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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-609/16

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 dicembre 2017. — PB contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso EPSO/AD/309/15 (AD 11) – Medici per il sito di Lussemburgo – Diniego di ammissione alle prove del centro di valutazione – Limitazione della scelta della seconda lingua ad un numero ristretto di lingue ufficiali dell’Unione – Eccezione di illegittimità – Errore manifesto di valutazione – Responsabilità – Danno morale. — Causa T-609/16

Giurisprudenza europea62016TJ0609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto come irricevibile l’eccezione di illegittimità sul regime linguistico del concorso, perché la decisione di esclusione della candidata non dipendeva da quel profilo. Ha invece accolto parzialmente il ricorso rilevando un errore manifesto nella mancata valorizzazione dell’esperienza della ricorrente nella gestione di équipe mediche, errore idoneo a incidere sul punteggio complessivo e sulla soglia di ammissione. È stata quindi annullata la decisione di non ammissione al centro di valutazione, mentre la domanda di risarcimento del danno morale è stata respinta.

Concorso EPSO per medici a Lussemburgo: legittimità della limitazione linguistica del bando, errori di valutazione nella selezione per titoli e risarcimento del danno morale.

La questione giuridica

Nel ricorso ex articolo 270 TFUE, il Tribunale è chiamato a stabilire: 1) se sia ricevibile l’eccezione di illegittimità diretta contro la limitazione della seconda lingua del concorso a francese, inglese o tedesco; 2) se la commissione giudicatrice abbia commesso errori manifesti di valutazione nel punteggio attribuito alla ricorrente nella sezione "valutazione dei talenti"; 3) se, in caso di annullamento, spetti anche il risarcimento del danno morale richiesto.

Principio di diritto

L’eccezione di illegittimità contro il regime linguistico del bando di concorso è irricevibile quando la decisione individuale impugnata non si fonda su tale regime e non esiste uno stretto collegamento tra la pretesa illegittimità del bando e l’atto lesivo. Tuttavia, nella valutazione dei titoli la commissione giudicatrice commette un errore manifesto quando omette di considerare, sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo di candidatura, un’esperienza professionale che risulta invece pertinente e sufficientemente descritta; in tal caso l’errore può falsare la valutazione complessiva e giustifica l’annullamento della decisione di non ammissione. Il mero annullamento dell’atto ripara di regola il danno morale derivante dall’esclusione irregolare, salvo prova di un pregiudizio autonomo e separabile, non fornita nel caso di specie.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 2 del regolamento n. 1 del Consiglio del 15 aprile 1958
  • Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (UE, Euratom) 2016/1192
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale

Concorso EPSO/AD/309/15: legittimità della selezione linguistica e valutazione dei titoli

La pronuncia riguarda un ricorso proposto da una candidata a un concorso generale per medici di fiducia della Commissione europea a Lussemburgo. Il Tribunale esamina, da un lato, la ricevibilità dell’eccezione di illegittimità contro la limitazione della seconda lingua del concorso a francese, inglese o tedesco e, dall’altro, la correttezza della valutazione dei titoli operata dalla commissione giudicatrice, nonché la domanda di risarcimento del danno morale.

Fatti e procedimento principale

La ricorrente aveva presentato domanda al concorso EPSO/AD/309/15, finalizzato alla costituzione di una lista di riserva per l’assunzione di medici di fiducia a Lussemburgo. Dopo la fase di ammissibilità, le fu attribuito un punteggio di 15/20 nella sezione "valutazione dei talenti", inferiore alla soglia di 18 punti necessaria per accedere al centro di valutazione. La candidata chiese il riesame, presentò reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto e, successivamente, adì il Tribunale chiedendo l’annullamento della decisione di non ammissione e il risarcimento di EUR 10 000 per danno morale.

Normativa e contenuto del bando di concorso

Il bando prevedeva, per la lingua 1, il livello C1 in una qualsiasi delle 24 lingue ufficiali dell’Unione; per la lingua 2, distinta dalla prima, il livello B2 in francese, inglese o tedesco. Il bando precisava che tali lingue erano le principali lingue di lavoro delle istituzioni e che l’atto di candidatura dovesse essere compilato in una di esse. Tra i criteri di selezione per il sito di Lussemburgo figuravano, tra gli altri, esperienza in medicina interna, gestione di fascicoli e procedure amministrative in ambito medico, gestione di équipe mediche ed esperienza in ambiente internazionale o multiculturale.

Ricevibilità dell’eccezione di illegittimità sul regime linguistico

Il Tribunale ricorda il principio secondo cui, nell’ambito di un procedimento di selezione complesso, il candidato può contestare, in sede di ricorso contro un atto successivo, l’irregolarità di atti anteriori strettamente collegati, compreso il bando di concorso, anche se non lo ha impugnato nei termini. Tuttavia, ciò è possibile solo se esiste uno stretto collegamento tra la pretesa illegittimità del bando e la motivazione dell’atto individuale impugnato.

