Cassazione Penale, Sentenza n. 49237/2022 del 27/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Pavia che aveva disposto il dissequestro e la restituzione della somma di € 3.997,47 depositata su un conto corrente intestato alla Enterprise s.r.l., ritenendo che l'esistenza di una delega rilasciata alla Trentonzi ad operare su quel conto costituisse indice sufficiente della riconducibilità delle somme alla delegata e che i giudici di merito non avessero considerato elementi processuali indicanti l'effettivo utilizzo della delega e l'assenza di cariche gestorie della Trentonzi nella Enterprise. I giudici di merito, al contrario, avevano ritenuto che la delega non fosse di per sé sufficiente senza ulteriori elementi che dimostrassero la libera utilizzabilità delle somme da parte della delegata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale di Pavia abbia commesso un vizio di valutazione: pur richiamando correttamente il contrasto giurisprudenziale, il provvedimento impugnato non ha verificato se sussistesse un rapporto gestorio o altro negozio causale che giustificasse la delega illimitata e la possibile disponibilità delle somme da parte della Trentonzi. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Pavia per nuovo giudizio, ordinando quindi la riconsiderazione della questione alla luce degli ulteriori accertamenti indicati.
Norme richiamate
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
Norma che disciplina la confisca per equivalente; la Corte discute la nozione di "disponibilità" ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca e richiama che essa si identifica con il potere di fatto di disporre della cosa, valutabile anche con riferimento al possesso secondo l'art. 1140 c.c.
art. 5 d.lgs. n. 74/2000
Richiamato in relazione alla fattispecie contestata all'indagata (condotta omissiva riferita all'anno di imposta 2018): norma che integra il quadro del procedimento penale tributario in cui è stato disposto il sequestro.
art. 1140 cod. civ.
Richiamato giurisprudenzialmente come riferimento interpretativo per la nozione di possesso; la Corte lo utilizza per spiegare il concetto di disponibilità come signoria di fatto sulla res.
Massime di principio
- La presenza di una delega ad operare su un conto intestato a terzi è indizio rilevante, ma la sua valenza per la sequestrabilità delle somme dipende dal contesto: secondo orientamenti più rigorosi occorrono elementi aggiuntivi che colleghino la delega a un rapporto causale o gestorio che giustifichi la libera utilizzabilità delle somme da parte del delegato.
- La nozione di "disponibilità" ai fini della confisca per equivalente è sostanziale: si valuta il potere di fatto di disporre del bene (signoria di fatto), non necessariamente la prova della materiale apprensione delle somme.
- Se la delega si inserisce in un rapporto gestorio (es. funzioni amministrative o mandate inerenti la gestione della società), essa è più facilmente suscettibile di integrare disponibilità riconducibile al delegato e dunque giustificare il sequestro.
- In assenza di cariche formali o di altri elementi che giustifichino la delega (contratti, rapporti gestori, movimenti significativi riconducibili al delegato), il giudice potrebbe ritenere insufficiente la sola delega per mantenere il sequestro su somme intestate a terzi.
- In sede incidentale (riesame/sequestro) il giudizio si basa su una probabilità ragionevole: pertanto il pubblico ministero deve produrre elementi concreti che colleghino il delegato alle disponibilità (movimenti, pagamenti, rapporti societari, documentazione bancaria), mentre la difesa deve offrire prove della titolarità terza e della mancanza di poteri reali del delegato.
- Prassi consigliata per il difensore: documentare assenza di ruoli gestori, limiti della delega, provenienza delle somme e assenza di utilizzo; per l'accusa: acquisire documentazione societaria, estratti conto dettagliati, corrispondenza e atti che dimostrino esercizio di poteri sul conto da parte del delegato.
- Quando si valuta la sequestrabilità di somme su conti intestati a terzi, il giudice deve esplicitare gli elementi che fondano la conclusione (esistenza di negozi causali, modalità di esercizio della delega, movimenti riconducibili), evitando di decidere sulla base della sola esistenza formale della delega o solo sull'assenza di prove di utilizzo.
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