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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-52/16

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 13 dicembre 2017. — Crédit mutuel Arkéa contro Banca centrale europea. — Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.°1024/2013 – Vigilanza prudenziale su base consolidata – Gruppo sottoposto a vigilanza prudenziale – Enti collegati in modo permanente a un organismo centrale – Articolo 2, paragrafo 21, lettera c), del regolamento (UE) n. 468/2014 – Articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 – Requisiti in materia di fondi propri – Articolo 16, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1024/2013. — Causa T-52/16

Giurisprudenza europea62016TJ0052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Crédit mutuel Arkéa contro la decisione BCE sui requisiti prudenziali del gruppo Crédit Mutuel. Conferma che la CNCM può fungere da organismo centrale ai fini della vigilanza consolidata anche se non è un ente creditizio e che il gruppo soddisfa le condizioni dell’articolo 10 del regolamento n. 575/2013. Conferma altresì la legittimità dell’aumento dei requisiti CET1 del ricorrente al 10,75%, fondato sul rischio di una possibile separazione dal gruppo e sui conseguenti effetti sul profilo di rischio.

Vigilanza prudenziale BCE su un gruppo bancario cooperativo: legittimità della qualificazione del Crédit Mutuel come gruppo vigilato tramite un organismo centrale non bancario e della fissazione di requisiti CET1 aggiuntivi.

La questione giuridica

Nel ricorso ex articolo 263 TFUE il ricorrente contestava: 1) la possibilità per la BCE di esercitare vigilanza prudenziale su base consolidata sul gruppo Crédit Mutuel tramite la CNCM, pur non essendo quest’ultima un ente creditizio; 2) l’esistenza stessa di un "gruppo vigilato" ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 21, lettera c), del regolamento quadro MVU e dell’articolo 10 del regolamento n. 575/2013, in particolare sotto i profili della solidarietà/garanzia, dei conti consolidati e del potere di istruzione dell’organismo centrale; 3) la legittimità, la proporzionalità e la natura non sanzionatoria dell’imposizione al ricorrente di un coefficiente CET1 del 10,75%, fondato sul rischio di una futura separazione dal gruppo.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che, ai fini dell’articolo 2, paragrafo 21, lettera c), del regolamento quadro MVU, un gruppo di enti creditizi permanentemente collegati a un organismo centrale può essere sottoposto a vigilanza prudenziale consolidata dalla BCE anche se l’organismo centrale non ha la qualità di ente creditizio, purché siano soddisfatte le condizioni dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 575/2013, lette alla luce delle finalità del regolamento base e del regolamento quadro MVU. In particolare, è sufficiente l’esistenza di un meccanismo di solidarietà/trasferimento di risorse, di conti consolidati e di un potere di istruzione dell’organismo centrale; non è necessario che l’organismo centrale sia di per sé una banca. Inoltre, la BCE può imporre requisiti CET1 supplementari ex articolo 16 del regolamento n. 1024/2013 sulla base di rischi futuri plausibili, come una possibile uscita del ricorrente dal gruppo, senza che ciò integri errore manifesto, sproporzione o sanzione dissimulata.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 127, paragrafo 6, TFUE
  • Articolo 19 TUE
  • Articolo 5, paragrafo 4, TUE
  • Regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 4, paragrafo 3, regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 6, paragrafo 4, regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 16, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera a), regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Regolamento (UE) n. 468/2014
  • Articolo 2, paragrafo 21, lettera c), regolamento (UE) n. 468/2014
  • Regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 10 regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 11, paragrafo 4, regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 92, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articoli 111-141 regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articoli 142-191 regolamento (UE) n. 575/2013
  • Direttiva 2013/36/UE
  • Articolo 97, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2013/36/UE
  • Articolo 129, paragrafo 1, direttiva 2013/36/UE
  • Direttiva 2006/48/CE
  • Direttiva 2009/111/CE
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 51
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articoli 89, 130, 134, 138, 28

Vigilanza prudenziale sul gruppo Crédit Mutuel e requisiti CET1 di Crédit mutuel Arkéa

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Crédit mutuel Arkéa contro una decisione della BCE che fissava i requisiti prudenziali applicabili al gruppo Crédit Mutuel e, in particolare, al ricorrente. Il Tribunale esamina sia la legittimità della vigilanza consolidata esercitata dalla BCE attraverso la CNCM, sia la fondatezza dell’aumento dei requisiti di fondi propri CET1 imposti a Arkéa.

