Cassazione Penale, Ordinanza n. 02875/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello perché tardivo e comunque generico. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'ordinanza della Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato perché ritenuto tardivo e comunque generico. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti motivi attinenti al giudizio di responsabilità e alla entità della pena inflitta. La Corte di cassazione ha però rilevato che tali doglianze erano obiettivamente generiche rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato, in particolare con riferimento alla ratio della declaratoria di tardività dell'appello, e dunque non idonee a scalfire la decisione impugnata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare censure generiche e non confrontate con la specifica motivazione del provvedimento impugnato.
- La doglianza contro una declaratoria di tardività dell'appello deve misurarsi puntualmente con la ragione di inammissibilità individuata dal giudice di merito; altrimenti il motivo è privo di specificità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti indicati dalla decisione.
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