Cassazione Penale, Sentenza n. 27879/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ussia ha impugnato l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per i reati indicati nella imputazione (tra cui art. 416-bis cod. pen.), deducendo: (1) nullità o inammissibilità delle chat acquisite "in live" tramite captatore informatico inserito su server all'estero senza autorizzazione del giudice italiano e con conservazione nei locali della Procura; sosteneva che l'inoculazione su server consentirebbe captazioni massive e che l'acquisizione regolare avrebbe dovuto avvenire tramite Ordine Europeo di Indagine (OEI) con asseverazione sull'esistenza di gravi indizi; (2) mancata prova della attuale operatività e forza intimidatrice della associazione mafiosa ai sensi dell'art. 416-bis; (3) inesistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, in particolare perché l'azione di aiuto (accompagnare la moglie del latitante a Roma e procurare documenti falsi) sarebbe stata volta solo a favorire il singolo e non l'associazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il Tribunale ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 23755/23756) secondo cui le prove già acquisite da autorità estere e trasmesse tramite OEI sono utilizzabili senza preventiva autorizzazione del giudice italiano, salvo specifica e provata violazione di diritti fondamentali dalla parte interessata; l'art. 132 d.lgs. 196/2003 si applica alle richieste ai fornitori di servizi e non alle richieste dirette ad autorità estere che già detengono i dati; la trasmissione tramite OEI non rientra nell'art. 234-bis c.p.p. ma nella disciplina sulla circolazione delle prove (artt. 238 e 270 c.p.p. e disp. att. art.78). Il secondo motivo (sulla operatività della cosca) non ha mostrato illogicità manifesta della motivazione, anche alla luce di elementi descritti in altro provvedimento collegato. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: il Tribunale ha ritenuto che le condotte di Ussia abbiano agevolato la latitanza del capo cosca e, pertanto, l'aggravante di natura mafiosa è configurabile. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Ricostruzione della sussistenza dell'associazione per delinquere di tipo mafioso e della sua persistenza/forza intimidatrice sulla base degli elementi di indagine.
art. 416-bis, comma 1 cod. pen. (aggravante)
Riconosciuta l'aggravante per aver agevolato la latitanza del capo clan, con conseguente ricaduta favorevole sull'operatività e sul potere del sodalizio.
Direttiva 2014/41/UE, art. 6
La Corte ha ritenuto che l'autorizzazione preventiva del giudice italiano non è necessaria quando si acquisiscono prove già ottenute da autorità estere e trasmesse tramite OEI, salvo dimostrazione di violazione dei diritti fondamentali.
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 132
art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Applicabile alle richieste dirette ai fornitori di servizi per dati di traffico/ubicazione; non si applica alle richieste rivolte ad altra autorità giudiziaria che già detenga i dati.
art. 234-bis cod. proc. pen.
Non applicabile alla trasmissione di comunicazioni già acquisite e decrittate da autorità estere nell'ambito di cooperazione tramite OEI; rientra invece nella disciplina generale sulla circolazione delle prove.
artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e art. 78 disp. att. c.p.p.
artt. 238 e 270 c.p.p.; art. 78 disp. att. c.p.p.
Quadro normativo di riferimento per la circolazione delle prove tra procedimenti penali; giustifica l'utilizzabilità di contenuti acquisiti da autorità estere e trasmessi tramite OEI.
Sezioni Unite, n. 23755 e n. 23756 (29/02/2024)
Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024; Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024
Principio che le prove già acquisite dallo Stato estero e ottenute legalmente possono essere richieste/trasmesse senza preventiva autorizzazione del giudice italiano, salvo concreta dimostrazione della lesione di diritti fondamentali.
art. 132 cod. proc. pen. (menzione procedurale)
Richiamato nella discussione sull'acquisizione di dati di traffico/ubicazione; rilevante per distinguere tra richieste ai fornitori di servizi e richieste ad autorità estere.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata al ricorrente.
Massime di principio
- Prove digitali già acquisite e decrittate da autorità estere e trasmesse tramite Ordine Europeo di Indagine (OEI) sono generalmente utilizzabili in Italia senza preventiva autorizzazione del giudice italiano, salvo che la difesa allegi e provi una violazione specifica dei diritti fondamentali.
- L'art. 132 d.lgs. 196/2003 si applica alle richieste dirette ai fornitori di servizi; se i dati sono già in possesso di un'autorità estera, il pubblico ministero italiano può chiederli senza autorizzazione preventiva del giudice italiano.
- La semplice impossibilità di accedere all'algoritmo di cifratura non determina di per sé una illegittimità o un rischio di alterazione dei dati; la difesa deve fornire allegazioni concrete per sostenere l'illegittimità dell'acquisizione o la violazione del diritto di difesa.
- Per contestare la sussistenza o l'attualità di una associazione mafiosa occorre dimostrare, con argomentazioni concrete, l'assenza di elementi indicativi del perdurare del controllo territoriale o della forza intimidatrice; mere considerazioni sul tempo o sulla distanza temporale degli atti possono non essere sufficienti.
- L'aggravante per aver agevolato un capo clan può essere riconosciuta anche quando l'azione sembra favorire apparentemente il singolo: se l'atto facilita la latitanza del capo e in tal modo preserva o rafforza l'operatività del sodalizio, l'elemento soggettivo e oggettivo dell'agevolazione mafiosa può ricorrere.
- Chi impugna un provvedimento cautelare basato su acquisizioni estere deve specificare e provare eventuali violazioni di diritti fondamentali per ottenere l'esclusione delle prove; in assenza di tali allegazioni il giudice tenderà ad ammettere le acquisizioni effettuate secondo le regole della cooperazione internazionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27691/2025 del 29/07/2025
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27697/2025 del 29/07/2025
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27698/2025 del 29/07/2025
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27699/2025 del 29/07/2025
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27701/2025 del 29/07/2025
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27703/2025 del 29/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →