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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16784/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta, presentata il 28/02/2022 dalla Procura generale presso la Corte di appello di Catania, di riconoscimento, ai fini della recidiva e di ogni altro effetto penale della condanna, della sentenza irrevocabile emessa il 7/09/2015 dalla Corte d'assise criminale di Lugano (Cantone Ticino, Confederazione svizzera) che aveva condannato Martino Catania a quattro anni di reclusione per vari reati (tentato omicidio, aggressione, minaccia, violazioni del codice della strada, lesioni semplici e violenza contro funzionari). La Corte di appello di Catania aveva dichiarato inammissibile la richiesta ritenendo applicabile il d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73 (attuativo della decisione quadro 2008/675/GAI), strumento riferibile agli Stati membri UE; il Procuratore generale ha impugnato sostenendo che la Svizzera non è Stato membro UE e che, in assenza di uno specifico strumento convenzionale, doveva essere applicata la procedura prevista dagli artt. 730 ss. cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendo che la Corte d'appello abbia errato nel ritenere applicabile il d.lgs. n. 73/2016 (strumento relativo alle sole decisioni tra Stati membri dell'Unione europea) alla sentenza emessa in Svizzera. La Suprema Corte ha stabilito che, alla luce dell'art. 696, comma 2, cod. proc. pen., e dell'assenza di uno specifico accordo con la Confederazione elvetica sugli effetti delle sentenze penali straniere, deve trovare applicazione la disciplina degli artt. 730 e ss. cod. proc. pen. per il riconoscimento degli effetti previsti dall'art. 12, comma 1, nn. 1, 2 e 3, cod. pen. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e rinviato la causa alla Corte di appello di Catania per nuovo giudizio secondo il corretto parametro normativo. Non si è pronunziato nel merito del riconoscimento.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73

    Norma attuativa della decisione quadro 2008/675/GAI relativa al riconoscimento delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'UE; applicabile esclusivamente tra Stati membri dell'Unione europea e quindi non pertinente al caso di una sentenza pronunciata in Svizzera

  • decisione quadro 2008/675/GAI del 24 luglio 2008

    Atto di diritto derivato UE che disciplina la considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri; non vincolante per Stati terzi come la Confederazione svizzera

  • art. 696, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede che, in assenza di uno specifico strumento convenzionale con lo Stato estero, si applichino le disposizioni del codice di procedura penale (in particolare gli artt. 730 e ss.) per le questioni relative al riconoscimento delle sentenze penali straniere

  • artt. 730 e ss. cod. proc. pen.

    Disciplina la procedura e le condizioni per il riconoscimento, in Italia, delle sentenze penali straniere ai fini degli effetti previsti dall'art. 12 cod. pen.; da applicare quando non opera uno specifico accordo internazionale o normativa UE tra gli Stati interessati

  • art. 12, comma 1, cod. pen.

    Indica gli effetti penali che possono derivare da una condanna (tra cui la recidiva); gli artt. 730 ss. regolano il riconoscimento di tali effetti per sentenze straniere

Massime di principio

  • Se la sentenza straniera è stata emessa in uno Stato non appartenente all'Unione europea (es. Svizzera) e non esiste uno specifico accordo internazionale che disciplini gli effetti delle sentenze penali, la procedura applicabile in Italia è quella prevista dagli artt. 730 e ss. cod. proc. pen., richiamata dall'art. 696, comma 2, cod. proc. pen.
  • Il d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73 (attuativo della decisione quadro 2008/675/GAI) opera esclusivamente nei rapporti tra Stati membri dell'UE e non può essere invocato per evitare la procedura prevista dal codice di procedura penale quando la sentenza proviene da uno Stato terzo.
  • La dichiarazione di inammissibilità di una richiesta di riconoscimento basata su una normativa non applicabile (es. normativa UE verso Stato terzo) è motivo di annullamento in sede di legittimità: il giudice di rinvio dovrà valutare la richiesta secondo la normativa corretta (artt. 730 ss.).
  • L'annullamento per vizi di diritto non decide sul merito del riconoscimento: il giudice di merito dovrà riesaminare la domanda alla luce della disciplina nazionale applicabile e accertare l'esistenza dei presupposti per gli effetti richiesti (es. recidiva).
  • In presenza di strumenti convenzionali o di norme UE specifiche, tali strumenti prevalgono e determinano la procedura di riconoscimento; in assenza, si applica la normativa interna di rinvio (art. 696 c.p.p. e artt. 730 ss. c.p.p.).

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