Sentenza n. 1003/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cremona che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria carta docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cremona, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per due annualità, per l’importo di 500 euro annui oltre interessi o rivalutazione, mediante emissione della carta o di altro beneficio equipollente. Il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Il ricorso è stato notificato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l’esecuzione delle pronunce comportanti obblighi di pagamento a carico delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato e il termine di 120 giorni dalla sua notificazione al Ministero era decorso. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento della carta elettronica del docente o di altro beneficio equipollente. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, autorizzandolo, anche tramite delega, a porre in essere entro 90 giorni dalla richiesta della ricorrente tutti gli atti necessari all’integrale attuazione del giudicato, inclusa l’attivazione della carta elettronica anche senza la qualifica di docente di ruolo. Il commissario opera quale organo ausiliario del giudice e non quale autorità amministrativa ordinaria. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 600 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di chiedere l’ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni; nel caso concreto il giudizio è stato ritenuto ammissibile perché il titolo giudiziale del giudice ordinario era passato in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale della decisione di ottemperanza e dei poteri esercitati dal TAR, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
È stata ritenuta integrata la fattispecie relativa all’esecuzione delle sentenze passate in giudicato emesse dal giudice ordinario.
art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e deve essere rispettato prima dell’attivazione dell’esecuzione; nel caso concreto il termine era ampiamente decorso.
art. 475 c.p.c.
A seguito della riforma del processo civile richiamata dal giudice, non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva sulla sentenza per iniziare l’esecuzione forzata, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale.
art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014
È stato richiamato per giustificare la riduzione delle spese di lite in presenza di posizioni processuali identiche e di ricorsi seriali patrocinati dal medesimo difensore.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di attribuzione di un beneficio o di pagamento.
- Quando il titolo esecutivo è stato notificato a un’amministrazione statale, l’azione esecutiva non può essere iniziata prima del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996; decorso tale termine senza esecuzione, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta, nell’esecuzione del giudicato, opera quale organo ausiliario del giudice e sostituisce l’amministrazione inadempiente nell’adozione di tutti gli atti necessari all’integrale attuazione della pronuncia, anche esercitando poteri amministrativi non precedentemente esercitati.
- I poteri del commissario ad acta non sono limitati all’adozione dell’atto formalmente previsto dal giudicato, ma comprendono tutti gli atti strumentali e necessari alla concreta attribuzione del bene riconosciuto dalla sentenza.
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