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Ordinanza

Ordinanza n. 879/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento di mancato superamento della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio complessivo di punti 24.07 inferiore alla soglia minima di accesso alla prova scritta pari a punti 30,74, come risultante dal report analitico individuale della prova preselettiva rilasciato dall'Amministrazione; b) del provvedimento recante l'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta della predetta procedura concorsuale, nel quale è esclusa la ricorrente, come pubblicato dall'Amministrazione all'esito della prova preselettiva (prot. 58754 del 19.12.2025), nonché delle successive integrazioni e/o rettifiche del medesimo elenco, come da atti successivamente adottati e allegati in giudizio (prot. 58996 in pari data); nonchè ulteriore avviso di “integrazione elenco ammessi prove scritte” del 30.12.2025; c) dei verbali della Commissione esaminatrice e del Cineca relativi alla predisposizione, somministrazione e valutazione della prova preselettiva, nella parte in cui hanno individuato come univocamente corrette le risposte ai quesiti nn. 2, 8, 15, 51, 25, 27, 32 e 39, con conseguente attribuzione della penalizzazione alla ricorrente; d) di ogni altro atto presupposto, consequenziale, successivo, collegato e comunque connesso ai provvedimenti sopra specificamente indicati, ivi inclusi, ove occorra: - gli atti di approvazione degli esiti della prova preselettiva; - gli atti di formazione e approvazione della graduatoria della preselettiva; - gli atti organizzativi e applicativi che precludono alla ricorrente la partecipazione alla prova scritta del 19 e 20 gennaio 2026, nella parte in cui ledono la posizione giuridica soggettiva della ricorrente, con riserva di ulteriori motivi e integrazioni all'esito dell'acquisizione completa degli atti.

Giustizia amministrativa202600237

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: mancato superamento della prova preselettiva e conseguente esclusione dalla prova scritta del concorso pubblico per 145 dirigenti tecnici di seconda fascia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento che le ha attribuito 24,07 punti nella prova preselettiva, a fronte della soglia di accesso alla prova scritta pari a 30,74 punti, nonché l'elenco degli ammessi alla prova scritta e i successivi atti di integrazione e rettifica. Ha inoltre contestato i verbali della commissione esaminatrice e del soggetto incaricato della gestione della prova, nella parte in cui hanno individuato come univocamente corrette le risposte ai quesiti nn. 2, 8, 15, 51, 25, 27, 32 e 39, determinando l'attribuzione di penalizzazioni alla candidata. Sono stati altresì impugnati gli atti presupposti e consequenziali, inclusi gli atti di approvazione degli esiti e della graduatoria della preselettiva e gli atti organizzativi che le precludevano la partecipazione alla prova scritta. La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti previa sospensione cautelare della loro efficacia.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le doglianze non presentassero adeguati profili di fondatezza, anche considerando il numero dei quesiti contestati e la non prossimità del punteggio ottenuto dalla ricorrente rispetto alla soglia necessaria per superare la preselettiva. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che non emergeva un pregiudizio grave e irreparabile, poiché la prova scritta si era già svolta e, in caso di esito favorevole del giudizio di merito, sarebbe stato ancora possibile disporre prove suppletive o altre misure ripristinatorie. La decisione sulle spese, comprese quelle della fase cautelare, è stata rinviata alla definizione del merito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un atto di esclusione da una procedura concorsuale richiede la presenza di adeguati profili di fondatezza delle censure e di un pregiudizio grave e irreparabile; la mancanza di uno dei due presupposti giustifica il rigetto dell'istanza.
  • La non prossimità del punteggio conseguito dal candidato rispetto alla soglia di superamento della prova può incidere negativamente sulla valutazione cautelare della fondatezza delle contestazioni relative a un numero limitato di quesiti.
  • Lo svolgimento della prova successiva non determina necessariamente l'irreparabilità del pregiudizio derivante dall'esclusione, quando, in caso di accoglimento nel merito, siano ancora concretamente ipotizzabili prove suppletive o altre misure ripristinatorie.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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