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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18385/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (attore)

La controversia

Un soggetto che aveva promosso in primo grado una causa contro il disponente di alcuni immobili, contro l'acquirente di quei beni e contro il cessionario di una quota societaria, chiedendo in via principale di accertare la simulazione assoluta degli atti di trasferimento e, in subordine, la revocatoria ex art. 2901 c.c., ha visto accolte solo in parte le domande in primo grado: il Tribunale ha dichiarato simulata la cessione della quota societaria, ma ha rigettato, quanto al trasferimento immobiliare tra il debitore e l'acquirente, sia la domanda di simulazione sia quella revocatoria. La Corte d'appello ha confermato integralmente. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. perché la Corte territoriale avrebbe ritenuto provato il pagamento del prezzo della compravendita solo sulla base della consegna, davanti al notaio, di un assegno bancario, senza richiedere la prova dell'effettivo transito della somma sul conto del venditore; secondo il ricorrente ciò avrebbe indebitamente escluso la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti della simulazione e avrebbe erroneamente assolto l'onere probatorio gravante sull'acquirente; 2) violazione dell'art. 3 D.M. 55/2014 per avere liquidato le spese d'appello applicando uno scaglione di valore superiore, assumendo erroneamente che la controversia avesse valore compreso tra 260.000 e 520.000 euro, mentre il valore corretto era di 200.000 euro, con conseguente applicazione dello scaglione 52.000-260.000 euro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che sotto la formale deduzione di violazione di legge il ricorrente mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo errato lo scaglione di valore utilizzato per la liquidazione delle spese, poiché il valore della controversia era pari a 200.000 euro. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese del grado di appello e ha deciso nel merito, rideterminando le spese in euro 7.642, applicando il minimo tariffario sul corretto scaglione. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità, valorizzando l'accoglimento solo parziale del ricorso e la mancata resistenza dell'intimato sul motivo accolto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è censurabile in cassazione solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove e degli indizi operata dal merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove.

  • art. 2901 c.c.

    È richiamata come base della domanda subordinata di revocatoria dell'atto di trasferimento.

  • art. 3 D.M. 10/03/2014 n. 55

    La liquidazione delle spese deve essere parametrata al corretto valore della controversia e al corrispondente scaglione tariffario.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • La censura ex art. 2697 c.c. è ammissibile in cassazione solo se il giudice di merito ha invertito l'onere della prova; non è ammissibile quando si contesti la valutazione, l'attendibilità o la sufficienza delle prove raccolte.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere trasformata in una critica al giudizio di fatto, alla ricostruzione della vicenda concreta o alla valutazione del materiale istruttorio.
  • Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il valore della controversia va individuato in base al contenuto effettivo della domanda proposta; l'erronea individuazione dello scaglione tariffario integra vizio denunciabile in cassazione.
  • Quando il motivo accolto attiene solo alla regolazione delle spese e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito rideterminando le spese dovute.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteCompravenditaInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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