Cassazione Penale, Sentenza n. 37627/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il rigetto della richiesta di permesso premio sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione: a suo avviso il Tribunale avrebbe illegittimamente collegato la mancata "revisione critica" del passato criminale all'affermazione di innocenza; avrebbe sottovalutato il positivo percorso intramurario e l'assoluzione dal reato di cui all'art. 416-bis c.p. (a conforto della sua estraneità a contesti mafiosi), e avrebbe invece dato eccessivo rilievo al quantum di pena residuo
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha confermato che per la concessione dei permessi premio devono sussistere tre requisiti: condotta regolare, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso al percorso rieducativo. Pur riconoscendo il percorso intramurario positivo, il Tribunale ha ritenuto assente una convincente rivisitazione critica del passato deviante (Navanteri avrebbe persistito nell'affermare la propria estraneità e minimizzato le condanne), e ha valorizzato altresì elementi indicativi di contiguità a contesti mafiosi (dichiarazioni di un collaboratore di giustizia) e il gravissimo attentato subito come ulteriore elemento sintomatico di pericolosità. Per tali ragioni è stato disposto un ulteriore periodo di osservazione e il permesso non è stato concesso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali.
La norma definisce i tre presupposti per i permessi premio (condotta regolare, assenza di pericolosità sociale, funzionalità al trattamento rieducativo). La valutazione della pericolosità è più rigorosa per reati gravi e per pene con esito lontano nel tempo; la mancanza di elementi che attestino una rivisitazione critica del passato deviante costituisce un elemento negativo ai fini della concessione
Sentenza Corte Costituzionale n. 504/1995
richiamata nel testo come riferimento alla funzione pedagogico-propulsiva dei permessi premio
I permessi premio hanno funzione trattamentale e premiale: servono sia alla rieducazione sia come incentivo al mantenimento di una condotta regolare
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1: pronunce richiamate, es. Patacchiola, Savio, Liso, Meneghetti)
Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016 (Patacchiola); Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007 (Savio); Sez. 1, n. 5430 del 25/01/2005 (Liso); Sez. 1 n. 27118 del 23/07/2020 (Meneghetti)
Costante indirizzo interpretativo della Cassazione: nella verifica dell'assenza di pericolosità sociale rileva negativamente la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del passato deviante; per reati gravi e pene residue lunghe la valutazione è più rigorosa
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La concessione dei permessi premio richiede la contemporanea sussistenza di condotta regolare, assenza di pericolosità sociale e utilità del permesso al percorso rieducativo; l'assenza anche di uno solo di questi requisiti può giustificare il diniego
- Un percorso intramurario positivo è rilevante ma non è decisivo se non accompagnato da una chiara e documentata rivisitazione critica del passato criminale; la persistente affermazione di innocenza o la minimizzazione delle responsabilità può pesare negativamente
- Per reati di particolare gravità e quando la fine della pena è lontana, il giudice applica una valutazione più rigorosa della pericolosità sociale: la soglia per concedere benefici è più alta
- Elementi di contiguità a organizzazioni criminali (anche se emersi da dichiarazioni di collaboratori di giustizia) e fatti come gravi attentati possono essere considerati indizi della persistenza di pericolosità sociale e giustificare ulteriore osservazione
- L'assoluzione da uno specifico capo di imputazione (es. 416-bis) non esclude automaticamente che permangano elementi indicativi di pericolosità sociale se altre risultanze investigative o comportamentali lo suggeriscono
- Il giudice può disporre un periodo supplementare di osservazione intramuraria prima di riconoscere il beneficio quando ritiene necessario accertare l'effettività del ravvedimento
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