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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-125/16

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell'11 dicembre 2017. — Firma Léon Van Parys NV contro Commissione europea. — Unione doganale – Importazioni di banane provenienti dall’Ecuador – Recupero di dazi all’importazione – Domanda di sgravio di dazi all’importazione – Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore – Termine ragionevole. — Causa T-125/16

Giurisprudenza europea62016TJ0125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha annullato la decisione con cui la Commissione aveva negato in parte lo sgravio dei dazi a Firma Léon Van Parys NV dopo l’annullamento parziale di una precedente decisione. Ha ritenuto che, pur potendo la Commissione riaprire il fascicolo e fondarsi su un motivo diverso, essa avesse superato il termine ragionevole per adottare la nuova decisione. Nonostante l’inapplicabilità automatica degli articoli 907 e 909 del regolamento n. 2454/93 nel procedimento riaperto, il ritardo di 34 mesi ha violato il principio del termine ragionevole e, nelle circostanze del caso, ciò ha comportato l’annullamento.

Recupero e sgravio di dazi all’importazione su importazioni di banane: applicabilità del termine ragionevole dopo l’annullamento parziale di una precedente decisione della Commissione e conseguenze della sua violazione.

La questione giuridica

La ricorrente contestava, in sostanza, se la Commissione potesse adottare una nuova decisione in seguito all’annullamento parziale della decisione precedente, se nel procedimento riaperto fossero ancora applicabili i termini di nove mesi previsti dagli articoli 907 e 909 del regolamento (CEE) n. 2454/93, se la Commissione avesse violato il principio del termine ragionevole di cui all’articolo 266 TFUE e il principio di buona amministrazione, e se potesse fondare il diniego di sgravio sul divieto di trasferimento dei diritti dei nuovi arrivati previsto dal regolamento (CE) n. 2362/98.

Principio di diritto

Dopo l’annullamento parziale di una decisione della Commissione in materia di sgravio dei dazi, l’istituzione può adottare una nuova decisione riesaminando il fascicolo e basandosi anche su un motivo giuridico diverso da quello inizialmente accolto, ma deve farlo entro un termine ragionevole ai sensi dell’articolo 266 TFUE; i termini procedurali di nove mesi previsti dagli articoli 907 e 909 del regolamento n. 2454/93 riguardano solo il procedimento originario e non si applicano automaticamente al procedimento riaperto. Nel caso di specie, il ritardo di 34 mesi nell’adozione della nuova decisione è stato ritenuto eccessivo e, per le peculiarità del sistema doganale di sgravio e la perdita delle garanzie temporali previste dal regolamento, ha giustificato l’annullamento della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario)
  • Articoli 220, 235, 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Articoli 871, 873, 878, 879, 886, 905, 906 bis, 907, 908, 909 del regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Regolamento (CEE) n. 404/93
  • Regolamento (CE) n. 3290/94
  • Regolamento (CE) n. 2362/98
  • Articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 404/93
  • Articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2362/98

Recupero e sgravio di dazi all’importazione su banane provenienti dall’Ecuador

La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Firma Léon Van Parys NV contro una decisione della Commissione in materia di recupero a posteriori e sgravio di dazi doganali relativi a importazioni di banane. Il contenzioso nasce da una vicenda lunga e complessa, segnata dall’utilizzo di certificati di importazione spagnoli risultati falsi e da una precedente sentenza del Tribunale che aveva già annullato parzialmente la prima decisione della Commissione.

Fatti e procedimento amministrativo

Tra il 1998 e il 1999 la ricorrente aveva presentato numerose dichiarazioni di importazione di banane dall’Ecuador presso l’ufficio doganale di Anversa, avvalendosi di certificati di importazione che consentivano un dazio ridotto nel quadro del regime disciplinato dal regolamento n. 404/93 e dal regolamento n. 2362/98. Successivamente OLAF e le autorità doganali belghe accertavano che i certificati erano falsi.

L’amministrazione doganale belga, dopo aver avviato il recupero dei dazi, trasmise la pratica alla Commissione ai fini della decisione sulla domanda di sgravio, ai sensi degli articoli 905 e seguenti del regolamento n. 2454/93. Con la prima decisione del 6 maggio 2010 la Commissione accolse la contabilizzazione a posteriori e concesse lo sgravio all’agente doganale, ma lo negò alla ricorrente. Tale decisione fu poi parzialmente annullata dal Tribunale con sentenza del 19 marzo 2013 nella parte sfavorevole alla ricorrente.

Adozione della nuova decisione e oggetto del ricorso

Dopo l’annullamento parziale, la Commissione riaprì l’istruttoria, chiese informazioni supplementari all’amministrazione belga, consultò la ricorrente e un gruppo di esperti degli Stati membri e adottò la decisione C(2016) 95 final del 20 gennaio 2016. Con tale atto concesse lo sgravio per una parte dei dazi, ma lo negò per gli importi relativi ai cosiddetti certificati di nuovi arrivati, ritenendo che la ricorrente avesse violato il divieto di trasferimento dei diritti previsto dall’articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 2362/98.

La ricorrente domandava l’annullamento della nuova decisione e una pronuncia dichiarativa sulla piena applicabilità dell’articolo 909 del regolamento n. 2454/93, sostenendo che il procedimento avrebbe dovuto essere chiuso nei termini originari o, comunque, entro un termine non superiore a quello previsto per il procedimento iniziale.

