Ordinanza n. 174/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del verbale n. 4 del 19.03.2026 della Commissione esaminatrice, nella parte in cui attribuisce al ricorrente una valutazione insufficiente della prova orale; - della scheda individuale di valutazione della prova orale; - della nota di comunicazione del punteggio di 62/100 attribuito al ricorrente; della griglia di valutazione, limitatamente alla parte relativa al giudizio negativo dato in ordine alla capacità di progettazione (ambito 1); - della nota di riscontro all’accesso agli atti a firma del Presidente della Commissione d’esame; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato, anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale della commissione esaminatrice che ha attribuito una valutazione insufficiente, pari a 62/100, alla prova orale, con relativa scheda individuale, griglia di valutazione e comunicazioni collegate
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il verbale della commissione esaminatrice relativo alla prova orale, la scheda individuale di valutazione, la comunicazione del punteggio di 62/100, la griglia di valutazione limitatamente al giudizio negativo sulla capacità di progettazione e la nota di riscontro all'accesso agli atti. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i singoli vizi di legittimità dedotti; le censure sono tuttavia riferite al giudizio negativo espresso dalla commissione sulla prova orale e alla valutazione della capacità di progettazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che la procedura concorsuale è ancora in corso e che la graduatoria non è stata pubblicata; inoltre, il ricorrente dispone, per l'anno scolastico in corso, di un contratto di supplenza presso un istituto scolastico. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto prima facie infondate le censure, evidenziando che la prova era diretta ad accertare competenze didattiche, metodologiche e progettuali e che la relativa valutazione discrezionale della commissione non appariva manifestamente illogica, salva la necessità di ulteriori approfondimenti nella fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; il TAR li ha ritenuti insussistenti, respingendo la richiesta di sospensione.
Massime di principio
- In sede cautelare, il periculum in mora può essere escluso quando la procedura concorsuale sia ancora in corso, la graduatoria non sia stata pubblicata e non emerga un pregiudizio attuale e concreto derivante dall'atto contestato.
- La disponibilità, da parte del candidato, di un contratto di supplenza nell'anno scolastico in corso può concorrere a escludere l'attualità del danno cautelare prospettato in relazione all'esito negativo di una prova concorsuale.
- Il giudizio cautelare sulle valutazioni della commissione esaminatrice deve verificare, in termini prima facie, se il giudizio sia manifestamente illogico; in assenza di tale manifesta illogicità, non sussiste il fumus necessario per sospendere l'atto.
- La valutazione di una prova orale diretta ad accertare competenze didattiche, metodologiche e progettuali rientra nella discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice, sindacabile in sede cautelare solo entro i limiti della manifesta illogicità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 1273/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 235/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 236/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 237/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 238/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 239/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →