Cassazione Civile, Sentenza n. 18760/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il rimborso dell'addizionale IRPEF (10%) trattenuta dal sostituto d'imposta Lazard s.r.l. sul bonus 2014, sostenendo che non ricorrevano i presupposti dell'art. 33 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 conv. nella l. n. 122/2010: a) il compenso variabile non superava il triplo della parte fissa della retribuzione; b) la datrice Lazard non rientrerebbe nel "settore finanziario" soggetto alla norma. L'Amministrazione ha respinto l'istanza; il contribuente ha perso in primo e secondo grado e ha impugnato in Cassazione denunciando: (i) violazione del giudicato esterno per sentenze precedenti della stessa CTR; (ii) errata interpretazione dell'art. 33 (sostenendo che il comma 2-bis abbia modificato solo la base imponibile e non eliminato la soglia del triplo); (iii) errata qualificazione soggettiva del datore di lavoro come operante nel settore finanziario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha escluso efficacia del giudicato esterno per mancanza di identità di parti/petitum. Sul secondo motivo ha ritenuto che l'introduzione del comma 2-bis (art. 23, comma 50-bis, d.l. n. 98/2011) abbia modificato la disciplina rendendo applicabile l'addizionale sull'ammontare dei compensi che eccede la parte fissa della retribuzione (a decorrere dal 17 luglio 2011), senza richiedere che la variabile superi anche il triplo della parte fissa; tale interpretazione è stata ritenuta coerente con la ratio normativa e con i lavori preparatori che indicano un ampliamento della base imponibile. Sul terzo motivo la Corte ha confermato l'interpretazione largamente intesa del concetto di "settore finanziario", che comprende anche soggetti non necessariamente vigilati o erogatori di credito ma comunque attivi sulla scena finanziaria e idonei a determinare distorsioni per incentivi retributivi. Perciò la domanda di rimborso è rigettata, con condanna del ricorrente alle spese (liquidate in €2.500,00 più occorrente).
Norme richiamate
art. 33, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. in l. n. 122/2010)
"1. ... sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario ... è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento."
Nella formulazione originaria prevedeva l'addizionale per i compensi che eccedono il triplo della parte fissa; tuttavia la Corte ritiene che la successiva modificazione (comma 2-bis) abbia implicitamente abrogato tale soglia per i compensi erogati dal 17/7/2011 in poi, estendendo il prelievo sull'eccedenza rispetto alla parte fissa.
art. 23, comma 50-bis, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (conv. in l. n. 111/2011) - comma 2-bis
"Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione."
La Corte interpreta tale comma come modifica diretta della base imponibile, comportando l'applicazione dell'addizionale sull'ammontare eccedente la parte fissa (senza necessità che la variabile superi il triplo della fissa) per i compensi erogati dal 17/7/2011.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 15 febbraio 2011
"la base imponibile dell'addizionale deve intendersi stabilita nella quota della retribuzione che eccede il triplo della retribuzione fissa annua."
L'Ufficio aveva fornito un'interpretazione restrittiva conforme al testo originario; la Corte tuttavia ritiene che la successiva norma modificativa abbia reso prevalente l'interpretazione della maggiorazione sulla quota eccedente la parte fissa.
d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.)
Richiamato dal ricorrente per sostenere che soggetti che non erogano credito non rientrerebbero nel "settore finanziario"; la Corte ritiene invece che il riferimento normativo non limiti la nozione di settore finanziario ai soli intermediari disciplinati dal T.U.B.
Massime di principio
- Per i compensi erogati dal 17/07/2011 in poi l'addizionale del 10% prevista dall'art. 33 si applica sulla parte del compenso che eccede la retribuzione fissa, senza necessità che la variabile superi il triplo della fissa.
- Il concetto di "settore finanziario" va interpretato in senso ampio: comprende anche soggetti non vigilati o che non erogano credito, purché operino sulla scena finanziaria e possano generare distorsioni tramite incentivi retributivi.
- Le indicazioni interpretative dell'Amministrazione (circolari) possono essere superate da successive modifiche normative e dall'esame della ratio e dei lavori preparatori della legge.
- Il principio del giudicato esterno ha efficacia solo se vi è identità di parti e di petitum; decisioni favorevoli pronunciate in controversie con soggetti diversi non vincolano automaticamente il giudice.
- In contenziosi simili è essenziale valutare la data di erogazione dei compensi rispetto alle modifiche normative (per individuare la norma applicabile) e ricercare nei lavori preparatori la volontà del legislatore in caso di ambiguità testuale.
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