Ricevibilità delle domande

Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso nella parte in cui era diretto contro i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 1 della decisione impugnata, poiché si trattava di disposizioni meramente confermative della prima decisione e, quindi, non lesive. Ha invece riconosciuto la ricevibilità della censura rivolta contro l’articolo 1, paragrafo 4, che negava nuovamente lo sgravio e modificava in senso sfavorevole la posizione della ricorrente.

È stata inoltre respinta la domanda volta a ottenere una dichiarazione generale sulla piena applicabilità dell’articolo 909 del regolamento n. 2454/93, perché il contenzioso dell’Unione non consente al giudice di emettere pronunce astratte di principio al di fuori delle forme previste dai trattati.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale ha richiamato, in particolare:

  • gli articoli 235 e 239 del codice doganale comunitario, relativi allo sgravio e al rimborso in situazioni particolari;
  • gli articoli 878, 879, 886, 905, 906 bis, 907, 908 e 909 del regolamento n. 2454/93, che disciplinano la procedura per l’esame delle domande di sgravio e i relativi termini;
  • l’articolo 266 TFUE, che impone alle istituzioni di dare esecuzione alle sentenze di annullamento;
  • l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, invocato per il principio di buona amministrazione;
  • l’articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 2362/98, che vieta il trasferimento dei diritti derivanti dai certificati di nuovi arrivati a favore di operatori tradizionali.

Ragionamento del Tribunale sull’esecuzione della sentenza di annullamento

Il Tribunale ha ricordato che l’istituzione che adotta un atto annullato deve conformarsi al dispositivo e alla motivazione della sentenza di annullamento, ma dispone di un margine di discrezionalità per adottare i provvedimenti necessari a sostituire l’atto annullato. In caso di annullamento parziale, il procedimento può essere riaperto dalla fase in cui si è verificata l’irregolarità, salvo che l’illegittimità abbia travolto l’intero procedimento.

Di conseguenza, la Commissione poteva riesaminare il fascicolo e adottare una nuova decisione. Poteva anche fondare la nuova decisione su un motivo diverso da quello utilizzato nella prima decisione, purché tale motivo non fosse stato già deciso nel merito nella sentenza di annullamento. Il Tribunale ha infatti osservato che il tema della violazione dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 2362/98 era stato menzionato nella precedente causa, ma non era stato oggetto di una statuizione di merito vincolante.

Inapplicabilità dei termini di nove mesi nel procedimento riaperto

Il Tribunale ha tuttavia chiarito che i termini di nove mesi previsti dall’articolo 907 del regolamento n. 2454/93 e la regola dell’accoglimento favorevole per silenzio di cui all’articolo 909 riguardano il solo procedimento originario di sgravio. Una volta riaperto il procedimento in esecuzione della sentenza di annullamento, tali termini non si applicano automaticamente.

La Commissione non poteva quindi essere tenuta a rispettare il termine di nove mesi del procedimento iniziale come se la sentenza di annullamento non fosse intervenuta. Il Tribunale ha respinto, per questa ragione, l’argomento secondo cui la Commissione avrebbe avuto solo pochi giorni per decidere dopo la sentenza del 19 marzo 2013.

Violazione del principio del termine ragionevole

Pur escludendo l’applicabilità diretta dell’articolo 907 del regolamento n. 2454/93 nel procedimento riaperto, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione fosse comunque vincolata a decidere entro un termine ragionevole ai sensi dell’articolo 266 TFUE. In concreto, sono trascorsi 34 mesi tra la sentenza di annullamento e la nuova decisione, un periodo giudicato eccessivo alla luce della natura del caso e del fatto che la Commissione conosceva già ampiamente il fascicolo.

Il Tribunale ha osservato che non risultava la scoperta di nuovi elementi di fatto né la costituzione di un vero nuovo fascicolo. L’attività della Commissione era consistita soprattutto nel riorientare la motivazione del diniego di sgravio, spostandola dalla negligenza manifesta al mancato rispetto del divieto relativo ai certificati dei nuovi arrivati, e nel ricalcolare la ripartizione degli importi. Un tale lasso di tempo non era giustificato dalle esigenze istruttorie indicate dalla Commissione.

Incidenza del ritardo sulla legittimità della decisione

Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la violazione del termine ragionevole giustifica l’annullamento solo se incide sui diritti della difesa o sul contenuto della decisione. Nel caso di specie, però, ha valorizzato la struttura del sistema doganale: il regolamento n. 2454/93 prevede termini rigidi e una garanzia specifica per il richiedente, che in caso di inerzia della Commissione beneficia dell’esito favorevole della domanda.

Sebbene tale meccanismo non fosse più formalmente applicabile nel procedimento riaperto, il Tribunale ha ritenuto che il suo effetto utile fosse stato di fatto svuotato da un ritardo ingiustificato della Commissione. Quest’ultima aveva quindi eluso le garanzie temporali previste dal regolamento e privato la ricorrente della possibilità di ottenere una decisione nei tempi propri della procedura doganale. Per questo motivo, il superamento del termine ragionevole è stato considerato, nelle specifiche circostanze del caso, causa di annullamento.

Decisione

Il Tribunale ha:

  • annullato l’articolo 1, paragrafo 4, della decisione C(2016) 95 final;
  • respinto il ricorso per il resto;
  • condannato la Commissione alle spese.

Principio affermato

La sentenza afferma che, dopo l’annullamento parziale di una decisione in materia di sgravio dei dazi, la Commissione può riesaminare il fascicolo e adottare una nuova decisione anche fondandosi su un motivo diverso, ma deve farlo entro un termine ragionevole; se il ritardo è eccessivo e priva di effetto utile le garanzie temporali del sistema doganale, la nuova decisione è illegittima e va annullata.

Come è indicizzato

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