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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07693/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Le docenti avevano ottenuto in appello, in parziale riforma del rigetto di primo grado, il riconoscimento di un abuso nella reiterazione di contratti a termine stipulati per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica. La Corte d'appello aveva escluso la conversione dei rapporti a tempo indeterminato, ma aveva condannato l'Amministrazione al risarcimento del danno eurounitario, quantificato in misura parametrata all'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 l. n. 186/2003 e della clausola 5 dell'Accordo Quadro, sostenendo la peculiarità del regime di assunzione dei docenti di religione e la legittimità, in sé, della reiterazione dei contratti a termine prevista dal sistema speciale. Le controricorrenti hanno resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la decisione della Corte d'appello fosse conforme alla giurisprudenza consolidata in materia di abuso del contratto a termine per i docenti di religione cattolica, richiamando precedenti della stessa Corte e la sentenza della CGUE del 13 gennaio 2022, C-282/19. In particolare, ha ribadito che nel regime speciale della l. n. 186/2003 sussiste abuso sia nel protrarsi di rapporti annuali rinnovati automaticamente o senza soluzione di continuità oltre tre annualità scolastiche in assenza di concorso triennale, sia nell'utilizzazione discontinua per esigenze di eccedenza, quando la durata complessiva superi comunque le tre annualità. In tali ipotesi spetta il risarcimento del danno eurounitario, con applicazione dei criteri dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, oltre al maggior danno se provato, ma non la conversione del rapporto a tempo indeterminato. La Corte ha anche evidenziato che nel caso concreto la reiterazione era proseguita senza che fossero stati banditi concorsi dopo il primo triennio, integrando l'abuso. Le spese sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei difensori antistatari delle controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 n 3 c.p.c.

    il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e sovranazionale.

  • artt. 1 e 3 L. 186/2003

    il Ministero le ha invocate per sostenere la peculiarità del regime di assunzione dei docenti di religione e la legittimità della reiterazione dei contratti a termine.

  • clausola 5 dell'Accordo Quadro

    richiamata dal ricorrente per contestare l'affermazione dell'abuso e sostenere la conformità del sistema speciale alle regole eurounitarie.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla Corte d'appello per escludere la conversione del rapporto in assenza di superamento del concorso pubblico.

  • art. 32, comma 5, l. n. 183/2010

    utilizzato come parametro di quantificazione dell'indennità risarcitoria per l'abuso del termine.

  • art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015

    indicato dalla Corte come disposizione successiva che recepisce il parametro risarcitorio già collegato all'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per recepire per relationem precedenti conformi della Corte di cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha escluso la sua applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento del contributo unificato tramite prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, la reiterazione dei contratti oltre il limite delle tre annualità scolastiche, in assenza dei concorsi triennali previsti dalla legge, integra abuso dell'utilizzazione del termine.
  • L'abuso del contratto a termine può configurarsi anche quando l'impiego del docente sia discontinuo per ragioni di eccedenza, purché la durata complessiva dei rapporti a termine superi comunque le tre annualità scolastiche.
  • Quando l'abuso del termine è accertato, il rimedio è il risarcimento del danno eurounitario, da liquidarsi secondo i parametri dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, salvo prova di un maggior danno; non è invece consentita la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato in difetto di superamento del concorso pubblico.
  • Nel contenzioso risarcitorio per abuso nella reiterazione dei contratti a termine dei docenti di religione, spetta all'Amministrazione la prova della legittimità della causale che giustifica i contratti infrannuali o la loro esclusione dal computo dell'abuso.

Come è indicizzato

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