Sentenza n. 835/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento (decreto) del Prefetto della Provincia di Grosseto Area 1 prot. interno N. -OMISSIS-del -OMISSIS- notificato al ricorrente il -OMISSIS- avente ad oggetto il divieto di detenere armi munizioni e materie esplodenti ai sensi dell'art. 39 TULPS e del provvedimento (decreto) del Questore di Grosseto Divisione PAS - Ufficio Armi prot. -OMISSIS-del -OMISSIS- notificato al ricorrente il -OMISSIS- avente ad oggetto la revoca della licenza di porto d'armi uso caccia rilasciata il -OMISSIS- con il n. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti e conseguente revoca questorile della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto di detenzione di armi adottato dal Prefetto ai sensi dell'art. 39 TULPS e la conseguente revoca della licenza di porto d'armi disposta dal Questore, dopo il furto presso la sua abitazione di una pistola regolarmente denunciata. L'arma era custodita nel fodero, all'interno di un cassetto del comodino, ed era priva di proiettili letali. Per il fatto era stato avviato un procedimento penale per omessa custodia di armi ai sensi dell'art. 20 della legge n. 110/1975. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, lamentando che le amministrazioni si fossero limitate a recepire la segnalazione dei Carabinieri senza verificare il complessivo sistema di sicurezza dell'abitazione, costituito da allarme, vetri antisfondamento, avvolgibili elettrici e custodia delle altre armi in armadio e fuciliera chiusi a chiave. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione in relazione al ritardo di alcuni mesi nell'avvio dei procedimenti amministrativi rispetto all'informativa delle forze dell'ordine, ritenuto incompatibile con il giudizio di urgenza e inaffidabilità posto a fondamento degli atti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato entrambi i provvedimenti. Ha ritenuto decisivo che le misure amministrative fossero state adottate essenzialmente sulla base dell'avvio del procedimento penale per omessa custodia e che tale procedimento fosse stato archiviato perché non risultavano integrati gli elementi soggettivi del reato. Poiché l'art. 20 della legge n. 110/1975 riguarda la diligenza nella custodia delle armi e configura un reato di pericolo, l'accertamento penale dell'assenza di colpevolezza incideva anche sulla valutazione amministrativa di affidabilità, fondata sulla medesima vicenda. Il Collegio ha inoltre rilevato che l'amministrazione non aveva svolto un accertamento specifico e puntuale né adeguatamente considerato le misure adottate dal ricorrente per impedire l'accesso di estranei all'abitazione, misure ritenute ordinariamente idonee a minimizzare il rischio di sottrazione delle armi, sebbene non risultate sufficienti nel caso concreto. Ne è derivato un giudizio di inaffidabilità non adeguatamente motivato e fondato su istruttoria incompleta. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
Consente l'adozione del divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, quale misura cautelativa fondata sulla valutazione dell'affidabilità del soggetto.
art. 20 legge 18 aprile 1975, n. 110
la custodia della armi…deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica
Punisce l'omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia delle armi; il reato è qualificato come reato di pericolo, perfezionato dalla mancata adozione di cautele esigibili secondo le circostanze conosciute o conoscibili con ordinaria diligenza.
Corte costituzionale, sentenza n. 33/2026
un reato di pericolo, che si perfeziona per il solo fatto che l’agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l’ordinaria diligenza
La pronuncia è richiamata per definire natura e struttura del reato di omessa custodia e per valorizzare le misure concretamente adottate per ridurre il rischio di sottrazione delle armi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando un divieto di detenzione di armi e la conseguente revoca del porto d'armi siano fondati essenzialmente sull'avvio di un procedimento penale relativo alla custodia delle armi, l'archiviazione del procedimento per insussistenza degli elementi soggettivi del reato costituisce un elemento rilevante nella successiva valutazione della legittimità delle misure amministrative.
- Il giudizio amministrativo di inaffidabilità nella detenzione o nel porto di armi deve essere preceduto da un'istruttoria specifica e puntuale, non potendo fondarsi sul mero recepimento della segnalazione di reato senza autonoma verifica dei fatti e delle concrete modalità di custodia.
- Nella valutazione dell'affidabilità del detentore di armi devono essere considerate complessivamente le cautele adottate per impedire l'accesso di estranei all'abitazione e la sottrazione delle armi, comprese le misure di sicurezza dell'immobile e le modalità di custodia delle altre armi.
- Un provvedimento cautelativo in materia di armi è illegittimo quando il giudizio di inaffidabilità risulti non adeguatamente motivato e fondato su un'istruttoria che ometta di valutare circostanze decisive emerse dalla vicenda concreta.
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