Sentenza del 05/11/2018 n. 2575 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - redditometro - presunzione - iuris tantum - è tale. Redditometro - prova contraria - limiti probatori - reddito esente o arricchimento non reddituale - non sussistono - libertà della prova contraria - sussiste. Accertamento - redditometro - contraddittorio procedimentale - obbligo dell'ufficio a riscontrare le allegazioni del contribuente - motivazione rafforzata - violazione - omissione - nullità dell'atto impositivo - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l'accertamento fondato sul redditometro, sostenendo di aver fornito documentazione e spiegazioni idonee a dimostrare l'origine della propria situazione patrimoniale. La contestazione riguardava sia la natura della presunzione redditometrica, ritenuta superabile mediante prova contraria libera e non limitata alla dimostrazione di redditi esenti o di arricchimenti non reddituali, sia l'insufficiente motivazione dell'Agenzia, che aveva respinto le allegazioni con formule generiche e apodittiche senza esaminarle adeguatamente.
La decisione
La contestazione è stata accolta. È stato affermato che la presunzione derivante dal redditometro è iuris tantum e può essere superata dal contribuente con qualsiasi documentazione o elemento di fatto idoneo a spiegare la situazione patrimoniale accertata. Non è richiesto che la prova contraria dimostri esclusivamente l'esistenza di redditi esenti o di arricchimenti non aventi natura reddituale. Inoltre, dopo l'instaurazione del contraddittorio, l'Ufficio deve esaminare concretamente le allegazioni del contribuente e fornire una motivazione rafforzata in caso di rigetto. L'omessa valutazione o il rigetto meramente assertivo della documentazione determina la nullità dell'atto impositivo.
Norme richiamate
Costituzione italiana, principio di capacità contributiva
Ogni cittadino deve contribuire alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva
Il contribuente deve essere assoggettato a imposizione in relazione alla sua effettiva capacità contributiva e deve poter dimostrare che le risultanze presuntive non rappresentano reddito imponibile.
Disciplina dell'accertamento sintetico e del redditometro
Le risultanze del redditometro costituiscono una presunzione legale relativa: sono inizialmente idonee a sostenere l'accertamento, ma possono essere superate dal contribuente mediante prova contraria non soggetta a un elenco tassativo di mezzi o contenuti.
Principio del contraddittorio procedimentale e obbligo di motivazione dell'atto impositivo
Obbligo dell'Ufficio a riscontrare le allegazioni del contribuente
Quando il contribuente presenta documenti e spiegazioni nel contraddittorio, l'Amministrazione deve valutarli effettivamente e spiegare in modo specifico le ragioni del loro eventuale mancato accoglimento. Una motivazione generica o apodittica non è sufficiente e comporta la nullità dell'atto.
Massime di principio
- Un accertamento basato sul redditometro non è automaticamente definitivo: il contribuente può contestarlo fornendo qualsiasi elemento documentale o fattuale idoneo a dimostrare l'origine delle disponibilità e delle spese contestate.
- La prova contraria non deve necessariamente consistere nella dimostrazione di redditi esenti o di un arricchimento non reddituale; il contribuente gode di libertà probatoria, purché gli elementi prodotti siano concreti, coerenti e riferibili alle annualità e alle spese oggetto di accertamento.
- L'Amministrazione finanziaria deve esaminare in modo specifico la documentazione presentata durante il contraddittorio e non può limitarsi a respingerla con formule stereotipate o non argomentate.
- In situazioni analoghe, è importante produrre tempestivamente documenti tracciabili, contratti, estratti conto, finanziamenti, donazioni, disinvestimenti o altre circostanze capaci di collegare le spese alla loro effettiva fonte di provvista.
- La mancata valutazione concreta della prova contraria o una motivazione meramente apparente possono determinare l'illegittimità o la nullità dell'atto impositivo.
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