Cassazione Penale, Sentenza n. 51449/2023 del 27/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva annullato la custodia cautelare in carcere limitatamente al capo 8) e confermato la misura per i capi 62), 142), 163), 165), 166), 167). Il ricorrente denunciava: 1) violazione del diritto di difesa per mancata tempestiva consegna/estrazione di copie degli atti/intercettazioni (richiesta di differimento udienza ex art. 309, comma 9-bis); 2) carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria rispetto all'accusa di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e alle singole cessioni contestate (art. 73 d.P.R. 309/1990), inclusa la contestata aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.; 3) richiesta di derubricazione di alcuni episodi al comma 5 dell'art. 73 (piccolo spaccio) per mancata indicazione di qualità/quantità della sostanza e criticità delle esigenze cautelari (inclusa possibilità di arresti domiciliari).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, rilevando che gli atti erano depositati e consultabili in cancelleria tramite l'applicativo TIAP e che l'inerzia/difettosità della richiesta di copie era addebitabile alla difesa; ha richiamato la giurisprudenza secondo cui in sede di riesame è sufficiente la possibilità di esaminare gli atti in cancelleria e non sussiste un diritto formale automatizzato al rilascio de plano di copie. I motivi sostanziali sulla motivazione e sulla valutazione delle intercettazioni sono stati ritenuti generici o inammissibili: la Corte ha richiamato l'orientamento che ammette che una partecipazione anche temporalmente limitata e ripetuta a reati-fine possa integrare indizi di associazione (art. 74 d.P.R. 309/1990); ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame circa la cripticità del linguaggio, la rilevanza di sequestri e contatti telefonici ravvicinati, e l'insussistenza della derubricazione al comma 5 dell'art. 73. Il motivo relativo alla aggravante ex art. 416-bis.1 è stato dichiarato privo di interesse in relazione alla decisione de libertate. Inoltre sono stati rigettati perché generici i rilievi sulla motivazione e nuove censure sull'esigenza della custodia, sollevate in Cassazione per la prima volta.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
L'integrazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può basarsi anche su adesione e apporto per periodi temporalmente limitati; plurime cessioni in concorso sono indizi idonei a fondare la gravità indiziaria
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Le singole cessioni contestate possono costituire reati-fine idonei a fondare l'appartenenza a un'associazione; la derubricazione al comma 5 richiede valutazione complessiva e specifica e non è automatica per la sola mancata indicazione puntuale di qualità/quantità se il quadro complessivo evidenzia attività di spaccio plurime e organizzate
Codice di procedura penale, art. 293
Riconosce al difensore il diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle intercettazioni e delle registrazioni; la disciplina è stata interpretata alla luce della giurisprudenza costituzionale e ordinamentale distinguendo la fase dell'originaria esecuzione dalla procedura di riesame
Codice di procedura penale, art. 309
art. 309, commi 8 e 9-bis
Nella procedura dinanzi al Tribunale del riesame gli atti restano depositati in cancelleria fino al giorno dell'udienza e il difensore ha la facoltà di esaminarli e di estrarne copia; la richiesta di differimento deve essere tempestiva e motivata
Codice di procedura penale, art. 178
Nullità per violazione del diritto di difesa non sussiste quando la parte abbia potuto visionare gli atti in cancelleria e non dimostri specifico pregiudizio derivante dalla mancata estrazione di copie
Codice di procedura penale, art. 606
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e)
Limiti di impugnabilità per Cassazione; deduzioni generiche sulla motivazione o richieste di rivalutazione delle prove sono inammissibili o non assorbibili se non specificamente circostanziate
Codice di procedura penale, art. 275
Per reati gravi (categoria per cui sussiste la presunzione relativa) la custodia cautelare può essere ritenuta adeguata e la presenza della circostanza aggravante può non incidere sulla legittimità della misura se il quadro indiziario già giustifica la custodia
Codice di procedura penale, art. 187
Chi invoca l'applicazione di una norma processuale ha l'onere di provare i fatti da cui ne dipende l'applicazione; eccezioni generiche prive di prova sono inidonee
Codice di procedura penale, art. 116
L'onere di munirsi del materiale tecnico per trasporre registrazioni è a carico della difesa, secondo la disciplina generale sulle copie di atti processuali
Codice penale, art. 416-bis.1
La contestazione di specifiche circostanze aggravanti può risultare priva di interesse se la loro esclusione non inciderebbe sulla legittimità della misura cautelare disposta
Massime di principio
- In sede di riesame di misure cautelari la consultazione degli atti in cancelleria (anche tramite sistemi informatici come TIAP) è generalmente sufficiente: la mancata consegna automatica di copie non determina automaticamente nullità se la difesa ha potuto esaminare il materiale e non prova un pregiudizio specifico
- Per ottenere differimento dell'udienza il difensore deve formulare richiesta tempestiva e specifica indicante i files o le ragioni di urgenza; richieste generiche o tardive sono imputate all'inerzia della difesa
- La configurabilità dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può fondarsi anche su adesioni e contributi temporanei se ricorrenti e integrati in un contesto associativo (più cessioni in concorso e altre circostanze sintomatiche possono fondare la gravità indiziaria)
- Contestazioni generiche della motivazione in Cassazione sono spesso inammissibili: è necessario indicare con precisione dove la motivazione sarebbe mancante, contraddittoria o manifestamente illogica
- La richiesta di derubricazione al cd. 'piccolo spaccio' (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990) richiede una valutazione specifica della quantità/qualità/contesto; l'assenza di tali indicazioni non determina automaticamente la lieve entità quando il quadro complessivo evidenzia pluralità e ripetitività delle cessioni
- La censura delle circostanze aggravanti può essere priva di interesse in sede di ricorso contro provvedimenti de libertate se l'eventuale esclusione non inciderebbe sulla sussistenza della misura cautelare
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