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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34323/2025 del 21/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il decreto di perquisizione e sequestro del telefono cellulare in uso a Daliso Falamischia emesso dal Pubblico Ministero in un procedimento per tentata estorsione. Il Procuratore contestava che il decreto fosse sufficientemente motivato quanto alla pertinenzialità del dispositivo rispetto al reato e che la misura fosse proporzionata, sostenendo che la materiale apprensione del dispositivo era necessaria per garantire la successiva estrazione forense dei dati e che la selezione dei dati rilevanti sarebbe avvenuta nella fase esecutiva; invocava inoltre il mantenimento dell'interesse ad impugnare anche dopo la restituzione del supporto fisico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso ammissibile ma lo ha rigettato. Ha confermato l'annullamento disposto dal Tribunale del riesame: il decreto di perquisizione e sequestro era carente di motivazione circa il nesso di pertinenzialità tra il telefono e il reato (mancava anche una minima descrizione fattuale che giustificasse il vincolo) e violava il principio di proporzionalità perché non indicava criteri di selezione delle informazioni da acquisire, né un perimetro temporale dei dati di interesse o la durata del vincolo. La Corte ha inoltre precisato che il soggetto interessato conserva comunque interesse concreto e attuale a proporre il riesame quando sia stata estratta una copia forense, anche se il dispositivo materiale è stato restituito, data la rilevanza per la riservatezza e la disponibilità del patrimonio informativo.

Norme richiamate

  • art. 610, commi 1 e 5 e art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto e all'assenza di richiesta di trattazione orale; regolano modalità di svolgimento del contraddittorio davanti al tribunale del riesame.

  • art. 56 e art. 629 cod. pen.

    Articoli richiamati nel decreto di sequestro (tentata estorsione): la Corte ha rilevato che il mero richiamo a tali norme senza una descrizione fattuale non è sufficiente a motivare il vincolo di pertinenzialità sul telefono.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Riferito dalla Corte per affermare che il motivo di doglianza proposto (violazione di legge) rientra nei vizi valutabili in sede di legittimità rispetto ai provvedimenti cautelari reali.

  • norme e principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e Carta dei diritti fondamentali dell'UE (artt. 7 e 8)

    Richiamati per sottolineare la tutela del diritto alla riservatezza e della vita privata e come parametro per la valutazione del rispetto del principio di proporzionalità nell'acquisizione di dati personali.

  • Principio di proporzionalità (giurisprudenza di legittimità: Sez. U, Bevilacqua; Sez. U, Botticelli e successive pronunce)

    La Corte ricorda che in tema di sequestro probatorio di dispositivi informatici il decreto deve motivare la necessità di una acquisizione estesa o, alternativamente, indicare le specifiche informazioni da ricercare, i criteri di selezione, il perimetro temporale e i tempi di selezione e restituzione della copia dei dati non rilevanti.

Massime di principio

  • Il decreto di perquisizione e sequestro di dispositivi contenenti dati informatici deve contenere, anche se concisamente, una motivazione specifica che colleghi il dispositivo al fatto ipotizzato (nesso di pertinenzialità), non bastando il mero richiamo alle norme penali.
  • Il principio di proporzionalità impone che la misura indichi se si procede ad acquisizione estesa o, in alternativa, specifichi le informazioni ricercate, i criteri di selezione del materiale, il perimetro temporale dei dati d'interesse e la durata del vincolo; l'assenza di tale perimetrazione può trasformare il sequestro in un'ispezione esplorativa illegittima.
  • La selezione e l'estrazione dei dati rilevanti possono avvenire nella fase esecutiva, ma ciò non esime il pubblico ministero dall'esporre nella decisione generatrice del sequestro le ragioni che giustificano l'apprensione materiale dell'apparecchio e i limiti già prospettati della ricerca.
  • Anche se il supporto materiale viene restituito, l'interesse del titolare alla tutela rimane concreto e attuale se è stata effettuata una copia forense dei dati; pertanto è legittimo proporre il riesame per contestare la legittimità del sequestro e della copia acquisita.
  • Nei casi in cui il dispositivo appartenga a soggetti terzi non indagati, la verifica del nesso di funzionalità tra bene e reato richiede un maggior rigore motivazionale da parte dell'autorità che dispone il sequestro.

Testo integrale

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