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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19851/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda di restituzione di euro 35.000 proposta davanti al Tribunale da un soggetto che assumeva di aver prestato tale somma, in due momenti diversi, allo zio poi deceduto, dante causa dell’odierna ricorrente. In primo grado la domanda veniva rigettata per mancata prova sia della consegna del denaro sia del titolo restitutorio, con condanna dell’attore per lite temeraria. In appello, invece, la Corte territoriale riteneva provati, sulla base di prove testimoniali e di estratti conto, sia i due esborsi di denaro sia l’accordo con cui il defunto avrebbe riconosciuto il debito e prospettato la sua estinzione mediante trasferimento di un immobile, condannando quindi l’erede al pagamento della somma. Nel ricorso per cassazione l’erede deduceva: 1) violazione di norme processuali e sostanziali e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che gli estratti conto non provassero né il prelievo né la titolarità dei conti e che fosse stata omessa la rilevanza di una possibile violazione della normativa antiriciclaggio; 2) violazione delle norme sulla prova testimoniale e sulle presunzioni, lamentando che la Corte d’appello avesse ammesso i testimoni solo per il rapporto di parentela e senza adeguata considerazione della loro attendibilità e interesse, oltre a non valorizzare un lascito testamentario che, secondo la ricorrente, avrebbe mostrato l’avvenuta estinzione del debito; 3) vizio nella valutazione delle deposizioni, sostenendo che alcune testimonianze fossero indirette o inattendibili e che non fosse stata considerata la disponibilità economica del de cuius, incompatibile con il presunto prestito. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo nuove o non autosufficientemente dedotte le censure sull’antiriciclaggio, non configurabile il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. perché riferito a documenti e non a fatti storici, e comunque correttamente motivata la sentenza impugnata quanto alla prova del mutuo, del titolo restitutorio e alla valutazione delle testimonianze, attività riservata al giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’erede della convenuta. Ha confermato, quindi, la decisione di appello che aveva condannato l’erede a restituire euro 35.000 al creditore asserito mutuante. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura sulla valutazione delle prove, ma la Corte ribadisce che la valutazione del materiale probatorio resta riservata al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione della prova; la Corte ne esclude la violazione, riaffermando l’insindacabilità in cassazione del peso attribuito alle prove dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere una presunta inversione dell’onere della prova; la Corte ribadisce che, contestata la sussistenza dell’obbligo restitutorio, l’attore deve provare integralmente il fatto costitutivo della propria pretesa.

  • art. 2721 c.c.

    Consente al giudice di ammettere la prova testimoniale oltre il limite ordinario, con apprezzamento discrezionale fondato su qualità delle parti, natura del contratto e circostanze del caso, purché motivato adeguatamente.

  • art. 2724 c.c.

    Richiamato nel motivo, ma non è posto a base di una specifica ratio decidendi autonoma nella decisione.

  • art. 2726 c.c.

    Richiamato nel motivo, senza autonoma specifica applicazione decisiva nella motivazione della Corte.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni sono utilizzabili solo se gravi, precise e concordanti; nel caso concreto la Corte ritiene che la decisione di merito fosse adeguatamente sorretta da testimonianze e riscontri documentali.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte precisa che il vizio di cui al n. 5 riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non di prove o argomentazioni; le censure sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove sono inammissibili se mirano a una rivalutazione del merito.

  • art. 96 c.p.c.

    Citato per la condanna del giudice di primo grado per responsabilità aggravata; non è oggetto di decisione in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità.

  • D.M. 17 ottobre 2002

    Richiamato nel primo motivo di ricorso, ma senza rilievo autonomo nella ratio decidendi.

  • L. n. 296/2006, art. 1, comma 49

    Richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione alla dedotta normativa antiriciclaggio, ma la censura è dichiarata nuova e quindi inammissibile.

Massime di principio

  • In tema di mutuo o di restituzione di somme di denaro, la mera allegazione della consegna non basta: quando il destinatario contesta l’obbligo restitutorio, l’attore deve provare integralmente il fatto costitutivo della pretesa, compreso il titolo giuridico che giustifica la restituzione.
  • La contestazione del convenuto circa la diversa causa della dazione non integra, di regola, un’eccezione in senso sostanziale idonea a invertire l’onere della prova.
  • La prova testimoniale della dazione di somme di denaro può essere ammessa in deroga al limite legale quando il giudice esercita motivatamente il potere discrezionale attribuitogli dall’art. 2721, comma 2, c.c., valorizzando qualità delle parti, natura del rapporto e circostanze del caso.
  • Il vizio di omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo, e non consente di censurare la mera valutazione di documenti, prove o argomentazioni.
  • Le doglianze che mirano a una rivalutazione dell’attendibilità dei testimoni e del peso delle singole deposizioni sono, di regola, inammissibili in cassazione, perché appartengono al prudente apprezzamento del giudice di merito.
  • Per evitare l’inammissibilità per novità della censura, il ricorrente deve indicare specificamente di avere già dedotto la questione nei precedenti gradi di merito e precisare in quale atto ciò sia avvenuto.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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