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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2939/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Comune impugna la sentenza della Commissione tributaria regionale d'Abruzzo che aveva accolto l'appello della società resistente annullando un invito al pagamento Tari relativo al 2016. La controversia verteva sulla qualificazione dei rifiuti prodotti dall'attività (predominanza di imballaggi terziari soggetti a regime speciale e avviati a recupero con contratti con società specializzate) e sulla conseguente esclusione dall'imposizione tariffaria; il Comune deduceva, tra l'altro, vizi di motivazione, errata applicazione delle norme su assimilazione e obblighi dichiarativi, e sosteneva che, anche se fosse esclusa la quota variabile della tariffa, la quota fissa rimaneva dovuta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi cinque motivi di ricorso (ritenendoli infondati o inammissibili: il vizio di motivazione era in realtà questione di diritto, l'accertamento probatorio era devoluto al giudice di merito, e le incompletezze dichiarative potevano essere integrate). Ha invece accolto il sesto motivo: richiamando il d.P.R. 158/1999 e la giurisprudenza consolidata, la Corte ha stabilito che, anche qualora sia esclusa la quota variabile della Tari per le superfici che producono esclusivamente rifiuti speciali o imballaggi terziari avviati a recupero, resta comunque dovuta la quota fissa della tariffa (che copre costi generali e servizi indivisibili). Per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale di Abruzzo, in diversa composizione, per il riesame e la nuova determinazione delle quote e delle spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice ambientale)

    Art. 183, comma 1, lett. a) (definizione di rifiuto); art. 195, comma 2, lett. e) (competenza statale per i criteri di assimilazione); art. 198, comma 2, lett. g) (compiti dei comuni, tra cui l'assimilazione); art. 218, comma 1, lett. f) (definizione di rifiuto di imballaggio); art. 221, comma 4 (consegna di imballaggi secondari e terziari in luogo di raccolta organizzato dai produttori, possibilità di conferimento al servizio pubblico nei limiti dei criteri); art. 226, commi 1 e 2 (divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari e regole per imballaggi secondari).

    La Corte interpreta che gli imballaggi, in particolare quelli terziari, sono sottoposti a un regime speciale: il legislatore attribuisce la gestione ai produttori/utilizzatori e vieta l'immissione degli imballaggi terziari nel normale circuito dei rifiuti urbani. Perciò i regolamenti comunali che assimilano tali imballaggi ai rifiuti urbani devono essere disapplicati nella parte in cui contrastano il regime speciale.

  • d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    Richiamato in parte per l'analogia e per la giurisprudenza precedente in materia di rifiuti di imballaggio e regime speciale.

    Usato come riferimento storico e giurisprudenziale per confermare il principio che i rifiuti di imballaggio seguono un regime speciale e non sono automaticamente assimilabili ai rifiuti urbani da sottoporre alla privativa comunale.

  • legge 27 dicembre 2013, n. 147 (disposizioni sulla TARI e dichiarazione)

    Art. 1, commi 639, 646, 649, 651, 654, 685 (istituzione TARI, obblighi dichiarativi, decorrenza della dichiarazione, riferimento ai criteri del DPR 158/1999 per la commisurazione della tariffa e possibilità di esenzioni/integrazioni).

    La legge istituisce la TARI e disciplina gli obblighi dichiarativi e l'effetto della dichiarazione. Il Comune deve tenere conto dei criteri del DPR 158/1999 nella determinazione della tariffa; la dichiarazione presentata dal contribuente ha efficacia e può essere integrata in giudizio per provare l'avvio a recupero dei rifiuti.

  • d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

    Art. 3 (la tariffa è composta da una parte fissa e da una parte variabile); art. 6, comma 2 (sistemi di misurazione della quantità conferita e sistemi presuntivi per enti non organizzati); art. 7, comma 2 (coefficiente di riduzione della parte variabile per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero rifiuti assimilati).

    La tariffa si articola in quota fissa e quota variabile: la parte variabile remunera la quantità di rifiuti effettivamente conferiti e può essere ridotta o esclusa se il contribuente dimostra che i rifiuti sono avviati a recupero. Tuttavia la quota fissa rimane comunque dovuta perché copre costi generali e servizi indivisibili.

  • art. 2697 cod. civ.

    Norma citata in relazione all'onere della prova.

    La Corte ricorda che la violazione dell'art. 2697 si configura solo se il giudice ha attribuito l'onere della prova a parte diversa da quella cui competeva; nel caso di specie il giudice di merito ha valutato le prove offerte dalla contribuente (perizia, contratti di recupero) e l'apprezzamento probatorio è rimesso al giudice del merito.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Norma citata in relazione al potere valutativo del giudice sulle prove.

    La Corte sottolinea che non è censurabile in Cassazione la valutazione delle prove fatta dal giudice del merito, salvo che siano state utilizzate prove non introdotte dalle parti; la preferenza valutativa attribuita ad alcune prove rispetto ad altre rientra nel potere del giudice di merito.

Massime di principio

  • Gli imballaggi, in particolare quelli terziari, seguono un regime speciale e, se destinati al recupero e sottoposti a luoghi di raccolta organizzati da produttori/utilizzatori, non sono automaticamente assimilabili ai rifiuti urbani da sottoporre al servizio pubblico comunale.
  • I regolamenti comunali che assimilino imballaggi terziari ai rifiuti urbani vanno disapplicati nella parte in cui contrastano la disciplina statale e il divieto di immissione degli imballaggi terziari nel normale circuito di raccolta.
  • Il contribuente che dimostri con documentazione (contratti con società di recupero, attestazioni di avvio a recupero, perizie) che le superfici produttive generano prevalentemente rifiuti speciali o imballaggi avviati a recupero può ottenere l'esclusione o la riduzione della quota variabile della tariffa.
  • Anche se la quota variabile della Tari viene esclusa per le superfici che producono esclusivamente rifiuti speciali o imballaggi terziari avviati a recupero, resta comunque dovuta la quota fissa della tariffa, la quale copre costi generali e servizi indivisibili e prescinde dall'effettiva produzione di rifiuti.
  • Le incompletezze della dichiarazione Tari possono essere integrate e non impediscono automaticamente il riconoscimento delle riduzioni o esclusioni se il contribuente fornisce elementi probatori idonei; tuttavia va osservata la disciplina sui termini e sugli adempimenti dichiarativi.
  • In sede di legittimità la Corte non sostituisce il giudice del merito nella valutazione delle prove: le censure che riguardano l'accertamento dei fatti sono spesso inammissibili o destituite di fondamento in Cassazione.
  • Per ottenere benefici tariffari in casi simili è opportuno: documentare con contratti e attestazioni l'effettivo avvio a recupero; produrre perizie tecniche che dimostrino la prevalenza di determinate tipologie di rifiuto; mantenere registrazioni chiare e dettagliate nelle dichiarazioni per consentire la valutazione del diritto alla riduzione della parte variabile.

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