Cassazione Penale, Sentenza n. 16183/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 223 l. fall.) contestando: 1) carenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato perché le somme contestate sarebbero state corrisposte a titolo di compensi/indennità per l'attività svolta dai soci/amministratori (anche in "nero") e dunque non costituirebbero distrazione; mancanza di delibere assembleari e di documentazione contabile sarebbe mera formalità; 2) insufficiente motivazione circa il dolo, ossia la rappresentazione della portata lesiva verso i creditori e la possibilità di dissesto; 3) illegittima applicazione dell'aggravante del danno di particolare gravità, che a suo avviso non sarebbe estendibile all'ipotesi di cui all'art. 223 l. fall.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e manifestamente infondato, avendo la Corte di Appello motivato pacatamente che la destinazione delle somme a compensi non era dimostrata da documentazione né adeguatamente quantificata, che le somme contabilizzate risultavano ben superiori a quelle prospettate dalla ricorrente e che, in assenza di delibera assembleare e di elementi comparativi che giustifichino la congruità, gli esborsi integrano la fattispecie della bancarotta per distrazione. I secondi e terzo motivi sono stati considerati nuovi in Cassazione (novità ex art. 606, comma 3, ult. parte c.p.p.) e quindi inammissibili. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 175 cod. pen.
Richiamata nella parte descrittiva della decisione di merito (concessione di un beneficio): la Corte d'appello aveva concesso il beneficio previsto dall'art. 175 c.p. alla condannata
art. 223 legge fallimentare (l. fall.)
Norma che disciplina la bancarotta fraudolenta patrimoniale/impropria; oggetto principale della imputazione e della valutazione di congruità/illiceità dei prelievi
art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare
Richiamato in relazione alla tipologia di bancarotta cui si rinvia e alla valutazione dell'aggravante prevista dall'art. 219
art. 219, comma 1, legge fallimentare
Norma sull'aggravante del danno di particolare gravità; la Corte ne rileva il rinvio e la possibile applicabilità alle fattispecie di bancarotta societaria richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 3
Richiama il divieto di proporre in Cassazione questioni nuove non dedotte in sede di gravame; i motivi nuovi sono stati quindi dichiarati inammissibili
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020, conv. L. 18/12/2020 n.176
Norma richiamata per il trattamento del ricorso senza intervento delle parti (conclusioni scritte)
Massime di principio
- In caso di contestazione di prelievi dalla società a favore di amministratori o soci, la giustificazione come "compensi" richiede documentazione oggettiva e dati comparativi (delibera assembleare, buste paga, parametri di settore, impegno orario, precedenti emolumenti) altrimenti i prelievi possono configurare bancarotta fraudolenta per distrazione.
- La mera affermazione che i pagamenti servivano a retribuire attività lavorativa, specialmente se in "nero", non è sufficiente a escludere la rilevanza penale: va dimostrata la congruità e la regolarità formale delle erogazioni.
- Questioni nuove introdotte solo in sede di Cassazione (in particolare sugli elementi psicologici o qualificazioni giuridiche diverse) sono normalmente inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p. e devono essere preventivamente dedotte e sviluppate nei gradi precedenti.
- L'assenza o l'inconsistenza della motivazione in appello rende più probabile l'accoglimento del ricorso; viceversa, una motivazione articolata e basata su constatazioni probatorie concrete porta spesso a dichiarare inammissibile o infondato il ricorso.
- L'aggravante del "danno di particolare gravità" prevista dall'art. 219 l.f. può essere applicata alle fattispecie di bancarotta societaria nei termini indicati dalla giurisprudenza che interpreta i rinvii normativi, salvo diversa posizione della difesa da provare in modo concreto.
- Il rischio di condanna alle spese e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende aumenta quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa o per motivi manifestamente infondati.
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