Sentenza del 08/02/2019 n. 167 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva accolto il ricorso contro gli avvisi di accertamento relativi al 2011. L'Ufficio ha sostenuto la legittimità dell'accertamento induttivo fondato sulle verifiche della Guardia di Finanza, sulla differenza tra rimanenze contabili e rimanenze reali, sull'applicazione di una percentuale di ricarico del 28% e sulla conseguente individuazione di maggiori ricavi non dichiarati ai fini IRAP, IRES e IVA. Ha inoltre contestato la mancata considerazione delle rimanenze, l'assenza di una dichiarazione integrativa tempestiva e l'estensione degli utili extracontabili al socio di una società a ristretta base partecipativa.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato integralmente la sentenza di primo grado, dichiarando legittimi gli avvisi di accertamento. Ha ritenuto non superate da prova contraria le risultanze della Guardia di Finanza, confermando la differenza di 1.546.547 euro tra consistenza contabile e reale e i maggiori ricavi non dichiarati pari a 433.033,16 euro, calcolati applicando il ricarico del 28%. Ha inoltre rilevato una differenza di 54.760 euro nelle rimanenze, ritenuto legittimo l'accertamento induttivo per omessa o incompleta tenuta delle scritture contabili e considerato operante la presunzione di cessione dei beni e di distribuzione degli utili extracontabili al socio, in assenza di prova contraria. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 14 del D.P.R. 600/1973
La norma è stata ritenuta applicabile per legittimare l'accertamento induttivo in presenza della mancata indicazione delle giacenze di magazzino nell'inventario e della mancata produzione di alcune scritture contabili.
Art. 2364 del Codice civile
La mancata approvazione dei bilanci nei termini previsti è stata considerata una violazione degli obblighi societari e un ulteriore elemento di irregolarità della gestione contabile.
Art. 38, comma 3, del D.P.R. 600/1973
La norma è stata richiamata per fondare la presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa, presunzione superabile mediante prova contraria.
Principio della presunzione di cessione dei beni
Le rimanenze non risultanti dalla contabilità possono far presumere la cessione dei beni e la conseguente realizzazione di ricavi imponibili. Spetta al contribuente fornire una prova contraria adeguata e documentata.
Massime di principio
- Quando la contabilità presenta omissioni rilevanti, come l'assenza delle giacenze di magazzino o la mancata produzione di scritture contabili, l'Amministrazione finanziaria può ricorrere all'accertamento induttivo.
- Le differenze tra rimanenze contabili e rimanenze effettive possono generare una presunzione di cessione dei beni e di ricavi non dichiarati; il contribuente deve fornire una prova contraria specifica, coerente e documentata.
- Una dichiarazione integrativa tardiva o non adeguatamente documentata può non essere opponibile all'Amministrazione finanziaria per modificare i dati utilizzati nell'accertamento.
- La percentuale di ricarico utilizzata dall'Ufficio, se non contestata tempestivamente e puntualmente, può essere considerata acquisita e utilizzata per quantificare i maggiori ricavi.
- Nelle società a ristretta base partecipativa, la contestazione di utili extracontabili alla società può comportare la presunzione di distribuzione ai soci, salvo prova contraria della mancata percezione o della diversa destinazione degli utili.
- La prova contraria deve essere concreta e analitica: la mera contestazione delle risultanze del controllo o il richiamo generico alla regolarità della contabilità normalmente non sono sufficienti.
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