Fatti e procedimento amministrativo

Il Crédit Mutuel è una rete bancaria cooperativa decentralizzata: casse locali, federazioni regionali, CNCM come organo centrale e CCCM a livello nazionale. Arkéa è un ente creditizio appartenente alla rete, ma sostiene di non poter essere assoggettato alla vigilanza prudenziale della BCE tramite la CNCM. La BCE ha avviato il procedimento nel 2014-2015, ha trasmesso progetti di decisione alla CNCM e alle entità interessate e ha poi adottato la decisione del 17 giugno 2015, sostituita da quella del 5 ottobre 2015 e infine dalla decisione impugnata del 4 dicembre 2015. Quest’ultima fissava per Arkéa un requisito CET1 del 10,75%.

Eccezioni preliminari di ricevibilità

La BCE contestava la ricevibilità del ricorso sotto tre profili: irregolarità del mandato ai difensori, carenza di legittimazione ad agire contro il punto 1 della decisione e mancanza di interesse ad agire. Il Tribunale respinge tutte le eccezioni.

  • Il difetto iniziale di mandato è sanato dalla successiva produzione di un documento del rappresentante legittimato.
  • La decisione impugnata, pur formata da un atto unico, è trattata come un insieme di decisioni individuali: Arkéa è quindi legittimata a contestare anche il punto 1, perché tale parte della decisione lo riguarda direttamente e individualmente.
  • L’interesse ad agire sussiste sia perché Arkéa contesta la propria inclusione nel perimetro della vigilanza consolidata tramite la CNCM, sia perché il requisito CET1 permane efficace finché la decisione non è annullata.

Questioni giuridiche principali

Nel merito, il ricorso si articola in tre motivi:

  1. la CNCM, non essendo un ente creditizio, non potrebbe fungere da organismo centrale ai fini della vigilanza consolidata della BCE;
  2. il Crédit Mutuel non costituirebbe un "gruppo vigilato" ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 21, lettera c), del regolamento quadro MVU e dell’articolo 10 del regolamento n. 575/2013, perché mancherebbero le condizioni di solidarietà/garanzia, conti consolidati e potere di istruzione;
  3. il requisito CET1 del 10,75% sarebbe illegittimo, sproporzionato e in sostanza una sanzione dissimulata, poiché fondato sulla possibile uscita del ricorrente dal gruppo.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • il regolamento (UE) n. 1024/2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici di vigilanza prudenziale;
  • il regolamento (UE) n. 468/2014, in particolare l’articolo 2, paragrafo 21, lettera c), sulla nozione di "gruppo vigilato";
  • il regolamento (UE) n. 575/2013, in particolare l’articolo 10 e l’articolo 11, paragrafo 4;
  • la direttiva 2013/36/UE, in particolare l’articolo 97 e l’articolo 129;
  • gli articoli 263 TFUE, 127, paragrafo 6, TFUE e 19 TUE.

Interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 21, lettera c), del regolamento quadro MVU

Il Tribunale chiarisce che la norma del regolamento quadro MVU va interpretata teleologicamente e contestualmente, tenendo conto delle finalità del regolamento base:

  • consentire alla BCE di avere una visione d’insieme dei rischi che gravano sugli enti creditizi e che possono derivare dal gruppo;
  • evitare la frammentazione della vigilanza tra BCE e autorità nazionali. In questa prospettiva, il rinvio all’articolo 10 del regolamento n. 575/2013 serve a identificare un assetto organizzativo tale da giustificare una vigilanza consolidata, non a subordinare la nozione di gruppo alla qualità di ente creditizio dell’organismo centrale.

Primo motivo: la CNCM deve essere un ente creditizio?

Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui l’organismo centrale debba necessariamente essere un ente creditizio.

  • La lettera dell’articolo 2, paragrafo 21, lettera c), non lo prevede espressamente, a differenza di altre ipotesi del medesimo articolo.
  • Il fatto che la BCE non possa esercitare direttamente alcuni poteri tipici verso un organismo centrale non bancario non impedisce la vigilanza consolidata, perché la BCE può agire sugli enti affiliati.
  • Né l’articolo 10, paragrafo 1, né l’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 575/2013 impongono che l’organismo centrale abbia qualità bancaria. Conclusione: la CNCM può essere organismo centrale ai fini della vigilanza consolidata anche se non è un ente creditizio.

Secondo motivo: esistenza di un gruppo vigilato ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 575/2013

Il Tribunale esamina separatamente le tre condizioni dell’articolo 10, paragrafo 1.

a) Solidarietà o garanzia degli impegni

Il Tribunale interpreta autonomamente le nozioni di "solidarietà" e "garanzia", senza rinvio al diritto civile francese. Richiama l’orientamento del CEBS solo come elemento contestuale, ma non vincolante. Secondo il Tribunale, la condizione è soddisfatta quando esiste un obbligo di trasferimento di fondi propri e liquidità all’interno del gruppo per assicurare l’adempimento delle obbligazioni verso i creditori. Nel caso concreto, l’articolo L.511-31 del codice monetario e finanziario e la decisione CNCM del 10 marzo 1992 evidenziano un meccanismo di solidarietà interna, con interventi obbligatori della CNCM a favore delle casse in difficoltà e possibilità di anticipi, sovvenzioni, prestiti e garanzie. Ciò basta a soddisfare la condizione.