Nel caso di specie, il Tribunale constata che la decisione di non ammissione al centro di valutazione si fondava esclusivamente sul punteggio insufficiente nella valutazione dei titoli e non su elementi connessi al regime linguistico del concorso. Inoltre, la candidata non dimostrava che la redazione in tedesco dell’atto di candidatura le avesse concretamente pregiudicato la selezione, essendo anzi emerso che possedeva un livello molto elevato di tedesco, aveva studiato in Germania e vi aveva lavorato per oltre quattordici anni. Per questo il primo motivo è stato dichiarato irricevibile.

Sindacato sul punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice

Il Tribunale ribadisce che la commissione giudicatrice dispone di un ampio potere discrezionale nella valutazione comparativa delle esperienze professionali, ma tale potere è sindacabile per errore manifesto. È inoltre onere del candidato fornire nel modulo di candidatura tutte le informazioni e i documenti necessari; la commissione non è tenuta a svolgere ricerche autonome né a invitare a integrare il fascicolo.

Medicina interna

Quanto alla pretesa esperienza in medicina interna, il Tribunale ritiene che le indicazioni fornite dalla candidata fossero insufficienti a dimostrare un’esperienza distinta da quella già valutata come medicina generale. La commissione poteva quindi non attribuire ulteriori punti senza commettere errore manifesto.

Gestione di fascicoli e procedure amministrative in ambito medico

Anche su questo profilo il Tribunale esclude l’errore manifesto: le informazioni fornite non dimostravano un’esperienza specifica e distinta, né poteva essere conteggiata due volte la medesima attività svolta negli stessi periodi e presso gli stessi datori di lavoro.

Gestione di équipe mediche

Su questo punto, invece, il Tribunale accoglie la censura. Dall’atto di candidatura risultava che la ricorrente aveva ricoperto il ruolo di Funktionsoberärztin, aveva diretto un servizio ospedaliero e aveva supervisionato medici specializzandi. Tali elementi erano sufficienti a far emergere un’esperienza nella gestione di équipe mediche, mentre la commissione si era concentrata indebitamente sulla sola etichetta del posto occupato. La valutazione è stata dunque ritenuta viziata da errore manifesto.

Esperienza in ambiente internazionale o multiculturale

Il Tribunale respinge la censura perché l’atto di candidatura non descriveva in modo sufficiente un’effettiva esperienza in ambiente internazionale o multiculturale. Il lavoro svolto in ospedali tedeschi o in strutture nazionali non bastava, di per sé, a integrare il criterio richiesto, e l’esperienza a Lussemburgo non era stata invocata nella risposta pertinente del modulo.

Effetti dell’errore manifesto sulla valutazione complessiva

Poiché la domanda relativa alla gestione di équipe mediche consentiva di ottenere fino a 8 punti, l’omissione della commissione ha inciso sulla valutazione complessiva e non si può escludere che, in assenza dell’errore, la candidata avrebbe raggiunto la soglia di 18 punti. Il Tribunale annulla quindi la decisione di non ammissione al centro di valutazione.

Domanda di risarcimento del danno morale

Il Tribunale respinge la richiesta di EUR 10 000. Ricorda che, in linea di principio, l’annullamento dell’atto illegittimo costituisce una riparazione adeguata del danno morale, salvo che l’atto contenga un apprezzamento esplicitamente negativo e che il ricorrente provi un pregiudizio autonomo e separabile. Nel caso di specie, le valutazioni contestate non avevano carattere lesivo della reputazione della ricorrente e il danno allegato derivava direttamente dall’esclusione irregolare dal concorso, senza autonoma separabilità.

Dispositivo

Il Tribunale:

  • annulla la decisione del 28 settembre 2015 con cui la commissione giudicatrice ha negato alla ricorrente l’ammissione al centro di valutazione;
  • respinge il ricorso per il resto;
  • condanna la Commissione europea alle spese.

Principi affermati

La decisione ribadisce tre principi utili per la pratica:

  • l’eccezione di illegittimità contro il bando di concorso è ricevibile solo se l’atto impugnato e il vizio del bando sono strettamente collegati;
  • la commissione giudicatrice deve valutare le esperienze professionali sulla base delle informazioni concretamente fornite dal candidato, ma non può ignorare elementi chiaramente indicativi di un’esperienza pertinente;
  • l’annullamento dell’esclusione da un concorso pubblico ripara normalmente anche il danno morale connesso, salvo prova di un pregiudizio distinto e autonomo.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’unione europeaconcorsi e selezione del personaleregime linguisticodiscriminazione e parità di trattamentoresponsabilità extracontrattuale e danno morale

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