Tribunale, Sentenza T-575/16
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 14 dicembre 2017. — David Martinez De Prins e a. contro Servizio europeo per l'azione esterna. — Funzione pubblica – Funzionari – Agenti – Retribuzione – Personale del SEAE con sede di servizio in un paese terzo – Articolo 10 dell’allegato X dello Statuto dei funzionari – Valutazione annuale dell’indennità correlata alle condizioni di vita – Decisione di riduzione dell’indennità correlata alle condizioni di vita in Ghana dal 25 al 20% – Eccezione di illegittimità. — Causa T-575/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale accoglie il ricorso dei funzionari e agenti del SEAE in servizio in Ghana limitatamente ai fogli paga di marzo 2015, annullandoli perché applicavano una riduzione dell’ICCV adottata tramite una procedura viziata. La Corte rileva carenze nella consultazione del gruppo tecnico e nella mancata redazione delle relazioni previste dalle linee direttive per la seconda e terza fase della revisione annuale. Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Annullamento dei fogli paga di funzionari del SEAE in Ghana per illegittimità della decisione che riduceva l’indennità correlata alle condizioni di vita, a causa di vizi della procedura di fissazione e revisione annuale.
La questione giuridica
Nei ricorsi dei funzionari del SEAE contro i fogli paga applicativi della riduzione dell’indennità correlata alle condizioni di vita, il Tribunale è chiamato a stabilire: 1) se i fogli paga costituiscano atti lesivi impugnabili; 2) se sia ricevibile un’eccezione di illegittimità ex articolo 277 TFUE avverso la decisione generale del 23 febbraio 2015; 3) se la procedura prevista dall’articolo 10 dell’allegato X dello Statuto e dalle linee direttive del SEAE sia stata correttamente seguita; 4) se i vizi procedurali riscontrati possano incidere sulla legittimità della riduzione dell’ICCV applicata alla delegazione in Ghana.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che la riduzione dell’indennità correlata alle condizioni di vita per il personale del SEAE in Ghana, applicata mediante i fogli paga di marzo 2015, è illegittima perché la procedura annuale di valutazione e revisione prevista dall’articolo 10 dell’allegato X dello Statuto e dalle linee direttive non è stata correttamente rispettata: mancavano una piena consultazione e le relazioni previste per le fasi regionale e finale della valutazione, e il gruppo tecnico non è stato consultato in modo adeguato e tempestivo. Poiché tali irregolarità potevano influire sul contenuto della decisione del 23 febbraio 2015, il Tribunale annulla i fogli paga di marzo 2015 nella parte in cui applicano quella decisione; per il resto, respinge il ricorso.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 10 dell’allegato X dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 91, paragrafi 1 e 3, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013
- Regolamento (UE, Euratom) 2016/1192
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Decisione dell’Alto rappresentante del 17 dicembre 2013 relativa all’indennità correlata alle condizioni di vita e all’indennità complementare
Riduzione dell’ICCV per il personale del SEAE in Ghana
La pronuncia riguarda un ricorso proposto da funzionari e agenti del SEAE in servizio presso la delegazione dell’Unione in Ghana contro i fogli paga di marzo 2015 e successivi, nella parte in cui applicavano la decisione del 23 febbraio 2015 che aveva ridotto dal 25% al 20% l’indennità correlata alle condizioni di vita (ICCV). Il Tribunale esamina in particolare la legittimità della procedura seguita dal SEAE per la revisione annuale dell’indennità prevista dall’articolo 10 dell’allegato X dello Statuto.
Contesto normativo
L’allegato X dello Statuto, applicabile ai funzionari con sede di servizio in paesi terzi, prevede all’articolo 10 che l’ICCV sia fissata in percentuale di un importo di riferimento e sia oggetto di valutazione annuale e, se del caso, revisione previo parere del Comitato del personale. La decisione dell’Alto rappresentante del 17 dicembre 2013 specifica che i parametri di valutazione possono essere fondati su informazioni provenienti da fonti affidabili internazionali, pubbliche o private, e che la fissazione annuale delle percentuali avviene previa consultazione dei comitati del personale del SEAE e della Commissione. Le linee direttive del 3 dicembre 2014 definiscono una metodologia in tre fasi e prevedono la consultazione del gruppo tecnico ICCV.
Fatti e procedimento amministrativo
Il 23 febbraio 2015 il direttore generale amministrativo del SEAE ha adottato la decisione che ha ridotto l’ICCV per il personale in Ghana. Tale riduzione è stata applicata per la prima volta nei fogli paga di marzo 2015, con effetto anche per gennaio e febbraio 2015. I ricorrenti hanno presentato reclamo ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, respinto il 15 settembre 2015. Nel ricorso proposto inizialmente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e poi trasferito al Tribunale ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2016/1192, i ricorrenti hanno chiesto sia l’inapplicabilità della decisione del 23 febbraio 2015 sia l’annullamento dei fogli paga conseguenti.
