Sentenza n. 12562/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Tivoli - Sezione Lavoro e Previdenza - n. 1188/2025, depositata e resa pubblica il 25.09.2025, pronunciata nell’ambito del giudizio R.G. n. 5871/2023, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro sulla Carta docente per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1188/2025, passata in giudicato, con la quale gli era stato riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro sulla Carta docente per l'anno scolastico 2023/2024. Ha dedotto la persistente inerzia del Ministero, nonostante la definitività della pronuncia e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna a una penalità di mora per ogni successiva violazione o ritardo e la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza contestare l'inadempimento né fornire giustificazioni o prova dell'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando la rituale notificazione al Ministero, la definitività del titolo giudiziale e la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, poiché il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza né adempiuto all'obbligo di accreditare le somme riconosciute, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il giudice ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta del ricorrente e per un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa verifica dell'eventuale adempimento tardivo. Ha respinto allo stato la domanda di astreinte, ritenendo che i presupposti per la penalità di mora potessero essere valutati soltanto in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini fissati. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero. Ha condannato il Ministero al pagamento di 800 euro per spese di giudizio, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e delle altre pronunce esecutive.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondamento della competenza territoriale del TAR adito nel giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il procedimento di ottemperanza e i poteri del giudice, compresa la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Prevede la possibilità di imporre una somma di denaro per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta allo stato, con riserva di eventuale valutazione in caso di perdurante inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni prima dell'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso ha consentito di accertare l'inottemperanza.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Ha modificato la disciplina del termine dilatorio applicabile all'esecuzione delle obbligazioni derivanti da titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione è tenuta a conseguire il risultato pratico riconosciuto dal giudicato e non può sottrarsi all'obbligo di esecuzione per ragioni di opportunità, ordine pubblico, difficoltà pratiche o carenze finanziarie; dispone, al più, di una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di adempimento.
- L'inerzia dell'amministrazione nell'eseguire una pronuncia passata in giudicato integra inottemperanza quando sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l'amministrazione non dimostri l'avvenuto adempimento né fornisca una giustificazione dell'omissione.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, subordinandone l'intervento alla richiesta dell'interessato e alla verifica dell'eventuale adempimento tardivo.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere necessariamente disposta contestualmente all'ordine di ottemperanza: il giudice può respingerla allo stato e riservarne la valutazione a una successiva fase, ove l'amministrazione persista nell'inadempimento oltre il termine assegnato.
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