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Ordinanza

Ordinanza n. 443/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di respingimento alla frontiera ex art. 10 D. Lgs. n. 286/1998 emesso il 31.7.2025 dalla Polizia di Stato – Ufficio di Frontiera dell’aeroporto di Fiumicino

Giustizia amministrativa202511117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare senza esaminare il fumus boni iuris e senza definire le questioni relative alla possibile inammissibilità del ricorso. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, quale presupposto necessario della tutela cautelare, poiché il ricorrente non aveva dedotto alcunché al riguardo. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. I TerOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di respingimento alla frontiera adottato dalla Polizia di Stato presso l'aeroporto di Fiumicino

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di respingimento alla frontiera emesso il 31 luglio 2025 ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 286/1998. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, il giudice ha rilevato che il ricorrente non aveva dedotto alcun elemento relativo al periculum in mora, lasciando impregiudicata ogni questione sulla possibile inammissibilità del ricorso e senza procedere a una valutazione del fumus boni iuris.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 286/1998

    La disposizione è indicata quale base normativa del provvedimento di respingimento alla frontiera impugnato; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; la misura è stata respinta per mancanza del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La domanda cautelare deve essere respinta quando il ricorrente non deduce alcun concreto pregiudizio imminente e irreparabile, poiché il periculum in mora costituisce un presupposto necessario della tutela cautelare, indipendentemente dalla valutazione del fumus boni iuris.
  • Il giudice può definire la fase cautelare per carenza del periculum in mora senza pronunciarsi, in tale fase, né sul fumus boni iuris né sulle questioni di possibile inammissibilità del ricorso principale.

Come è indicizzato

MaterieEspulsione e allontanamentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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