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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27879/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ussia ha impugnato l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per i reati indicati nella imputazione (tra cui art. 416-bis cod. pen.), deducendo: (1) nullità o inammissibilità delle chat acquisite "in live" tramite captatore informatico inserito su server all'estero senza autorizzazione del giudice italiano e con conservazione nei locali della Procura; sosteneva che l'inoculazione su server consentirebbe captazioni massive e che l'acquisizione regolare avrebbe dovuto avvenire tramite Ordine Europeo di Indagine (OEI) con asseverazione sull'esistenza di gravi indizi; (2) mancata prova della attuale operatività e forza intimidatrice della associazione mafiosa ai sensi dell'art. 416-bis; (3) inesistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, in particolare perché l'azione di aiuto (accompagnare la moglie del latitante a Roma e procurare documenti falsi) sarebbe stata volta solo a favorire il singolo e non l'associazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il Tribunale ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 23755/23756) secondo cui le prove già acquisite da autorità estere e trasmesse tramite OEI sono utilizzabili senza preventiva autorizzazione del giudice italiano, salvo specifica e provata violazione di diritti fondamentali dalla parte interessata; l'art. 132 d.lgs. 196/2003 si applica alle richieste ai fornitori di servizi e non alle richieste dirette ad autorità estere che già detengono i dati; la trasmissione tramite OEI non rientra nell'art. 234-bis c.p.p. ma nella disciplina sulla circolazione delle prove (artt. 238 e 270 c.p.p. e disp. att. art.78). Il secondo motivo (sulla operatività della cosca) non ha mostrato illogicità manifesta della motivazione, anche alla luce di elementi descritti in altro provvedimento collegato. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: il Tribunale ha ritenuto che le condotte di Ussia abbiano agevolato la latitanza del capo cosca e, pertanto, l'aggravante di natura mafiosa è configurabile. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Ricostruzione della sussistenza dell'associazione per delinquere di tipo mafioso e della sua persistenza/forza intimidatrice sulla base degli elementi di indagine.

  • art. 416-bis, comma 1 cod. pen. (aggravante)

    Riconosciuta l'aggravante per aver agevolato la latitanza del capo clan, con conseguente ricaduta favorevole sull'operatività e sul potere del sodalizio.

  • Direttiva 2014/41/UE, art. 6

    La Corte ha ritenuto che l'autorizzazione preventiva del giudice italiano non è necessaria quando si acquisiscono prove già ottenute da autorità estere e trasmesse tramite OEI, salvo dimostrazione di violazione dei diritti fondamentali.

  • d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 132

    art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Applicabile alle richieste dirette ai fornitori di servizi per dati di traffico/ubicazione; non si applica alle richieste rivolte ad altra autorità giudiziaria che già detenga i dati.

  • art. 234-bis cod. proc. pen.

    Non applicabile alla trasmissione di comunicazioni già acquisite e decrittate da autorità estere nell'ambito di cooperazione tramite OEI; rientra invece nella disciplina generale sulla circolazione delle prove.

  • artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e art. 78 disp. att. c.p.p.

    artt. 238 e 270 c.p.p.; art. 78 disp. att. c.p.p.

    Quadro normativo di riferimento per la circolazione delle prove tra procedimenti penali; giustifica l'utilizzabilità di contenuti acquisiti da autorità estere e trasmessi tramite OEI.

  • Sezioni Unite, n. 23755 e n. 23756 (29/02/2024)

    Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024; Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024

    Principio che le prove già acquisite dallo Stato estero e ottenute legalmente possono essere richieste/trasmesse senza preventiva autorizzazione del giudice italiano, salvo concreta dimostrazione della lesione di diritti fondamentali.

  • art. 132 cod. proc. pen. (menzione procedurale)

    Richiamato nella discussione sull'acquisizione di dati di traffico/ubicazione; rilevante per distinguere tra richieste ai fornitori di servizi e richieste ad autorità estere.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata al ricorrente.

Massime di principio

  • Prove digitali già acquisite e decrittate da autorità estere e trasmesse tramite Ordine Europeo di Indagine (OEI) sono generalmente utilizzabili in Italia senza preventiva autorizzazione del giudice italiano, salvo che la difesa allegi e provi una violazione specifica dei diritti fondamentali.
  • L'art. 132 d.lgs. 196/2003 si applica alle richieste dirette ai fornitori di servizi; se i dati sono già in possesso di un'autorità estera, il pubblico ministero italiano può chiederli senza autorizzazione preventiva del giudice italiano.
  • La semplice impossibilità di accedere all'algoritmo di cifratura non determina di per sé una illegittimità o un rischio di alterazione dei dati; la difesa deve fornire allegazioni concrete per sostenere l'illegittimità dell'acquisizione o la violazione del diritto di difesa.
  • Per contestare la sussistenza o l'attualità di una associazione mafiosa occorre dimostrare, con argomentazioni concrete, l'assenza di elementi indicativi del perdurare del controllo territoriale o della forza intimidatrice; mere considerazioni sul tempo o sulla distanza temporale degli atti possono non essere sufficienti.
  • L'aggravante per aver agevolato un capo clan può essere riconosciuta anche quando l'azione sembra favorire apparentemente il singolo: se l'atto facilita la latitanza del capo e in tal modo preserva o rafforza l'operatività del sodalizio, l'elemento soggettivo e oggettivo dell'agevolazione mafiosa può ricorrere.
  • Chi impugna un provvedimento cautelare basato su acquisizioni estere deve specificare e provare eventuali violazioni di diritti fondamentali per ottenere l'esclusione delle prove; in assenza di tali allegazioni il giudice tenderà ad ammettere le acquisizioni effettuate secondo le regole della cooperazione internazionale.

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