Ricevibilità e natura degli atti impugnati
Il Tribunale precisa che l’articolo 277 TFUE consente un’eccezione di illegittimità solo in via incidentale, a sostegno di un ricorso principale ricevibile. Richiamando la giurisprudenza sugli atti lesivi, osserva che i fogli paga possono costituire atti impugnabili quando, per la prima volta, rendono manifesta una decisione meramente pecuniaria. Nel caso di specie, il foglio paga di marzo 2015 è ritenuto atto lesivo perché applica per la prima volta la nuova percentuale di ICCV; i fogli paga successivi sono invece meri atti confermativi e non autonomamente impugnabili. Di conseguenza, l’eccezione di illegittimità contro la decisione del 23 febbraio 2015 è ricevibile perché a sostegno dell’impugnazione del foglio paga di marzo 2015.
Motivi di ricorso e scrutinio della procedura
I ricorrenti invocavano cinque motivi: vizio di procedura, errore di diritto, violazione del principio di non retroattività, errore di valutazione e carenza di motivazione. Il Tribunale si concentra sul primo motivo, ritenendolo assorbente.
La Corte verifica il rispetto della procedura in tre fasi prevista dalle linee direttive:
- prima fase: valutazione iniziale per paese;
- seconda fase: verifica regionale e confronto con paesi analoghi;
- terza fase: valutazione finale e confronto complessivo, con adeguamento dei punteggi e relazione conclusiva.
All’esito dell’istruttoria, il Tribunale constata che il SEAE non ha dimostrato il corretto svolgimento della seconda e della terza fase. In particolare:
- non risultano le relazioni richieste per la seconda fase, né una vera comparazione regionale;
- il SEAE ha riconosciuto che non vi era stata una consultazione congiunta dei capi delegazione nelle aree rilevanti;
- non è stata prodotta la relazione finale della terza fase, ma solo una tabella priva di descrizione delle procedure e di giustificazione dei punteggi modificati.
Consultazione del gruppo tecnico e completezza dell’istruttoria
Il Tribunale ritiene inoltre che la consultazione del gruppo tecnico non sia stata adeguata. Sebbene le linee direttive non fissassero un termine minimo espresso per l’invio dei documenti, il SEAE era comunque tenuto a trasmetterli con sufficiente anticipo per consentire un esame completo, tanto più considerando l’elevato numero di sedi di servizio interessate. Nel caso concreto, i documenti furono inviati il 23 gennaio 2015 e il gruppo tecnico rese il parere il 26 gennaio 2015, in un lasso di tempo giudicato insufficiente. Inoltre, poiché mancavano le relazioni della seconda e terza fase, il gruppo tecnico non aveva ricevuto tutta la documentazione pertinente.
Il Tribunale valorizza anche la lettera del Comitato del personale del 19 febbraio 2015, che segnalava espressamente la mancata consultazione dei capi delegazione e chiedeva che la valutazione della delegazione in Ghana fosse mantenuta sotto osservazione, oltre a raccomandare l’invio dei documenti almeno dieci giorni prima della riunione del gruppo tecnico.
Valutazione obsoleta e incidenza del vizio procedurale
Un ulteriore profilo di irregolarità riguarda l’uso, per i parametri relativi al grado di isolamento e alle altre condizioni locali di vita, di una valutazione del luglio 2014 senza una nuova consultazione della delegazione in Ghana dopo l’adozione delle nuove linee direttive nel dicembre 2014. Secondo il Tribunale, non può escludersi che una consultazione aggiornata avrebbe consentito di verificare meglio i criteri e di giungere a una valutazione più aderente alla realtà locale.
Il Tribunale ribadisce che un vizio procedurale comporta l’annullamento solo se può avere influito sul contenuto dell’atto. Tale condizione è soddisfatta, poiché le irregolarità riscontrate potevano incidere sulla determinazione finale della percentuale di ICCV. La revisione annuale dell’indennità richiede infatti un esame accurato e coerente delle condizioni di vita, fondato su dati completi e su una consultazione effettiva delle sedi interessate.
Decisione e dispositivo
Senza esaminare gli altri motivi, il Tribunale annulla i fogli paga di marzo 2015 dei ricorrenti nella parte in cui applicano la decisione del 23 febbraio 2015, che aveva ridotto l’ICCV per il personale in Ghana. Per il resto, il ricorso è respinto, in particolare quanto alla domanda di annullamento dei fogli paga successivi. Il SEAE, rimasto soccombente, è condannato alle spese.
Principio desumibile
La fissazione annuale dell’ICCV per il personale del SEAE in paesi terzi deve rispettare rigorosamente la procedura prevista dallo Statuto e dalle linee direttive interne; la mancata produzione delle relazioni prescritte, l’insufficiente consultazione del gruppo tecnico e l’assenza di un aggiornamento adeguato dei dati consultivi possono viziare la decisione finale se sono idonei a influire sul suo contenuto. In tal caso, i fogli paga che applicano per la prima volta la nuova percentuale sono annullabili come atti lesivi.
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