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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00432/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato contro la sentenza della Corte di assise d'appello di Napoli del 10 maggio 2024. Il ricorrente deduceva la violazione del divieto di reformatio in peius con riferimento al giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e l'aggravante della premeditazione, sostenendo in sostanza che il giudice di rinvio avrebbe operato una valutazione peggiorativa non consentita. L'ordinanza rileva tuttavia che l'aggravante della premeditazione era già stata riconosciuta nella sentenza rescindente e che il giudice di rinvio, considerando le modalità del fatto e la personalità dell'imputato, aveva confermato il bilanciamento in equivalenza, motivando in modo adeguato e coerente. La Corte osserva inoltre che, essendo il ricorso originariamente inammissibile, la successiva rinuncia all'impugnazione non ha rilievo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che il motivo fosse generico e manifestamente infondato, perché la premeditazione era già stata accertata nella sentenza rescindente e il giudice di rinvio si era limitato a confermare il bilanciamento in equivalenza con motivazione congrua. La rinuncia al ricorso è stata reputata priva di rilievo a fronte dell'inammissibilità originaria.

Norme richiamate

  • divieto di reformatio in peius

    Non può dirsi violato quando il giudice di rinvio conferma un giudizio di bilanciamento già compatibile con la sentenza rescindente e sorretto da motivazione adeguata; la doglianza è inammissibile se generica e manifestamente infondata.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione del divieto di reformatio in peius è inammissibile quando non evidenzia in concreto un effettivo peggioramento della posizione dell'imputato rispetto alla decisione rescindente.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice può confermare il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti già rimesse alla sua valutazione, purché motivi in modo coerente e non introduca una decisione peggiorativa non consentita.
  • La rinuncia all'impugnazione non produce effetti quando il ricorso è già originariamente inammissibile.
  • La valutazione di genericità e manifesta infondatezza del motivo comporta l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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