolta; la Corte d'appello aveva invece riformato la decisione dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la pretesa fosse consequenziale alla contestazione della scelta dell'amministrazione di bandire un nuovo concorso e quindi rientrasse nella giurisdizione del giudice amministrativo. Nel ricorso per cassazione la candidata ha dedotto, con un primo motivo, violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c., sostenendo che l'appello dell'università era tardivo perché la sentenza di primo grado sarebbe stata notificata prima dell'impugnazione; con un secondo motivo ha denunciato violazione delle norme sul riparto di giurisdizione e dell'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, assumendo che la domanda riguardasse solo il diritto allo scorrimento della graduatoria e non l'illegittimità della nuova procedura concorsuale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la notifica della sentenza non era stata eseguita al procuratore costituito ma all'avvocatura distrettuale dello Stato e poi personalmente alla parte, con conseguente inefficacia ai fini della decorrenza del termine breve; ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la censura era in parte inammissibile per difetto di specificità, ma soprattutto che dal contenuto del ricorso introduttivo emergeva che il diritto allo scorrimento era stato prospettato come conseguenza della preclusione per l'amministrazione di bandire un nuovo concorso, quindi come contestazione dell'esercizio di un potere autoritativo, con giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la tempestività dell'appello dell'università, ritenendo invalida la notifica della sentenza di primo grado ai fini del termine breve, poiché non effettuata al procuratore costituito. Ha inoltre confermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, perché la pretesa allo scorrimento era stata costruita come conseguenza dell'illegittimità della scelta amministrativa di indire un nuovo concorso, incidendo così sull'esercizio di poteri autoritativi dell'amministrazione e non su un mero diritto all'assunzione azionabile davanti al giudice ordinario. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è stato invocato per denunciare violazione di legge sia in tema di impugnazioni sia in tema di giurisdizione.

  • artt. 325 e 326 c.p.c.

    la notifica della sentenza al soggetto non legittimato a riceverla non fa decorrere il termine breve per impugnare.

  • art. 170 c.p.c.

    la sentenza deve essere notificata al procuratore costituito per produrre effetti sulla decorrenza del termine breve.

  • art. 285 c.p.c.

    la notifica della sentenza, ai fini del termine breve, deve essere rivolta al difensore costituito.

  • art. 63 d.lgs. n. 165/2001

    quando la controversia investe l'esercizio di poteri autoritativi dell'amministrazione e la contestazione riguarda la legittimità della scelta di copertura del posto, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.

  • art. 2 d.lgs. n. 165/2001

    le scelte di alta organizzazione della pubblica amministrazione restano in regime di diritto pubblico.

  • art. 103 Cost.

    la tutela degli interessi legittimi è affidata al giudice competente al controllo dell'esercizio del potere amministrativo.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di travisamento del contenuto della domanda avrebbe dovuto essere impostata come vizio di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 366 c.p.c.

    ai fini del ricorso per cassazione è necessario indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda.

  • art. 369 c.p.c.

    gli atti e documenti richiamati devono essere prodotti e specificamente indicati per consentire il controllo della Corte.

  • art. 414 c.p.c.

    il contenuto del ricorso introduttivo è stato esaminato per verificare se la domanda mirasse realmente solo allo scorrimento della graduatoria.

  • art. 43 r.d. n. 1611 del 1933

    richiamato solo per ribadire i principi sulla rappresentanza e difesa delle università statali da parte di avvocati del libero foro.

  • art. 12 r.d. n. 1592 del 1933

    richiamato in relazione all'ipotesi di urgenza nel conferimento dell'incarico difensivo da parte del rettore.

  • l. 3 aprile 1979, n. 103

    richiamata come modifica dell'art. 43 r.d. n. 1611 del 1933 sul patrocinio delle università statali.

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo, secondo il dispositivo finale.

Massime di principio

  • La notificazione della sentenza, per far decorrere il termine breve di impugnazione, deve essere eseguita al procuratore costituito o presso di lui; una notifica effettuata alla parte o a un diverso ufficio non è idonea a determinare la decadenza.
  • Se contro la sentenza non viene proposta impugnazione incidentale sulla validità della procura originariamente conferita alla controparte, si forma giudicato interno su tale questione e la validità del mandato resta ferma ai fini processuali.
  • In tema di scorrimento di graduatoria nei concorsi pubblici, la giurisdizione del giudice ordinario sussiste quando si fa valere un diritto all'assunzione autonomo rispetto alla procedura concorsuale; se invece la domanda presuppone la contestazione della scelta dell'amministrazione di non attingere alla graduatoria e di bandire una nuova procedura, la controversia investe l'esercizio di potere autoritativo e appartiene al giudice amministrativo.
  • La giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale e della causa petendi, non sulla sola qualificazione formale data dalla parte alle proprie domande.
  • In cassazione, la censura che deduce un travisamento del contenuto della domanda o degli atti processuali deve rispettare rigorosi oneri di specificità e di localizzazione degli atti richiamati; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineGiurisdizioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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