Ordinanza n. 1892/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione I) n. 57/2024 del 3 gennaio 2024 che ha accolto parzialmente il ricorso per l’accertamento del diritto della parte ricorrente alla retrocessione dei fondi di proprietà, espropriati dal Comune in attuazione del Piano insediamenti produttivi - PIP approvato da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale 24 giugno 1998 n.76;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva accolto parzialmente il ricorso per l'accertamento del diritto alla retrocessione di fondi espropriati per l'attuazione di un piano per insediamenti produttivi
Esito
La controversia
Il Comune ha proposto appello contro la sentenza di primo grado relativa alla domanda di accertamento del diritto alla retrocessione di fondi espropriati nell'ambito di un piano per insediamenti produttivi. Nel giudizio di appello era già stata disposta una verificazione per ricostruire gli atti di formazione del piano, il relativo contenuto programmatico, l'attuazione delle opere di urbanizzazione e degli insediamenti produttivi e l'eventuale realizzazione delle opere nel periodo di efficacia decennale del piano. Il verificatore ha chiesto una proroga di 90 giorni, motivata dalla quantità della documentazione da esaminare e dalla necessità di ulteriore tempo per completare l'incarico e predisporre gli elaborati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza del verificatore e ha concesso una proroga di 90 giorni, decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza, per l'invio della bozza dell'elaborato alle parti e per l'espletamento dell'incombente istruttorio. Sono stati conseguentemente differiti anche i successivi termini delle altre fasi della verificazione, secondo le scansioni già stabilite nella precedente ordinanza istruttoria. La decisione non definisce il merito dell'appello né la controversia sulla retrocessione. All'esito della verificazione, la Segreteria dovrà sottoporre il fascicolo al Presidente della Sezione per la fissazione dell'udienza pubblica di discussione del merito.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
La disposizione è richiamata nel dispositivo quale base normativa dell'incombente istruttorio di verificazione; il testo non sviluppa ulteriori profili interpretativi.
Massime di principio
- Quando una verificazione disposta dal giudice amministrativo richiede l'esame di una documentazione particolarmente cospicua e l'elaborazione di accertamenti complessi, il giudice può concedere al verificatore una proroga del termine per l'espletamento dell'incarico.
- La proroga del termine assegnato al verificatore comporta il conseguente differimento delle successive fasi della verificazione, secondo la scansione temporale stabilita dal giudice.
- La fissazione dell'udienza pubblica di merito può essere disposta dopo il completamento dell'incombente istruttorio, con rimessione del fascicolo al Presidente della Sezione da parte della Segreteria.
Come è indicizzato
Testo integrale
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