Sentenza n. 1639/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto al docente euro 1.500,00 mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 1809/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 16 luglio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere euro 1.500,00, pari a euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, oltre agli interessi. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni statali prima dell’avvio del recupero coattivo delle somme, era decorso senza pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero al giudicato civile. Ha ordinato all’Amministrazione di corrispondere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza euro 1.500,00, oltre agli interessi dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Torino, indicata nel 10 luglio 2025, fino al saldo, nonché gli ulteriori accessori di legge e gli oneri aventi titolo nel provvedimento giudiziale. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha funzione costitutiva del credito: l’importo richiesto dal creditore non vincola definitivamente l’Amministrazione, che deve verificare capitale residuo e interessi secondo il titolo e la legge, in particolare gli artt. 1283 e seguenti del codice civile. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario dovrà determinare l’importo definitivo e adottare gli atti contabili necessari all’adempimento entro i successivi 120 giorni, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio in relazione alla seriale inerzia amministrativa rilevata.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il TAR ha dichiarato l’inottemperanza al giudicato e impartito le prescrizioni necessarie per l’esecuzione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione esecutiva per il pagamento di somme di denaro.
artt. 1283 e ss. c.c.
Forniscono i parametri legali per la verifica della misura e della decorrenza degli interessi dovuti in sede di esecuzione del giudicato.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo e del rinvio alle norme del processo civile compatibili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per l’onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza relativo a un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro presuppone l’inadempimento dell’amministrazione e consente al giudice amministrativo di ordinare il pagamento entro un termine, nonché di predisporre preventivamente la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali deve essere decorso prima che possa essere avviata l’azione di recupero coattivo e, quindi, prima della proposizione del giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme di denaro.
- L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo del credito già accertato dal giudicato: il giudice deve assicurare il soddisfacimento del diritto secondo il titolo, mentre la quantificazione definitiva del capitale residuo e degli interessi deve essere verificata alla luce del giudicato, degli eventuali pagamenti parziali e dei parametri legali applicabili.
- In caso di perdurante inerzia dell’amministrazione successiva all’ordine di esecuzione, il commissario ad acta può essere incaricato di determinare l’importo effettivamente dovuto e di adottare gli atti contabili e organizzativi necessari per dare concreta esecuzione al giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1582/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1585/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1586/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1587/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1589/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1590/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →