Sentenza del 28/03/2018 n. 7633 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Pio Istituto XXXX contestava l'avviso di accertamento INVIM con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rettificato il valore di alcuni terreni trasferiti alla società XX s.r.l., elevandolo da Lire 1.460.000.000 a Lire 6.027.000.000 sulla base di una stima dell'UTE. In Cassazione il ricorrente sosteneva, tra l'altro, che la CTR avesse motivato in modo insufficiente la determinazione del valore in Lire 70.000 al metro quadrato, che non avesse considerato un precedente giudicato relativo al valore di Lire 36.000 al metro quadrato e che avesse erroneamente qualificato i terreni come edificabili senza considerare i limiti derivanti dalla destinazione aeroportuale D4.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il motivo relativo al giudicato esterno è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva riprodotto integralmente la sentenza invocata né indicato quando e con quale atto ne avesse dedotto l'efficacia. Anche gli altri motivi sono stati ritenuti carenti di autosufficienza e infondati: la CTR aveva fornito una motivazione, seppur sintetica, spiegando perché il valore di Lire 70.000 al metro quadrato fosse più congruo di quello dichiarato, tenendo conto dei rilievi tecnici del contribuente e della natura comunque edificabile dei terreni, sebbene destinati a utilizzazioni aeroportuali. Nessuna condanna alle spese, poiché le parti intimate non avevano svolto attività difensiva.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 44
La disposizione è stata richiamata in relazione alla determinazione del valore degli immobili trasferiti mediante asta pubblica; la Corte, tuttavia, ha ritenuto non adeguatamente dimostrata la relativa censura.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3
La norma riguarda i poteri dell'Amministrazione finanziaria nella rettifica del valore degli immobili ai fini dell'imposta di registro e costituisce il riferimento per la contestazione della stima effettuata dall'Ufficio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
È stato invocato con riferimento ai requisiti della sentenza tributaria e all'obbligo di motivazione; la Corte ha ritenuto sufficiente, nel caso concreto, la motivazione della CTR.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Individua i vizi denunciabili in cassazione, tra cui violazione di legge, nullità della sentenza o del procedimento e vizio di motivazione. Le censure sono state ritenute in parte inammissibili e in parte infondate.
Artt. 112 e 113 c.p.c.
Sono stati richiamati in relazione ai limiti della decisione giudiziale e all'applicazione della legge; non è stata ravvisata alcuna violazione da parte della CTR.
Art. 2697 c.c.
Disciplina l'onere della prova. La Corte non ha accolto la tesi secondo cui l'Amministrazione non avrebbe fornito elementi sufficienti a giustificare il maggior valore accertato.
Art. 2909 c.c.
Riguarda l'efficacia del giudicato. La Corte ha precisato che chi invoca un giudicato esterno in Cassazione deve riprodurre integralmente la relativa sentenza e indicare quando essa sia stata dedotta nel giudizio.
Art. 370, comma 1, c.p.c.
Ha consentito alle parti intimate di costituirsi esclusivamente per l'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
Massime di principio
- Chi invoca in Cassazione un giudicato esterno deve riprodurre integralmente la sentenza e indicare specificamente in quale fase e con quale atto ne abbia dedotto l'efficacia; il semplice richiamo o la citazione di estratti non è sufficiente.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: occorre indicare e, quando necessario, riportare gli atti, i documenti e i passaggi motivazionali sui quali si fondano le censure.
- Una motivazione sintetica non è necessariamente insufficiente: è valida se consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice e le ragioni della determinazione del valore.
- Nella stima fiscale di un terreno, la natura edificabile può incidere sul valore venale anche quando l'edificabilità è limitata a specifiche destinazioni urbanistiche, come quelle aeroportuali.
- La Corte di cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito sul valore economico del bene, salvo motivazione apparente, contraddittoria o radicalmente illogica oppure violazione di specifiche regole di diritto.
- Le censure devono distinguere chiaramente tra violazione di legge, nullità processuale e vizio motivazionale; una formulazione cumulativa e generica può condurre all'inammissibilità del motivo.
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