Cassazione Penale, Ordinanza n. 30898/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Cuneo, aveva rideterminato la pena in anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 8.000 di multa, sostituendola con la detenzione domiciliare ex art. 20-bis cod. pen., per un fatto di detenzione di stupefacente a fini di spaccio commesso a Cuneo il 10 novembre 2023 e ritenuto sussumibile nell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Con l'unico motivo di ricorso si contestava la decisione del G.U.P. che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di patteggiamento, deducendo in sostanza che tale vaglio dovesse essere riesaminato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché, in sede di giudizio abbreviato, non è consentito sindacare il precedente rigetto della richiesta di applicazione della pena; ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha ricordato che, secondo il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità e recepito dal giudice di merito, nel giudizio abbreviato è precluso il controllo sul precedente rigetto della richiesta di applicazione della pena. Conseguentemente, oltre alle spese del procedimento, l'imputato è stato condannato al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice richiamata per qualificare il fatto come reato in materia di stupefacenti di lieve entità.
art. 20-bis cod. pen.
norma richiamata per la sostituzione della pena con la detenzione domiciliare.
art. 616 cod. proc. pen.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato è precluso il sindacato del giudice successivo sul precedente rigetto dell'istanza di applicazione della pena concordata, sicché un motivo di ricorso che miri a riaprire tale vaglio è inammissibile.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo valutazioni diverse, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La questione relativa alla mancata ammissione del patteggiamento non può essere prospettata come vizio deducibile in sede di impugnazione quando sia ormai intervenuto il giudizio abbreviato e la Corte territoriale abbia correttamente applicato il principio di preclusione processuale.
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