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Ordinanza

Ordinanza n. 1192/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento − della Scheda Statistica – Rapporto di Intervento, Scheda 15433/1 del 14.07.2022, redatta dal Corpo Nazionale dei Vigili Del Fuoco, Comando di Milano, per l'intervento eseguito in pari data presso l'abitazione della dott.ssa Roberta Tagliavini, individuata come proprietaria dell'immobile in Via Fiori Chiari n. 2, col quale veniva accertato, a seguito esposto n° 33765 del 14.7.2022, che “Le canne fumarie palesemente non conformi sia al regolamento edilizio di Milano che del regolamento d'igiene del comune di Milano , in oltre anche in difformità della norma tecnica UN 7129/15”; − del Verbale di Sopralluogo dell'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - UOC Igiene e Sanità Pubblica – UOS Milano Nord del 14.07.2022, col quale inter alia veniva riscontrata la seguente principale irregolarità (con riferimento alle Norme UNI-CIG 7129/1-2-3-4 Ottobre 2008 D.M. 13.08.2009): “posizionamento del terminale di tiraggio non a norma (art. 4.3.3.2 p.te 3)”, redatto congiuntamente alla squadra intervenuta del Corpo Nazionale dei Vigili Del Fuoco, Comando di Milano; − della nota di riscontro trasmessa alla ricorrente in data 19.10.2022 dal Ministero dell'Interno, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Comando Provinciale di Milano, Protocollo nr: 48998 del 19.10.2022, nel quale venivano svolte osservazioni in relazione ai singoli punti della memoria trasmessa dalla ricorrente in data 21.09.2022, nonché comunicavano che “- il rapporto di intervento (scheda n. 15433/1 del 14.07.2022) non è a parere di questo Ufficio annullabile in autotutela in quanto costituisce il resoconto di un intervento di soccorso tecnico urgente per il quale non è previsto un contraddittorio (…)”, nonché “non è in previsione ad oggi alcun ulteriore sopralluogo da parte del personale VV.F., trattandosi di impianti non soggetti ad autorizzazione o a competenza specifica VV.F. (al di fuori di interventi di soccorso tecnico urgenti legati anche a segnalazioni specifiche di rischio per le persone e/o cose); − nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, anche ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti, nonché di agire per il risarcimento del danno. NONCHE' PER LA DECLARATORIA DI ACCERTAMENTO dell'illegittimità -e/o inopponibilità alla ricorrente- del permesso di costruire in sanatoria per opere edilizie n. 34 del 22.01.2019 (Atti: 1188370.0/2004), relativo all'immobile sito in Via Fiori Chiari n. 2/4, rilasciato alla Immobiliare Fiori Chiari S.r.l., in accoglimento della domanda di condono presentata in data 25.11.2004, stante il pregiudizio che dallo stesso deriva con riferimento alla preesistente canna fumaria oggetto della presente controversia.

Giustizia amministrativa202300162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Scheda Statistica – Rapporto di Intervento dei Vigili del Fuoco, verbale di sopralluogo ATS e nota di riscontro del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, relativi alla non conformità di canne fumarie, nonché domanda di accertamento dell'illegittimità o inopponibilità di un permesso di costruire in sanatoria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco del 14 luglio 2022, il verbale di sopralluogo dell'ATS della Città Metropolitana di Milano della stessa data e la successiva nota del Comando provinciale del 19 ottobre 2022. Gli atti accertavano, tra l'altro, la non conformità delle canne fumarie al regolamento edilizio e al regolamento d'igiene del Comune di Milano e alle norme tecniche UNI applicabili, nonché il posizionamento non conforme del terminale di tiraggio. La ricorrente ha inoltre chiesto l'accertamento dell'illegittimità o dell'inopponibilità nei suoi confronti del permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune alla società proprietaria dell'immobile, sostenendo il pregiudizio derivante dalla preesistente canna fumaria, con riserva di agire per il risarcimento del danno. L'ordinanza non esamina i motivi di legittimità dedotti contro gli atti amministrativi, poiché rileva preliminarmente il decesso di entrambi i difensori costituiti della ricorrente.

La decisione

Il TAR ha rilevato, sulla base della comunicazione depositata in giudizio, che entrambi i difensori della ricorrente erano deceduti, rispettivamente il 23 febbraio 2025 e il 1° gennaio 2026. Richiamando l'art. 79, comma 2, c.p.a., che rinvia alle disposizioni del codice di procedura civile in materia di interruzione, e l'art. 301 c.p.c., secondo cui il processo è interrotto dal giorno della morte del procuratore quando la parte è costituita a mezzo di procuratore, il Collegio ha dichiarato l'interruzione del giudizio. La prosecuzione resta disciplinata dall'art. 80 c.p.a. L'ordinanza non contiene alcuna decisione sul merito delle impugnazioni o sulla domanda di accertamento.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    nel disciplinare le ipotesi di interruzione del processo richiama le disposizioni del codice di procedura civile

    Il processo amministrativo è soggetto alle cause di interruzione previste dal codice di procedura civile, nei limiti del rinvio operato dalla norma.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    Le disposizioni del codice di procedura civile disciplinano le ipotesi e gli effetti dell'interruzione del processo richiamate nel processo amministrativo.

  • art. 301 c.p.c.

    Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte (…)

    La morte del procuratore costituito determina l'interruzione del processo dal giorno dell'evento.

  • art. 80 c.p.a.

    La prosecuzione del giudizio successiva all'interruzione deve avvenire secondo la disciplina prevista dal codice del processo amministrativo.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, l'art. 79, comma 2, c.p.a. rinvia alle disposizioni del codice di procedura civile per la disciplina dell'interruzione del processo.
  • Quando una parte è costituita mediante procuratore, la morte del procuratore determina l'interruzione del processo dal giorno dell'evento ai sensi dell'art. 301 c.p.c., applicabile per effetto del rinvio dell'art. 79, comma 2, c.p.a.
  • Dichiarata l'interruzione del giudizio per morte del difensore costituito, la prosecuzione deve avvenire secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 80 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

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