Cassazione Penale, Sentenza n. 2650/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Imparato impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli (10/11/2021) che lo aveva condannato per reati connessi allo spaccio (art. 110, 81 cpv. c.p. e art. 73 DPR 309/1990). Il ricorso per cassazione solleva due motivi: 1) omessa motivazione della Corte territoriale circa la richiesta di riqualificazione dei fatti nella più lieve ipotesi ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 (ipotesi di lieve entità), richiesta che la difesa aveva mantenuto in appello; 2) inosservanza o errata applicazione della legge e motivazione incongrua in relazione al diniego del riconoscimento della continuazione con una precedente condanna inflitta dalla Corte d'appello di Roma (sentenza 8/6/2018, irrevocabile 22/10/2018), atteso che il ricorrente deduceva identità del disegno criminoso e collegamento tra le condotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto fondato il primo motivo per carenza di motivazione sulla richiesta di riqualificazione ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990, sicché ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame su quel punto. Ha invece rigettato il secondo motivo, considerando la censura generica e ritenendo che la Corte territoriale avesse fornito una motivazione logica e congrua sul diniego della continuazione (diverse aree territoriali, tempi, coerei e modalità operative). Per il resto il ricorso è respinto.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73, comma 1
art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che sanziona il traffico e la detenzione di stupefacenti; è la disposizione di riferimento per le imputazioni principali a carico dell'imputato.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
Prevede l'ipotesi di 'lieve entità' per talune condotte di cui all'art. 73; la Corte ha ritenuto che la richiesta di riqualificazione in termini più favorevoli doveva essere espressamente valutata e motivata dalla Corte territoriale; l'omessa motivazione su tale punto costituisce vizio correggibile in cassazione.
Codice penale, art. 110
Riguarda il concorso di persone nel reato; presente tra le qualificazioni contestate nei capi d'imputazione.
Codice penale, art. 81, comma finale (continuazione)
art. 81 c.p. (comma finale)
Norma sul cumulo e sulla continuazione tra reati; la Corte territoriale ha motivato il diniego della continuazione ricostruendo l'assenza di un'ideazione unitaria preventiva tra le fattispecie, elemento che la difesa doveva specificare meglio per contestare il rigetto.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Prevede come motivo di ricorso per cassazione la mancanza o insufficienza della motivazione; la corte ha applicato il consolidato orientamento secondo cui la mancata risposta a doglianze decisive (qui la richiesta di riqualificazione) integra il vizio di motivazione.
Massime di principio
- Se la difesa in appello chiede espressamente la riqualificazione della fattispecie (es. riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5 DPR 309/1990), la Corte di merito è tenuta a motivare specificamente sulla richiesta; l'omessa risposta è vizio rilevante in cassazione.
- La rinuncia a uno specifico motivo di appello (es. richiesta di assoluzione) non equivale a rinuncia ad altre doglianze mantenute in appello; il giudice deve verificare e rispondere a tutte le questioni ancora proposte.
- Per contestare il diniego della continuazione è necessario formulare censure precise e comparare puntualmente gli elementi dei procedimenti (identità del disegno criminoso, tempi, luoghi, modalità, correi); censure generiche verranno respinte.
- La Cassazione può annullare la sentenza limitatamente ai punti nei quali riscontra vizi di motivazione e disporre il rinvio per nuovo esame solo di tali profili lasciando inalterato il resto della decisione.
- In casi di reati connessi agli stupefacenti, la qualificazione giuridica (e la valutazione della lieve entità) ha forte incidenza sulla pena: è cruciale che il difensore evidenzi in modo documentato e specifico gli elementi che giustificano la riqualificazione.
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