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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11883/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (attrice)

La controversia

La controversia nasce da un'azione promossa per far dichiarare la nullità, l'inesistenza o l'inefficacia, per simulazione assoluta, di un contratto di vendita di alcuni immobili siti nel Comune di Imperia, stipulato tra la ricorrente e un terzo. Il Tribunale ha accolto la domanda, dichiarando la simulazione assoluta dell'atto di vendita e condannando i convenuti alle spese. In appello la soccombente ha sostenuto, da un lato, che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato il verbale di conciliazione intervenuto tra la parte attrice e il terzo, ritenendo non provata la subordinazione dell'efficacia dell'accordo al trasferimento di un altro immobile e, al contempo, ammettendo l'azione prima della scadenza del termine; dall'altro, ha contestato che la simulazione fosse stata provata solo per presunzioni, richiamando i pagamenti effettuati in esecuzione del contratto; infine ha censurato la regolazione delle spese. La Cassazione, tuttavia, ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché miravano a rimettere in discussione il giudizio di fatto e la valutazione della prova compiuti dai giudici di merito: il primo non denunciava una vera violazione delle regole ermeneutiche, ma contestava il risultato interpretativo della clausola sul termine di adempimento; il secondo non incideva sulla ratio decidendi, poiché la Corte di merito aveva anche rilevato la mancanza di prova della disponibilità delle somme asseritamente versate, profilo non censurato in modo decisivo. Il terzo motivo è stato assorbito. La procura speciale è stata ritenuta valida alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite sulla nullità della procura. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto valida la procura speciale allegata al ricorso, ma ha dichiarato inammissibili i primi due motivi: il primo perché diretto a contestare il giudizio di fatto sull'interpretazione di una clausola contrattuale, riservato al merito; il secondo perché non colpiva la ratio decidendi, essendo stata la simulazione negata anche in base alla mancata prova della disponibilità delle somme asseritamente pagate. Il terzo motivo, sulle spese, è stato assorbito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità alla controricorrente e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come parametro ermeneutico la cui violazione era dedotta, ma la censura è stata qualificata come contestazione del risultato interpretativo rimesso al giudice di merito.

  • art. 1359 c.c.

    Invocato dalla ricorrente, ma senza che la Corte ravvisasse una reale violazione di regole di interpretazione contrattuale.

  • art. 1184 c.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione all'interpretazione della clausola sul termine di adempimento.

  • art. 1416 c.c. e ss.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di simulazione del contratto; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di decisività.

  • art. 2722 c.c.

    Richiamato dalla Corte di appello per escludere l'ammissibilità della prova testimoniale in un contesto di simulazione.

  • art. 2726 c.c.

    Richiamato dalla Corte di appello per escludere la prova testimoniale, poi recepito dalla Cassazione nella valutazione di inammissibilità del motivo.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per contestare la condanna alle spese; il motivo è stato assorbito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del T.U. spese di giustizia.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata per qualificare i motivi come violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che le censure miravano in realtà a contestare accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione delle norme ermeneutiche contrattuali è inammissibile quando, sotto la sua veste, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del fatto e del significato della clausola, attività riservata al giudice di merito.
  • In sede di legittimità la censura sulla simulazione del contratto deve colpire la specifica ratio decidendi posta a base della decisione; se la sentenza si fonda su più argomenti autonomi e uno di essi non è efficacemente impugnato, il motivo difetta di decisività.
  • La contestazione dell'apprezzamento delle prove, quando si risolve nel chiedere una diversa valutazione della loro rilevanza e attendibilità, non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità effettivamente dedotto e specificamente argomentato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti temporali e normativi, anche dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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