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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-403/16

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 dicembre 2017. — Soufiane El Hassani contro Minister Spraw Zagranicznych. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (CE) n. 810/2009 – Articolo 32, paragrafo 3 – Codice comunitario dei visti – Decisione di diniego di un visto – Diritto del richiedente di proporre ricorso contro tale decisione – Obbligo di uno Stato membro di garantire il diritto a un ricorso giurisdizionale. — Causa C-403/16

Giurisprudenza europea62016CJ0403

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il diritto al "ricorso" previsto dal codice dei visti non è soddisfatto da un semplice riesame interno dinanzi alla stessa autorità che ha negato il visto. Gli Stati membri devono assicurare, in almeno una fase del procedimento, un ricorso davanti a un giudice, pur potendo disciplinarne le forme secondo il diritto nazionale. La soluzione si fonda sull’articolo 47 della Carta e sui principi di equivalenza ed effettività.

Diniego di visto Schengen: l’articolo 32, paragrafo 3, del codice dei visti impone agli Stati membri di garantire un ricorso giurisdizionale contro la decisione negativa.

La questione giuridica

Se l’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009, letto alla luce del considerando 29 e dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di garantire al richiedente un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale contro la decisione di diniego del visto, e se la disciplina nazionale possa limitarsi a un riesame amministrativo.

Principio di diritto

L’articolo 32, paragrafo 3, del codice dei visti, interpretato alla luce dell’articolo 47 della Carta, obbliga gli Stati membri a prevedere una procedura di ricorso contro il diniego di visto che, in almeno uno stadio del procedimento, consenta un controllo giurisdizionale da parte di un giudice indipendente e imparziale; la disciplina nazionale può definire le modalità del rimedio, ma solo nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività e non può ridursi a un mero riesame amministrativo privo di accesso al giudice.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 810/2009
  • Regolamento (UE) n. 610/2013
  • Articolo 32, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 810/2009
  • Articolo 32, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 810/2009
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, considerando 29
  • CEDU, articolo 13
  • CEDU, articolo 8

Diniego di visto Schengen e diritto al ricorso giurisdizionale

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) nell’ambito della controversia tra il sig. Soufiane El Hassani e il Ministro per gli Affari esteri polacco. Oggetto del giudizio è la portata dell’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009, codice comunitario dei visti, in relazione al diniego di un visto Schengen da parte di un console polacco.

Fatti e procedimento principale

Il sig. El Hassani aveva chiesto un visto Schengen per far visita alla moglie e al figlio minorenne, entrambi cittadini polacchi residenti in Polonia. Il console di Rabat respingeva la domanda e, a seguito del riesame previsto dal diritto polacco, confermava il rigetto con decisione del 27 gennaio 2015, motivandolo con l’assenza di certezza che il richiedente avrebbe lasciato il territorio polacco prima della scadenza del visto.

Il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al tribunale amministrativo di Varsavia, sostenendo che il diritto polacco non garantisse un ricorso giurisdizionale effettivo conforme all’articolo 32, paragrafo 3, del codice dei visti, all’articolo 47 della Carta e all’articolo 13 della CEDU. Il giudice amministrativo respingeva però il ricorso per difetto di competenza, poiché la normativa nazionale escludeva, in linea generale, la cognizione dei giudici amministrativi sui visti rilasciati dai consoli, salvo alcune eccezioni per i familiari di cittadini UE, SEE o svizzeri.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 29 del codice dei visti, che impone il rispetto dei diritti fondamentali, della CEDU e della Carta;
  • l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 810/2009, che disciplina le condizioni di rilascio dei visti per soggiorni di breve durata;
  • l’articolo 32, paragrafo 1, che indica i motivi di rifiuto del visto;
  • l’articolo 32, paragrafo 3, che riconosce ai richiedenti il diritto di "presentare ricorso" e rimette la disciplina delle modalità alla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se l’articolo 32, paragrafo 3, del codice dei visti, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, imponga agli Stati membri di assicurare un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale contro il diniego di visto.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che l’articolo 32, paragrafo 3, riconosce espressamente un diritto di ricorso, ma lascia agli Stati membri la determinazione della natura e delle modalità concrete del rimedio. In assenza di disciplina procedurale uniforme dell’Unione, opera quindi l’autonomia processuale nazionale, soggetta ai limiti dei principi di equivalenza ed effettività.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ricorda che tali principi obbligano gli Stati membri a non rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione. Inoltre, poiché il diniego di visto si fonda su una disposizione del codice dei visti, la fattispecie ricade nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e, quindi, della Carta.

La Corte sottolinea poi che l’articolo 47 della Carta garantisce il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale. Un controllo giurisdizionale successivo è necessario quando la decisione impugnata proviene da un’autorità amministrativa che non soddisfa, di per sé, i requisiti di indipendenza e imparzialità. Ne consegue che, in almeno uno stadio del procedimento, deve essere possibile impugnare il diniego di visto davanti a un giudice.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che l’articolo 32, paragrafo 3, del codice dei visti, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, obbliga gli Stati membri a prevedere una procedura di ricorso contro le decisioni di diniego di visto. Le modalità restano rimesse all’ordinamento nazionale, purché rispettino i principi di equivalenza ed effettività. Tale procedura deve comunque garantire, a un dato stadio del procedimento, un ricorso giurisdizionale.

Principi affermati per la prassi

Per gli operatori, la sentenza implica che:

  • un mero riesame amministrativo dinanzi alla stessa autorità che ha negato il visto non basta, se manca un successivo accesso al giudice;
  • gli Stati membri possono modellare il rimedio processuale, ma non eliminare il controllo giurisdizionale;
  • la tutela è dovuta per tutte le decisioni di diniego di visto adottate ai sensi del codice dei visti, non solo per alcune categorie di richiedenti.

Come è indicizzato

Materievisti schengentutela giurisdizionale effettivadiritto processuale amministrativospazio di libertà, sicurezza e giustizia

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