Sentenza n. 3795/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del verbale di scrutinio finale del Consiglio di Classe del 5.09.2024 e relativo allegato riferito all’anno scolastico 2023/2024 attestante la non ammissione del ragazzo alla frequenza della classe successiva presso l’istituto Professionale Statale industria Artigianato -OMISSIS- “-OMISSIS-”, di -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale di scrutinio finale e relativo allegato recanti la non ammissione dello studente alla classe successiva
Esito
Favorevole al resistente (istituto scolastico e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori hanno impugnato la non ammissione del figlio alla classe successiva, deliberata dopo il mancato superamento delle prove di recupero relative alle materie di Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni e di matematica, nelle quali lo studente aveva riportato un debito formativo nello scrutinio di giugno. Hanno dedotto che l’istituto non avrebbe attuato tutti i supporti didattici previsti dal piano didattico personalizzato predisposto in relazione al disturbo specifico dell’apprendimento dell’alunno, che il consiglio di classe non avrebbe considerato i progressi e i miglioramenti rispetto alla situazione di partenza e che non sarebbe stata effettuata una valutazione globale dell’effettivo livello degli apprendimenti. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. Dopo il rigetto della domanda cautelare, il TAR ha richiesto alle parti di precisare la permanenza dell’interesse alla decisione; entrambe sono rimaste inerti e la parte ricorrente non ha depositato memorie né partecipato alla camera di consiglio fissata per la verifica dell’interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative alla mancata attuazione del piano didattico personalizzato, alla considerazione dei progressi dello studente e alla valutazione complessiva degli apprendimenti. Il giudice ha ritenuto che l’inerzia della parte ricorrente, nonostante l’ordinanza istruttoria e la successiva comunicazione di fissazione della camera di consiglio con espresso avvertimento, costituisse manifestazione implicita ma inequivoca dell’attuale disinteresse alla decisione. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia e dell’andamento complessivo del giudizio.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
Il ricorso è stato introdotto e definito con sentenza in forma semplificata, secondo il riferimento contenuto nell’epigrafe.
art. 64, comma 4, c.p.a.
L’inerzia della parte rispetto alla richiesta di chiarire la permanenza dell’interesse alla decisione può concorrere, unitamente alle circostanze processuali, alla dichiarazione di improcedibilità.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La mancata conferma dell’interesse, nonostante gli avvertimenti del giudice, consente di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 72-bis, comma 1, c.p.a.
ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione
Consente la fissazione della camera di consiglio per verificare la persistenza dell’interesse alla decisione, con eventuale successiva trattazione del merito solo in caso di manifestazione espressa di interesse.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale presupposto ulteriore per l’oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo invita espressamente la parte a dichiarare se permane l’interesse alla decisione e la parte, nonostante l’avvertimento circa la possibile improcedibilità, rimane totalmente inerte, tale comportamento processuale può integrare una manifestazione implicita ma inequivoca di sopravvenuto disinteresse alla decisione e giustificare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
- La verifica della permanenza dell’interesse alla decisione può essere svolta mediante camera di consiglio ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, c.p.a.; in assenza di una manifestazione espressa di interesse, il giudice può definire il giudizio senza esaminare il merito delle censure.
- La mancata comparizione e il mancato deposito di memorie, dopo una specifica richiesta giudiziale di aggiornamento sull’interesse alla decisione e il relativo avvertimento, assumono rilievo quali elementi del comportamento processuale complessivo ai fini dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1608/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1609/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1612/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1613/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1614/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 113/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →