Cassazione Civile, Ordinanza n. 07092/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza n. 1469/2022 del Tribunale di Genova nei confronti di due intimati, ma ha poi depositato un atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Solo il condominio ha resistito con controricorso, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. e la condanna della ricorrente alle spese. La Corte ha preso atto della rinuncia rituale e della richiesta del controricorrente di liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Ha inoltre condannato la parte ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 1.600,00, di cui euro 1.400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge. Ha escluso il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché tale obbligo non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione è atto rituale idoneo a determinare l'estinzione del giudizio.
art. 391 c.p.c.
dichiarato estinto il giudizio ex articolo 391 c.p.c.
In caso di estinzione per rinuncia, la parte che ha dato causa alle spese va condannata a rifonderle al controricorrente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo al titolo di contributo unificato
L'ulteriore importo non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma si applica solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
l. n. 228 del 2012
Ha introdotto la disciplina dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi tipici previsti dalla legge.
d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale testo normativo che disciplina il contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia ritualmente proposta al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio quando sia accettata o comunque non vi ostino le condizioni processuali rilevanti.
- Nel giudizio di cassazione estinto per rinuncia, le spese possono essere poste a carico della parte che ha dato causa all'estinzione.
- L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ha natura eccezionale e non è applicabile in via analogica: esso opera solo nei casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche in caso di rinuncia al ricorso.
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