b) Conti consolidati e controllo di solvibilità e liquidità

La seconda condizione è ritenuta soddisfatta perché:

  • l’articolo 25 dello statuto della CNCM prevede la redazione di conti consolidati nazionali;
  • l’articolo L.511-31 del CMF impone agli organi centrali di adottare i provvedimenti necessari per garantire liquidità e solvibilità dell’insieme della rete e di rappresentare gli affiliati davanti all’ACPR. Il Tribunale osserva che non è decisivo che la CNCM non sia essa stessa un ente creditizio.

c) Potere della direzione dell’organismo centrale di impartire istruzioni

La terza condizione è anch’essa considerata soddisfatta. Il Tribunale valorizza la combinazione tra:

  • il dovere della CNCM di assicurare liquidità, solvibilità e rispetto delle norme;
  • l’obbligo degli affiliati di rispettare statuto, regolamenti, istruzioni e decisioni della CNCM;
  • il potere sanzionatorio della CNCM. La presenza di questi elementi consente di ritenere che la direzione dell’organismo centrale abbia il potere di impartire istruzioni alla direzione degli enti affiliati.

Terzo motivo: legittimità dei requisiti CET1 imposti a Arkéa

Il Tribunale riconosce alla BCE un ampio potere discrezionale nella valutazione del profilo di rischio e dei requisiti patrimoniali supplementari, ma ne controlla l’assenza di errore manifesto, sproporzione o sviamento di potere. La BCE aveva fondato l’aumento del requisito CET1 sul rischio che Arkéa uscisse dal gruppo Crédit Mutuel, con tre conseguenze potenziali: deterioramento del modello di business, aumento dei requisiti prudenziali per il cambiamento di metodo di calcolo e peggioramento del profilo di liquidità per la perdita del meccanismo di solidarietà.

Valutazione della possibile separazione dal gruppo

Il Tribunale ritiene che la BCE potesse prendere in considerazione eventi futuri che possono incidere sul rischio dell’ente, come espressamente consente l’articolo 97, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE. La separazione non è considerata ipotetica in modo irrealistico, dato il contesto conflittuale tra Arkéa, la CNCM e il gruppo CM11-CIC, e il fatto che il diritto francese prevede meccanismi di esclusione o radiazione dagli organi della rete.

Proporzionalità dell’aumento dei requisiti CET1

Il Tribunale respinge la censura di sproporzione. La BCE poteva ritenere che la perdita del meccanismo di solidarietà influenzasse i rating esterni e i costi di rifinanziamento di Arkéa, anche alla luce di documenti di rating prodotti in giudizio. Parimenti, la prospettata transizione dal metodo avanzato al metodo standardizzato poteva giustificare l’imposizione preventiva di capitale aggiuntivo, poiché Arkéa stessa aveva riconosciuto la possibile riduzione del proprio livello CET1 in tale scenario. Il Tribunale conclude che almeno due dei tre elementi motivazionali della BCE sono sufficienti a giustificare il requisito aggiuntivo.

Assenza di sviamento di potere o sanzione dissimulata

L’argomento secondo cui il requisito CET1 sarebbe una "sanzione dissimulata" viene respinto come censura di sviamento di potere non provata. Non emergono indizi oggettivi, pertinenti e concordanti che dimostrino che la BCE abbia usato i propri poteri per punire Arkéa. Al contrario, la decisione resta coerente con la finalità prudenziale dell’articolo 16 del regolamento n. 1024/2013.

Decisione e conseguenze

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Arkéa è condannata alle spese della BCE; la Commissione, interveniente, sopporta le proprie spese.

Principi pratici per gli operatori

Per gli operatori bancari e i consulenti:

  • un organismo centrale non bancario può fondare una vigilanza consolidata BCE se il gruppo soddisfa le condizioni sostanziali dell’articolo 10 del regolamento n. 575/2013;
  • le nozioni di solidarietà, garanzia e potere di istruzione sono lette in chiave autonoma del diritto UE, non meramente secondo il diritto nazionale;
  • la BCE può imporre requisiti patrimoniali ulteriori sulla base di rischi futuri plausibili e di scenari di discontinuità del gruppo;
  • l’interesse e la legittimazione a impugnare possono sussistere anche rispetto alla parte di una decisione che attribuisce la vigilanza consolidata a una diversa entità del gruppo.

Come è indicizzato

Materievigilanza bancaria europeameccanismo di vigilanza unicoenti creditizi cooperativirequisiti patrimonialilegittimazione e ricevibilità del ricorso

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