Ordinanza n. 2083/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Provvedimento di rigetto n. prot. M. pi. A00DGOSV., Registro ufficiale U. 0054663. del 15.10.2025 , emesso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito - "Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del sistema nazionale di istruzione", con cui è stata rigettata l' istanza del ricorrente, acquisita al protocollo n. 22615 del 31/05/2024, contenente la richiesta di riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Romania , ai fini dell'esercizio della professione di docente in Italia nella scuola secondaria di secondo grado per le classi di concorso A-45 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI eA-47 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE ,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento in Italia del titolo di formazione professionale conseguito in Romania per l'insegnamento nelle classi di concorso A-45 e A-47
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitato all'estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Romania ai fini dell'esercizio della professione docente nella scuola secondaria di secondo grado. Il diniego era fondato sulla mancata produzione dell'attestazione del competente Ministero rumeno dell'Istruzione (Adeverinta), contenente l'indicazione della disciplina insegnabile e della fascia d'età degli alunni. In sede cautelare, la ricorrente ha contestato il carattere meramente formale della motivazione, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto verificare in concreto i livelli di competenza professionale risultanti dai certificati e diplomi allegati. È stato inoltre rilevato che la richiesta di integrazione documentale era stata formulata dal Ministero, per la prima volta, oltre un anno dopo la presentazione dell'istanza e oltre i termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso il provvedimento di diniego. In sede di sommaria delibazione, il Collegio ha ritenuto che il rigetto, fondato su carenze documentali formali, non apparisse prima facie conforme ai principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in particolare dalla sentenza n. 18/2022, che impongono una verifica concreta dei livelli di competenza professionale sottesi ai certificati e ai diplomi prodotti dall'istante. Il TAR ha inoltre valorizzato la tardività della richiesta ministeriale di integrazione documentale, formalizzata oltre un anno dopo la presentazione dell'istanza e oltre i termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE, richiamando precedenti conformi della stessa Sezione, confermati dal Consiglio di Stato. Quanto al periculum in mora, il diniego è stato ritenuto potenzialmente pregiudizievole per gli incarichi lavorativi della ricorrente e, quindi, per il diritto al lavoro e la libera circolazione nell'Unione europea. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 25 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità e peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto sussistenti, in sede di sommaria delibazione, i presupposti per sospendere l'efficacia del diniego impugnato.
direttiva 2005/36/CE
Rileva per i termini e le modalità della procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali; il TAR ha considerato significativa la tardività, oltre tali termini, della richiesta ministeriale di integrazione documentale.
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Il diritto al lavoro e la libera circolazione dei lavoratori sono stati considerati posizioni giuridiche protette dal diritto dell'Unione e, perciò, rilevanti nel bilanciamento cautelare.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, il diniego non può fondarsi esclusivamente su carenze documentali formali quando l'amministrazione debba verificare in concreto i livelli di competenza professionale risultanti dai certificati e dai diplomi prodotti dall'istante.
- La richiesta di integrazione documentale nell'ambito della procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali deve essere formulata nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE; la sua formulazione tardiva può incidere sulla legittimità del successivo diniego.
- Ai fini della tutela cautelare, il diniego di riconoscimento di una qualifica professionale estera può integrare un pregiudizio grave e attuale quando sia idoneo a compromettere incarichi lavorativi e l'esercizio del diritto al lavoro e alla libera circolazione nell'Unione europea.
Come è indicizzato
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