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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2650/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Imparato impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli (10/11/2021) che lo aveva condannato per reati connessi allo spaccio (art. 110, 81 cpv. c.p. e art. 73 DPR 309/1990). Il ricorso per cassazione solleva due motivi: 1) omessa motivazione della Corte territoriale circa la richiesta di riqualificazione dei fatti nella più lieve ipotesi ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 (ipotesi di lieve entità), richiesta che la difesa aveva mantenuto in appello; 2) inosservanza o errata applicazione della legge e motivazione incongrua in relazione al diniego del riconoscimento della continuazione con una precedente condanna inflitta dalla Corte d'appello di Roma (sentenza 8/6/2018, irrevocabile 22/10/2018), atteso che il ricorrente deduceva identità del disegno criminoso e collegamento tra le condotte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto fondato il primo motivo per carenza di motivazione sulla richiesta di riqualificazione ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990, sicché ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame su quel punto. Ha invece rigettato il secondo motivo, considerando la censura generica e ritenendo che la Corte territoriale avesse fornito una motivazione logica e congrua sul diniego della continuazione (diverse aree territoriali, tempi, coerei e modalità operative). Per il resto il ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73, comma 1

    art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che sanziona il traffico e la detenzione di stupefacenti; è la disposizione di riferimento per le imputazioni principali a carico dell'imputato.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990

    Prevede l'ipotesi di 'lieve entità' per talune condotte di cui all'art. 73; la Corte ha ritenuto che la richiesta di riqualificazione in termini più favorevoli doveva essere espressamente valutata e motivata dalla Corte territoriale; l'omessa motivazione su tale punto costituisce vizio correggibile in cassazione.

  • Codice penale, art. 110

    Riguarda il concorso di persone nel reato; presente tra le qualificazioni contestate nei capi d'imputazione.

  • Codice penale, art. 81, comma finale (continuazione)

    art. 81 c.p. (comma finale)

    Norma sul cumulo e sulla continuazione tra reati; la Corte territoriale ha motivato il diniego della continuazione ricostruendo l'assenza di un'ideazione unitaria preventiva tra le fattispecie, elemento che la difesa doveva specificare meglio per contestare il rigetto.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Prevede come motivo di ricorso per cassazione la mancanza o insufficienza della motivazione; la corte ha applicato il consolidato orientamento secondo cui la mancata risposta a doglianze decisive (qui la richiesta di riqualificazione) integra il vizio di motivazione.

Massime di principio

  • Se la difesa in appello chiede espressamente la riqualificazione della fattispecie (es. riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5 DPR 309/1990), la Corte di merito è tenuta a motivare specificamente sulla richiesta; l'omessa risposta è vizio rilevante in cassazione.
  • La rinuncia a uno specifico motivo di appello (es. richiesta di assoluzione) non equivale a rinuncia ad altre doglianze mantenute in appello; il giudice deve verificare e rispondere a tutte le questioni ancora proposte.
  • Per contestare il diniego della continuazione è necessario formulare censure precise e comparare puntualmente gli elementi dei procedimenti (identità del disegno criminoso, tempi, luoghi, modalità, correi); censure generiche verranno respinte.
  • La Cassazione può annullare la sentenza limitatamente ai punti nei quali riscontra vizi di motivazione e disporre il rinvio per nuovo esame solo di tali profili lasciando inalterato il resto della decisione.
  • In casi di reati connessi agli stupefacenti, la qualificazione giuridica (e la valutazione della lieve entità) ha forte incidenza sulla pena: è cruciale che il difensore evidenzi in modo documentato e specifico gli elementi che giustificano la riqualificazione.

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