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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16183/2022 del 27/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 223 l. fall.) contestando: 1) carenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato perché le somme contestate sarebbero state corrisposte a titolo di compensi/indennità per l'attività svolta dai soci/amministratori (anche in "nero") e dunque non costituirebbero distrazione; mancanza di delibere assembleari e di documentazione contabile sarebbe mera formalità; 2) insufficiente motivazione circa il dolo, ossia la rappresentazione della portata lesiva verso i creditori e la possibilità di dissesto; 3) illegittima applicazione dell'aggravante del danno di particolare gravità, che a suo avviso non sarebbe estendibile all'ipotesi di cui all'art. 223 l. fall.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e manifestamente infondato, avendo la Corte di Appello motivato pacatamente che la destinazione delle somme a compensi non era dimostrata da documentazione né adeguatamente quantificata, che le somme contabilizzate risultavano ben superiori a quelle prospettate dalla ricorrente e che, in assenza di delibera assembleare e di elementi comparativi che giustifichino la congruità, gli esborsi integrano la fattispecie della bancarotta per distrazione. I secondi e terzo motivi sono stati considerati nuovi in Cassazione (novità ex art. 606, comma 3, ult. parte c.p.p.) e quindi inammissibili. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. pen.

    Richiamata nella parte descrittiva della decisione di merito (concessione di un beneficio): la Corte d'appello aveva concesso il beneficio previsto dall'art. 175 c.p. alla condannata

  • art. 223 legge fallimentare (l. fall.)

    Norma che disciplina la bancarotta fraudolenta patrimoniale/impropria; oggetto principale della imputazione e della valutazione di congruità/illiceità dei prelievi

  • art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare

    Richiamato in relazione alla tipologia di bancarotta cui si rinvia e alla valutazione dell'aggravante prevista dall'art. 219

  • art. 219, comma 1, legge fallimentare

    Norma sull'aggravante del danno di particolare gravità; la Corte ne rileva il rinvio e la possibile applicabilità alle fattispecie di bancarotta societaria richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 3

    Richiama il divieto di proporre in Cassazione questioni nuove non dedotte in sede di gravame; i motivi nuovi sono stati quindi dichiarati inammissibili

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020, conv. L. 18/12/2020 n.176

    Norma richiamata per il trattamento del ricorso senza intervento delle parti (conclusioni scritte)

Massime di principio

  • In caso di contestazione di prelievi dalla società a favore di amministratori o soci, la giustificazione come "compensi" richiede documentazione oggettiva e dati comparativi (delibera assembleare, buste paga, parametri di settore, impegno orario, precedenti emolumenti) altrimenti i prelievi possono configurare bancarotta fraudolenta per distrazione.
  • La mera affermazione che i pagamenti servivano a retribuire attività lavorativa, specialmente se in "nero", non è sufficiente a escludere la rilevanza penale: va dimostrata la congruità e la regolarità formale delle erogazioni.
  • Questioni nuove introdotte solo in sede di Cassazione (in particolare sugli elementi psicologici o qualificazioni giuridiche diverse) sono normalmente inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p. e devono essere preventivamente dedotte e sviluppate nei gradi precedenti.
  • L'assenza o l'inconsistenza della motivazione in appello rende più probabile l'accoglimento del ricorso; viceversa, una motivazione articolata e basata su constatazioni probatorie concrete porta spesso a dichiarare inammissibile o infondato il ricorso.
  • L'aggravante del "danno di particolare gravità" prevista dall'art. 219 l.f. può essere applicata alle fattispecie di bancarotta societaria nei termini indicati dalla giurisprudenza che interpreta i rinvii normativi, salvo diversa posizione della difesa da provare in modo concreto.
  • Il rischio di condanna alle spese e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende aumenta quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa o per motivi manifestamente infondati.

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